La legge regionale 21 aprile 2016, n. 7 "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia il 29 aprile 2016, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016 è stata deliberata la non impugnativa, definisce "Sommozzatori e lavoratori subacquei" (nomenclatura e classificazione delle unità professionali ISTAT 62160) coloro che "eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne", fuori dall'ambito portuale, mentre l'articolo 3, comma 5, sottolinea la validità dei titoli, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sull'intero territorio comunitario.
Per la prima volta in Italia, andiamo oltre l'ambito portuale, creando (articolo 2, comma 1), dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di primo livello (inshore diver) o "sommozzatore", di secondo livello (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione); l'articolo 4, comma 4, prevede un repertorio telematico con un'iscrizione che avviene secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una card nominativa, corredata dei dati integrali di iscrizione, valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acquee interne, e all'articolo 3, comma 2, indica livelli di addestramento per attività non in ambito portuale (nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, come OTS) con profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri e oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito.
La qualità assoluta dei percorsi formativi è garantita dall'articolo 3.2 della legge 07/2016 " Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmentericonosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall’International Diving Schools Association (IDSA), ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)."
E' importantissimo, e di assoluta novità per l'Italia il fatto che, come riportato al Senato della Repubblica, nel documento "Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06112", pubblicato il 14 luglio 2016, nella seduta n. 660, il Senatore Francesco Aracri fra le altre cose sottolinea " ... attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card del "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali..."; (vedi
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=982775 )
I corsi del CEDIFOP hanno le caratteristiche che la legge 07/2016 prevede nell'articolo 3.2 perché completano i tempi di immersione e di fondo ed le attività in acqua, programmate dall’International Diving Schools Association (IDSA) per i vari livelli, essendo CEDIFOP una delle 11 scuole attualmente Full member IDSA nel mondo, alle quali vanno aggiunte le 3 scuole (2 in UK e una a Singapore) Full Member Specialist Diving Training riconosciute dall'IMCA per gli assessment da realizzare nei Paesi che non hanno una legislazione sull'offshore diving nel mondo.
I percorsi formativi del CEDIFOP sono in linea con i documenti guida IMCA (Course content is in line with guidance document IMCA) IMCA D015 (Mobile/Portable Surface Supplied System), IMCA D023 (Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note for Surface Orientated Diving System-Air), perché CEDIFOP è riconosciuta da IMCA come membro per la formazione (world wide Training Establishment Member) nella divisione diving per l’Europa ed Africa.
Va sottolineato che questi corsi sono soggetti ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), offrendo le garanzie relative alla sicurezza dei lavoratori già previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare gli articoli 18, comma 1, lettera e), 36, comma 1, lettera a), e 37, comma 3, sulla formazione minima, che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea, affinché si ottemperino i requisiti previsti dal decreto legislativo n.81 del 2008. Tale formazione minima non può fare riferimento, solo, al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 che, all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016 all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro in quanto gli garantisce un livello "minimo" di competenza affinché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi in mancanza di una formazione specifica.
E per la prima volta, anche in Italia, possiamo parlare di Commercial Divers, perché finalmente vengono a coincidere a livello internazionale, con un ritardo di ben 35 anni, percorsi e formazione in questo settore.
La dizione e qualifica di Commercial Divers, nasce dal Repertorio americano Soc 2010 USA n. 49-9092 "Commercial Divers", i titoli rilasciati da scuole USA accreditate dall'ACDE (Association of Commercial Diving Educators) nei percorsi formativi Americani, hanno l'obbligo di includere gli standard IDSA ( www.acde.us/index.htm ), per cui questa qualifica diventa equivalente a quella internazionale inserita nella nuova classificazione internazionale delle professioni (ISCO-08) numero 7541 per "Underwater Divers", a cui ora può fare riferimento, consolidandosi, anche quella Italiana ISTAT CP 20122 n. 6216 "Sommozzatori e lavoratori subacquei" .
L'Italia, dopo 35 anni, si è messa di nuovo in corsia e sta recuperando velocemente il tempo perduto.