CEDIFOP news articolo 202 - cedifop

, nel punto in cui vogliamo far comparire la nota di copyright, questo codice:
Vai ai contenuti

Menu principale:

CEDIFOP news articolo 202

CEDIFOP news > 2015
L’importanza del DDL 698 della Regione Sicilia in ambito Regionale, Nazionale e Internazionale

CEDIFOP news n. 107 - Giugno 2015 - articolo 202
L’importanza del DDL 698 della Regione Sicilia in ambito Regionale, Nazionale e Internazionale
(di Manos Kouvakis)

Inizierà il 02/06/2015 e si concluderà il 26/06/2015, il prossimo corso del CEDIFOP per Operatore Tecnico Subacqueo - Saldatore Subacqueo, gli allievi iscritti provengono oltre che dalla Sicilia, anche dalla Campania, Emilia Romagna, mentre dall'estero si sono iscritti allievi provenienti da Cipro, Grecia e Tunisia.

Il corso può essere definito uno "stage formativo" (successivo al corso per OTS del CEDIFOP) presso una ditta che opera nel settore e prevede 18 immersioni tecniche e due giornate di esercitazioni in camera iperbarica, a completamento degli standard formativi internazionali in riferimento ai tempi di immersione e di fondo e alle attività in acqua, elencati dalla didattica I.D.S.A. (International Diving Schools Association) in Scuba e Surface (0-30 metri - immersioni dalla superficie) per il raggiungimento del livello 2 “ Inshore Air Diver”.

Sono ammessi alla frequenza del corso solo allievi in possesso della qualifica OTS conseguita presso scuole attualmente Full Member IDSA, o che abbiano superato un assessment di 4 giorni presso CEDIFOP.

Va sottolineato che tutti i corsi del CEDIFOP sono conformi agli standard formativi internazionali in riferimento ai tempi di immersione, di fondo e di attività, stabiliti dalla didattica IDSA. (International Diving Schools Association) per il livello di qualifica richiesta; inoltre essendo CEDIFOP membro IMCA nella Divisione Diving per Europa ed Africa si può affermare che i corsi sono in linea con i documenti guida dall’International Marine Contractors Association - IMCA (Course content is in line with guidance document IMCA D 015 Mobile/Portable Surface Supplied System, IMCA D 023 Diving Equipment Systems Inspection Guidance Note for Surface Orientated Diving System-Air), cosi come è richiesto, anche, nel documento dell’ENI spa del 5/Agosto/2013 “Requisiti HSE per i fornitori di lavori subacquei”.

Per poter gestire con professionalità, sicurezza e in modo ottimale, le attività subacquee al servizio dell’industria nei cantieri sia inshore che offshore, devono coesistere contemporaneamente le tre fondamentali tipologie di standard internazionali, IDSA, IMCA, HSE (Standard che sono da anni alla base dei percorsi formativi del CEDIFOP) così come si legge anche nel disegno di legge n. 2751 dell’On.le Bergamini Deborah eletta in Emilia-Romagna e Vicepresidente della IX Commissione Parlamentare (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) nonché Presidente del Comitato permanente sulla politica estera e relazioni esterne dell’unione Europea, presentato in data 28 Novembre 2014 "Disciplina delle attività lavorative subacquee e iperbariche"
"Bisogna tenere conto che il mondo del lavoro e la situazione territoriale nei quali può operare la figura professionale del sommozzatore industriale vanno oltre i limiti regionali e nazionali e quindi, per sostenere la mobilità professionale delle persone, i percorsi formativi sviluppati nel settore devono seguire il percorso indicato dalle regole della formazione nel settore industriale. Mentre in Italia è l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) che declina le competenze necessarie dell'operatore che opera in ambito portuale ai fini dell'adozione di un piano didattico per una formazione adeguata, in ambito offshore questa formazione deve essere organizzata in coerenza con le tre tipologie di standard presenti in ambito internazionale:
1) gli standard formativi stabiliti dall’International Diving Schools Association (IDSA) che rappresenta l'unica associazione didattica nella subacquea industriale a livello internazionale, così come in ambito sportivo abbiamo diverse didattiche PADI, CMAS, SSI e altro. È interessante sottolineare che corsi formativi nazionali, come quelli provenienti dagli Stati Uniti d'America o dal Canada, fanno sempre riferimento alla didattica dell'IDSA che, a livello mondiale, ha elaborato delle regole per la formazione nel settore inshore e offshore in base a una più che quarantennale esperienza, desunta dalle scuole che aderiscono a tale Associazione a livello mondiale;
2) gli standard operativi (dall’International Marine Contractors Association (IMCA), applicabili nel cantiere (in essi rientra anche la citata normativa UNI 11366 sulla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – procedure operative;
3) gli Standard di sicurezza dell’Health and Safety Executive (HSE) quali, per esempio, le norme HSE del Regno Unito. Solo la corretta applicazione di questi standard può garantire una maggiore spendibilità della qualifica del sommozzatore italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia e per le competenze che la caratterizzano.
Lo stesso registro dei sommozzatori deve essere suddiviso in più categorie, in base alla formazione e alle competenze dell'iscritto, così come oggi avviene in tutto il mondo, dove ci sono regole per la sicurezza e per la professionalità di questo settore. Si può, per esempio, fare riferimento, per l'Italia, al modello proposto dall'ENI Spa, che prevede regole simili a quelle esistenti nel resto del mondo. "

In Italia l'unica legislazione esistente risale al 1982 e riguarda solo attività all'interno delle aree portuali, situazione che penalizza i titoli italiani in ambito internazionale dove fa da padrone IMCA (International Marine Contractors Association) che riconosce solo i paesi che hanno una legislazione per l'offshore diving e il controllo del loro territorio, cosa che in Italia ad oggi manca.

Ma l’Italia potrebbe soddisfare questa mancanza legislativa con l'approvazione definitiva del D.D.L. 698 "Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale", della Regione Sicilia (ormai in dirittura finale all’ARS – Assemblea regionale Siciliana, per essere trasformata in legge – testo che si può leggere qui: http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaDB=221&icaQuery=16.LEGISL+E+00698.NUMDDL, perché include le aree offshore - articolo 2.4,b che definisce il territorio dell’applicazione anche come le "…acque marittime non territoriali (off-shore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali.", mentre il controllo del territorio è garantito dall'iscrizione al registro regionale presso l'assessorato al lavoro su tre livelli di attività Inshore Air Diver/livello 1, Offshore Air Diver/livello 2 ed Offshore Sat Diver/livello 3, per chi ha realizzato percorsi formativi (articolo 5,3 ed articolo 6.2, dove in particolare riporta che i percorsi formativi: "... devono essere conformi nei contenuti agli standards internazionalmente riconosciuti dall’International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell’articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 ‘Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria’ e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA)."), in modo tale che il “tesserino” della Regione Sicilia, per gli iscritti al registro regionale, diventi immediatamente spendibile in ambito internazionale negli impianti offshore di tutto il mondo, facendo diventare la Sicilia punto di riferimento dell'Italia e dell'intero Mediterraneo, in questo strategico e importantissimo settore della subacquea industriale.

Un disegno di legge, che presto sarà trasformato in legge, ma anche un modello da prendere in considerazione per i paesi fuori dal Documento IMCA D05/15 che annovera i paesi di tutto il mondo che hanno una legislazione, come quella che attualmente l’Italia avrà tramite la Regione Sicilia, valida nel loro territorio. Questi paesi, ad oggi, sono: Australia, Brasile, Canada, India, Nuova Zelanda, Sud Africa, mentre i paesi europei sono Svezia, Olanda, Norvegia, Francia e UK tramite la certificazione dell’HSE britannica, con un modello simile a quello che sta per essere proposto per l’Italia tramite la certificazione della Regione Sicilia, con l’approvazione del DDL 698.



articoli correlati:



 
Torna ai contenuti | Torna al menu