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DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”

CEDIFOP news n. 96 - Luglio 2014 - articolo 172
DDL 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale”
(di Manos Kouvakis)

Il disegno di legge 698 “Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l’esercizio delle attività della subacquea industriale” presentato, nel mese di febbraio all’Assemblea Regionale Siciliana è d’iniziativa dei deputati: Lentini, Cascio Salvatore, Currenti, Leanza, Nicotra, Ruggirello, Sammartino e Sudano. Dal primo luglio scorso, sono scaduti il termini per la presentazione degli emendamenti presso la V commissione ARS “Lavoro e Formazione”, inizia cosi la fase finale dell’esame del disegno di legge.

Sono stati presentati complessivamente tre emendamenti, con l’obiettivo di sottolineare che il DDL 698 è nato dall’esigenza di regolamentare un settore dove manca totalmente una legislazione, sia in ambito regionale, dove il DDL una volta convertito in legge sarà operativo, che nazionale, cioè per le attività lavorative in ambito subacqueo, al servizio dell’industria, fuori dalle aree portuali. Inoltre metterà finalmente ordine, e quello che è ancora più importante, darà parità di trattamento, anche se per ora limitatamente nella Regione Sicilia, a tutti gli operatori del settore, spesso a disagio per la disparità di trattamento, dovuta dal fatto che diverse Capitaneria di Porto nella regione (Palermo, Milazzo, Messina, Gela, Siracusa ecc) hanno, giustamente, dopo aver individuato in questa mancanza di legislazione un problema non indifferente di sicurezza, emanato delle ordinanze specifiche per le attività nel territorio di loro competenza, al di fuori delle aree portuali, ma nel contempo hanno creato delle zone “controllate” e zone “franche” di pertinenza di altre capitanerie (quelle accanto) che non hanno emesso ordinanze similari pertanto in quegli ambiti si può operare senza alcun controllo previsto da una legislazione specifica.

Il DDL sottolinea che le attività subacquee costituiscono elemento di assoluto rilievo per l’economia ed il sistema produttivo siciliano. Accanto alle attività della subacquea a fini turistici ed amatoriali, che sono escluse dalla proposta legislativa, operano in Sicilia diverse imprese che svolgono le più disparate attività in ambiente marino, quali installazione, manutenzione, rimozione di impianti subacquei, di tubazioni e strutture tecnologiche connesse con le attività portuali, minerarie ed industriali.

Nel contesto regionale, peraltro, tali attività hanno un peculiare rilievo in ragione della condizione di insularità e del correlato sviluppo costiero, delle attività connesse all’estrazione, al trasporto e alla lavorazione degli idrocarburi (piattaforme petrolifere, gasdotti, oleodotti, impianti costieri, raffinerie, ecc…), senza considerare le ulteriori attività svolte nelle acque marine ed interne.
L’assenza di un’organica legislazione nazionale del settore ha posto e pone la problematica del riconoscimento delle qualifiche professionali e la disciplina dei contenuti formativi indispensabili allo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle attività subacquee. Purtroppo, la mancanza di tale disciplina ha permesso, sovente, che i lavori in immersione venissero svolti da personale non adeguatamente qualificato con conseguenze drammatiche, oppure ha costretto le imprese a ricorrere forzatamente a personale straniero o comunque formato all’estero, spesso con corsi di formazione che non conferiscono una idonea preparazione per affrontare in sicurezza questo tipo di attività.

Ulteriore problematica, peraltro, si pone in relazione al riconoscimento delle qualifiche rispetto alle previsioni dell’ordinamento comunitario (Direttiva 2005/36/CE), determinando in pratica un’incomprensibile penalizzazione per le imprese ed i lavoratori siciliani, complicando le relazioni economiche e commerciali con gli altri competitor e privandoli di una importante opportunità di occupazione e reddito.

Il DDL si propone di adottare una serie di norme che disciplinino lo svolgimento professionale delle attività della subacquea industriale e regolamentino i contenuti ed i percorsi formativi con riguardo alle qualifiche internazionalmente riconosciute, garantendo così la qualità dei servizi offerti, lo svolgimento degli stessi in condizioni di sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e la possibilità, per i soggetti che conseguano in Sicilia le qualifiche, di vedere riconosciute le stesse nel mercato del lavoro europeo, anche in considerazione dell’intrinseca natura internazionale delle imprese operanti nel comparto.

L’articolo 1 reca le generalità della norma, mentre l’articolo 2 reca le definizioni, descrivendo in dettaglio compiti e mansioni degli operatori, con riferimento agli standard comunemente riconosciuti ed adottati nel settore.

L’articolo 3 disciplina le qualifiche professionali, enumerandole nei tre livelli internazionalmente riconosciuti, il primo che abilita ad operare fino a 30 metri di profondità, il secondo che abilita ad operare fino ai 50 metri di profondità (TOP UP) e il terzo, quello di “altofondalista” che abilita ad operare a profondità superiori ai 50 metri.

L’articolo 4 istituisce e disciplina il Registro degli Operatori della Subacquea Industriale, che insisterà presso il Dipartimento regionale del Lavoro, ove potranno iscriversi i soggetti interessati allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge in possesso dei titoli formativi e delle iscrizioni richieste dalla disciplina statale (Libretto di Ricognizione).

L’articolo 5 disciplina i contenuti ed i percorsi formativi occorrenti per l’iscrizione al Registro. I titoli potranno essere rilasciati da istituti pubblici o enti di formazione professionale accreditati, facendo puntuale riferimento riguardo ai contenuti formativi ed ai “tempi di fondo” definiti a livello internazionale dall’I.D.S.A. (International Diving Schools Association, organismo mondiale che raggruppa scuole di formazione di subacquea industriale). Il riconoscimento di titoli rilasciati da altre Regioni o riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE è subordinato alla validità degli stessi in relazione alle rispettive norme ed al rispetto degli eguali standard di formazione e sicurezza.

L’articolo 6 disciplina lo svolgimento delle attività formative in ambito regionale, prevedendo come le stesse debbano conformarsi ai citati standard anche in relazione alle attività eventualmente svolte presso le aziende del settore. Per lo svolgimento di attività formative volte alla qualificazione della manodopera del settore è previsto il finanziamento di corsi ed attività con risorse extraregionali, ferma restando la possibilità di svolgimento di “corsi liberi” (ovvero senza finanziamento pubblico ma comunque soggetti alla disciplina qui dettata).

Il DDL 698, anche se regionale, ha un ampio riscontro di carattere nazionale e internazionale, perché permette l’iscrizione all’albo di qualsiasi operatore interessato (ambito UE) che abbia effettuato con corsi specifici la parte tecnica richiesta per l’iscrizione. L’iscrizione a tale albo, inoltre, è diversa dall’iscrizione al Registro Sommozzatori presso una Capitaneria di Porto, normata e disciplinata dai Decreti Ministeriali del 1979, 1981 e 1982 e valida per le attività lavorative all’interno delle aree portuali, in quanto tali decreti non stabiliscono regole per lavorare nelle acquee interne e fuori dai porti, sia in inshore che in offshore.



 
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