CEDIFOP news n. 12 - Giugno 2007 - articolo 018
Concetto e limiti del “Sommozzatore in servizio locale” D.M. 13.01.1979
(di Giulio Melegari)
Il DM 13.Gennaio.1979 dell’allora Ministro della Marina Mercantile istituì la figura del “sommozzatore in servizio locale” per affiancarla, differenziandola adeguatamente, alla figura del “palombaro in servizio locale” già istituita dal Codice della Navigazione (articoli 114 e 116) approvato con Regio Decreto n. 327 del 30.03.1942 e dal relativo regolamento di esecuzione (articoli 204 e seguenti) approvato con DPR n. 328 del 15.02.1952. Il Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione Marittima all’articolo 204 specifica la attività dei palombari in servzio locale e le caratteristiche delle imbarcazioni di appoggio e delle attrezzature di supporto (ad esempio pompe e compressori), che devono avere certificazione RINA. All’articolo 205 viene istituito e specificato il registro dei palombari in servizio locale e vengono definiti i requisiti per l’iscrizione allo stesso. In particolare, al punto 6 del primo comma, viene posto come ultimo requisito: “avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta o avere prestato per lo stesso periodo, servizio nella Marina Militare in qualità di palombaro”.
Se ne desume che ancora oggi chi è dotato di libretto di navigazione e può documentare un anno di imbarco in servizio di coperta, magari a bordo di un peschereccio o di un mezzo navale minore, può richiedere e ottenere l’iscrizione al registro dei palombari in servizio locale pur non possedendo alcuna attestazione o certificazione di formazione professionale specifica. E’ chiaramente una situazione di carenza legislativa e normativa generata da una vacatio legis che, all’epoca, mirava a consentire la formazione e l’inserimento professionale come palombaro a quanti, pur non provenendo dalla Marina Militare, avevano seguito un effettivo e adeguato processo pratico di addestramento al seguito di qualche palombaro esperto, unica via in assenza di scuole riconosciute per palombari civili o commerciali.
La figura del “sommozzatore in servizio locale” istituita e definita dal DM 13 Gennaio 1979, integrato dal DM 31 Marzo 1981 e modificato con DM 02 Febbraio 1982, appare invece subito vincolata dal presupposto di una certificazione che ne attesti la formazione specifica attuata secondo le modalità previste dall’art. 05 della legge n. 845 del 21 Dicembre 1978 e dalle relative leggi regionali di attuazione. La integrazione del DM 31 Marzo 1981 e la modifica del DM 02 Febbraio 1982 risultano introdotte allo scopo di contemperare i requisiti formativi e certificativi di questa figura con il quadro internazionale e comunitario (q.v. art 48, § 2 del trattato CEE e art. 1, § 2 del Regolamento CEE / 16, 12 / 1968), rendendo anche accessibile l’iscrizione ai cittadini di stati comunitari dotati di una certificazione di formazione professionale del paese di origine.
Poiché i porti hanno acque normalmente di batimetria limitata e contenuta e comunque ben inferiore alla profondità di demarcazione tra basso (bf < 50 m.) e alto (af > 50 m.) fondale è intuitivo e implicito che per la iscrizione al registro risulta sufficiente una qualifica formativa professionale di sommozzatore (OSS) o di operatore subacqueo (OTS.bf) di basso fondale rispettivamente abilitato a immergersi con sistemi ad aria compressa fra 0 e 30 metri o fra 0 e 50 metri di profondità.
Tipicamente, inoltre, il tipo di attività espletata dal “sommozzatore in servizio locale” e per la quale è richiesta la coesistenza di certificazione adeguata e di competenze specifiche, è una attività configurabile come attività subacquea costiera (inshore diving), ben diversa dalla attività subacquea industriale in altura (offshore diving), tanto per le profondità raggiunte quanto per il quadro meteomarino e ambientale (mezzi navali di appoggio, attrezzature, tecniche di intervento) nel quale si deve operare.
Aggiuntivamente si deve oggi considerare che le qualifiche e le certificazioni professionali e industriali IDSA e di altre organizzazioni internazionali (e.g. AODC, ADC international, IMCA) non accettano la equivalenza degli attestati di formazione subacquea militare (giudicati invece sufficienti e validi per la iscrizione al registro dei sommozzatori in servizio locale, DM 13.01.1979) per i quali impongono una formazione integrativa e aggiuntiva che comprenda gli argomenti e gli aspetti tipici e caratteristici dell’intervento industriale in altura.