DISCIPLINA GENERALE
SEZIONE TERZA - DISCIPLINA COMUNE DEL
RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Art 1 –
Assunzione
L’assunzione dei lavoratori è fatta tramite
l’Ufficio di collocamento in conformità alle norme di legge.
All’atto
dell’assunzione l’azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) la data di
inizio del rapporto di lavoro;
2) con esattezza
la località in cui presterà la sua opera;
3) la categoria
professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la
qualifica e la retribuzione;
4) la disciplina
speciale che gli viene applicata;
5) la durata
dell’eventuale periodo di prova di cui alle discipline speciali;
6) tutte le
altre eventuali condizioni concordate.
Prima dell’assunzione il lavoratore potrà
essere sottoposto a visita medica.
Art 1-bis -
Contratti di lavoro atipici
A) Contratto di lavoro part-time
Le parti stipulanti
convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire uno
strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della
prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze
dell’impresa ed all’interesse del lavoratore ed amministrato secondo
criteri di proporzionalità diretta di tutti gli istituti normativi ed
economici, se compatibili con le sue particolari caratteristiche.
Il lavoro ad orario
ridotto potrà svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed
annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario
legale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale,
potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore
utilizzazione degli impianti; tale argomento sarà oggetto di discussione
nell’incontro previsto al dodicesimo comma del paragrafo Permessi annui
retribuiti di cui all’art. 5, della presente Disciplina generale.
Il contratto di lavoro
a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere
indicate, oltre quanto previsto dall’art. i della presente parte generale,
l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco
dell’anno, nonché le altre eventuali condizioni concordate.
Nei casi di nuove
assunzioni a tempo parziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
il datore di lavoro potrà effettuare variazioni della sola dislocazione
temporale dell’orario di lavoro già definito acquisendo, di volta in volta
ed in forma scritta, il consenso del lavoratore con congruo preavviso. La
disponibilità alla variabilità temporale dell’orario di lavoro part-time
sarà inserita nella lettera di assunzione ed espressamente accettata dal
lavoratore, In ogni caso il lavoratore ha diritto di optare per una
distribuzione di orario non flessibile, fatto salvo un congruo preavviso
al datore di lavoro.
Nelle aree di cui
all’Obiettivo i della U.E. tale clausola di variabilità si applica anche
ai contratti di lavoro part-time a tempo determinato.
L’azienda, fino al
limite del 2 per cento del personale in forza a tempo pieno, valuterà
positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato,
la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale nei seguenti casi:
—
necessità di assistere genitori, coniuge o
convivente, figli, ed altri familiari conviventi senza alcuna possibilità
alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o
che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per
tossicodipendenti;
—
necessità di accudire i figli sino al
compimento dei sette anni.
Nel caso di
valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infungibilità
o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sarà svolto un confronto
con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea
soluzione.
Nelle ipotesi che non
rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo
complessivo deI 4 per cento del personale in forza a tempo pieno,
l’azienda valuterà l’accoglimento della richiesta del lavoratore di
avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative.
L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informerà
la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal
lavoratore.
In caso di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro
a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che,
di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa
comunicazione all’interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla
richiesta.
In tal caso è
consentito, ai sensi dell’ari. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare
il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale
fino a quando l’interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
In riferimento a
specifiche esigenze organizzative e produttive è consentita, previa
comunicazione alle R.s.u. e salvo comprovati impedimenti individuali, la
prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato in conformità
al 4° comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
La deroga è
consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto
dei limiti individuali di lavoro di cui al terzo e quarto comma dell’ari.
8, e quarto e quinto comma dell’art. 7, Disciplina speciale, Parte
rispettivamente prima e terza.
Per i lavoratori il
cui rapporto di lavoro a tempo parziale prevede una prestazione pari a 40
ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sarà contenuto
nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali e verrà
riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei
lavoratori a tempo pieno.
Per i lavoratori a
tempo ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore settimanali, il
lavoro eccedente l’orario concordato è consentito, nel rispetto del limite
individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per
una quantità mensile non superiore al 50 per cento della normale
prestazione nel mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del
10 per cento.
In caso di assunzione
di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di
precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a
tempo parziale, a parità di
mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative.
B)
Contratto di lavoro a tempo determinato
Ai sensi e per gli
effetti dell’ad. 23 della legge 28febbraio 1987, n. 56, le parti
concordano che l’apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro, oltre che nei casi previsti dalle leggi e dai contratti collettivi
vigenti in materia, è consentita nelle sottoindicate ipotesi:
1) quando l’assunzione
abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto
definiti o predeterminati nel tempo;
2) per punte di più
intensa attività derivanti dall’acquisizione di commesse o per lancio di
nuovi prodotti che, per i volumi o per i termini di consegna, non sia
possibile eseguire in base al normale organico e ai normali programmi di
lavoro;
3) per l’esecuzione di
attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni
climatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni
in altro periodo dell’anno;
4) per l’esecuzione di
particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle
lavorazioni, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni
diverse da quelle normalmente impiegate;
5) quando l’assunzione
abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per ferie, esclusi i casi di
chiusura dell’unità produttiva, oppure in aspettativa.
Il numero massimo di
lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di
lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate è pari al:
10 per cento del
numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità
produttive fino a 100 dipendenti (al 31 dicembre dell’anno precedente);
8 per cento del numero
dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità produttive con
più di 100 dipendenti (al 31 dicembre dell’anno precedente) nelle quali è
comunque consentita la stipulazione di almeno 10 contratti di lavoro a
termine.
Le frazioni derivanti
dalla applicazione della percentuale di cui sopra saranno arrotondate
all’unità superiore.
Qualora se ne ravvisi
la necessità, con accordo sindacale, i suddetti valori possono essere
elevati in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Circa le assunzioni
con contratto a termine da stipulare in virtù del presente C.c.n.I., la
Direzione comunicherà preventivamente alla Rappresentanza sindacale
unitaria il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate
fra quelle sopra indicate.
Le imprese, in caso di
assunzioni a tempo indeterminato, prenderanno in considerazione in via
prioritaria, a parità di mansioni, i lavoratori già assunti per due volte
con rapporto di lavoro a tempo determinato il cui ultimo contratto sia
scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti.
Norma transitoria.
Contratti di inserimento
Ad integrazione del
punto 10 dell’Accordo interconfederale del 18 dicembre 1988, e successive
modificazioni, in attesa dell’evoluzione normativa in materia
di contratti di
formazione e lavoro, i lavoratori non occupati di età compresa tra i 25 e
29 anni possono anche essere assunti con contratto di inserimento
nell’ambito della percentuale prevista dal citato Accordo
interconfederale.
Ai suddetti lavoratori
si applica quanto previsto all’ultimo comma del presente punto B).
C)
Lavoro temporaneo
Il contratto di
fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n.
196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal secondo comma
dell’ari. 1, lett. b) e c), della stessa legge, anche per
l’aumento delle attività nelle seguenti fattispecie:
1) punte di più
intensa attività -
cui non possa farsi fronte con il ricorso
ai normali assetti produttivi aziendali -
connesse a richieste di mercato derivanti
dall’acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche
indotte dall’attività di altri settori;
2) quando l’assunzione
abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto
definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati
ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
3) per l’esecuzione di
particolari commesse che per la specificità del prodotto ovvero delle
lavorazioni, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni
diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che
siano carenti sul mercato del lavoro locale.
I prestatori di lavoro
temporaneo che possono essere utilizzati per le ipotesi contrattuali sopra
individuate, non potranno superare la media dell’8 per cento, calcolata su
quattro mesi, ovvero su cinque mesi nei territori di cui all’Obiettivo 1
della U.E., dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è
consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo
sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il
totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Le frazioni derivanti
dall’applicazione della percentuale come sopra definita saranno
arrotondate all’unità superiore.
Sono considerate
qualifiche di esiguo contenuto professionale, ai sensi e per gli effetti
del quarto comma dell’ad. 1, legge n. 196 del 1997, quelle corrispondenti
ai profili contrattuali non rientranti, in applicazione dei criteri
stabiliti dall’Accordo interconfederale 31 gennaio 1995 sui contratti di
formazione e lavoro, tra le professionalità intermedie.
A decorrere dal 1°
gennaio 2000, per le professionalità corrispondenti alle figure inquadrate
nella 2~ categoria contrattuale con passaggio in 3~ categoria in base ai
criteri contrattuali di mobilità professionale, l’inquadramento ed il
trattamento retributivo applicabile al prestatore di lavoro temporaneo,
(ai sensi del quinto comma, lettere b) ed e), art. l, legge
n. 196 del 1997) è quello riferito alla 3° categoria contrattuale.
Nel secondo livello di
contrattazione, così come definito dal C.C.N.L. in applicazione del
Protocollo del 23 luglio 1993, sono stabiliti modalità e criteri per la
determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle
erogazioni economiche connesse al Premio di risultato.
La Direzione comunica,
di norma cinque giorni prima, alla Rappresentanza sindacale unitaria il
numero dei lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata
dell’utilizzo, ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano
motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione è
fornita entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto di
fornitura.
Inoltre, una volta
all’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla
quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce alla
Rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, alle strutture
territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente
contratto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Secondo quanto
disposto dall’art. 7, secondo comma, della legge n. 196 del 1997, ai
prestatori di lavoro temporaneo è riconosciuto il diritto a partecipare
alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
Dichiarazioni a verbale
1. Le clausole sopra
concordate decorrono dal 1 luglio 1999 e,
salvo la specifica decorrenza di
cui al sesto comma del presente punto C), sostituiscono ed integrano la
disciplina già prevista dall’Accordo interconfederale del 16 aprile 1998.
2. Le parti, nel
prendere atto della natura sperimentale della legge 24 giugno 1997, n.
196, concordano di adeguare la presente normativa contrattuale alle
eventuali modifiche legislative che interverranno anche in caso di rinvio
della legge alla contrattazione collettiva.
Commissione paritetica di studio sul
telelavoro
La Federmeccanica, l’Assistal e Fim, Fiom e
Uilm convengono di costituire entro il mese di gennaio 2000 un Gruppo di
lavoro paritetico, formato da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due
gruppi di sindacati stipulanti (Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm),
al fine di approfondire l’evoluzione normativa in materia di telelavoro.
Art. 1-ter Qualifiche escluse dalla quota
di riserva di cui all’art. 25, comma secondo, legge 23 luglio 1991, n. 223
In attuazione di
quanto previsto dal secondo comma dell’art. 25, legge 23 luglio 1991, n.
223 - Norme
in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro
- le parti convengono
che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma i dell’art. 25,
legge citata, non si tiene conto:
dei lavoratori di cui
alla Disciplina speciale, Parte prima e seconda, inquadrati nella IV e V
categoria e dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte terza,
inquadrati nella V categoria e livello superiore, e nella VI e VII
categoria (personale direttivo), ai sensi all’art. 4, Disciplina generale,
Sezione terza, del presente Contratto nazionale di lavoro per l’industria
metalmeccanica privata e della installazione di impianti;
non rientrano altresì
nella riserva legale i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie
superiori che, nell’ambito del sistema di mobilità professionale d cui
alla lettera C), punto IV, dell’articolo 4, Disciplina generale, Sezione
terza sono inquadrati all’atto dell’assunzione nella quarta categoria, ed
inseriti nella quinta categoria dopo 24 mesi.
Sono comunque esclusi
i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia fiducia e
sicurezza.
I lavoratori assunti
tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma, dell’art. 25,
legge n. 223/1991, saranno computati ai fini delle copertura dell’aliquota
di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 25, citato, anche quando
vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Il presente articolato
sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
Art. 2 - Documenti,
residenza e domicilio
All’atto
dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) carta di
identità o documento equipollente;
b) libretto di lavoro
o documento equipollente;
c) tessere e
libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;
d) certificato di
residenza di data non anteriore a 3 mesi (l’interessato dovrà comunicare
anche l’eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza). Ai
sensi dell’art. 689 del Codice di procedura penale e nei limiti di cui
all’art.8 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, il datore di lavoro potrà
richiedere il certificato penale del lavoratore.
All’atto
dell’assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione
del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura
dell’azienda.
Il datore di lavoro
dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore dovrà
comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti
aventi diritto ad assunzione obbligatoria
Il lavoro dei
minori e dei soggetti aventi diritto ed assunzione obbligatoria è regolato
dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Nota a verbale
Le aziende
considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie
possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli
invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della
capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie
categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle
Rappresentanze sindacali unitarie.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità
lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti,
in conside razione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano
che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e
dei provvedimen ti necessari per dare attuazione ai «sistemi di lavoro
protetto» di cui all'articolo 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In
tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti
Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato
ed affrontato con la maggiore sensibilità.
Inoltre in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le
Organizzazioni sindacali promuoveranno congiuntamente opportune iniziative
di studio per esaminare le problematiche concernenti le «barriere
architettoniche» nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento
compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative,
anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento
previste dalle leggi vigenti.
Nella stessa sede le parti potranno promuovere congiuntamente iniziative
di studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate
sostegni di natu ra tecnico-organizzativa per favorire il proficuo
inserimento lavorativo delle per sone soggette al collocamento
obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito
alle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e
l'eliminazione delle «barriere architettoniche», verranno rese in sede
territoriale ed in sede aziendale così come previsto, rispettivamente,
daII'art. 2 e dal punto 6.3 del l'art. 6 della Disciplina generale,
Sezione prima.
Art. 3-bis -
Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi
terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata
tossicodipendenza
Ai sensi e per gli
effetti del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relati vi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il
lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che
intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i
servizi sanitari delle unità sani tarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo
indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavo ro per il
tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all'e
secuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
supe riore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è
tenuto a presentare alla Direzione dell'Azienda la documentazione di
accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio
pubblico per le tossicodipen denze ed il relativo programma di
riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del citato Testo unico. Il
dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile,
la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo
il pro gramma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del
programma stesso. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il
lavoratore non riprenda servi zio entro sette giorni dal completamento
della terapia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di
aspettativa, ovvero dalla data dell'eventuale volontaria interruzione
anticipata del programma terapeutico.
Previa richiesta scritta, l'azienda concederà ai lavoratori che ne
facciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per
le tossicodipen denze, di concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo
di aspettativa - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non
superiore a quattro mesi, anche frazionabile per periodi non inferiori ad
un mese.
Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né
si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge
e/o di contratto.
Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà
posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti
interessati.
Art. 4 -
Classificazione dei lavoratori
I lavoratori sono
inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie
professionali ed 8 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali
valori mini mi tabellari mensili secondo le tabelle allegate. I livelli
indicati sono quelli rag guagliati a mese (173 ore) e sono uguali per
tutti i lavoratori indipendentemen te dalla differenza di età.
L'inquadramento dei
lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le
esemplificazioni dei profili professionali e le relative esemplificazioni
indicate al successivo punto A).
La classificazione
unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retri buzione
minima contrattuale, non modifica per il resto la attribuzione ai singoli
lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come, ad
esem pio, il trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, gli
adempimenti assicu rativi, i trattamenti per sospensione e riduzione di
lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri, gli
impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di legge,
di Accordo interconfederale e di Contratto collettivo e che si intendono
qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente
contratto.
Le parti si danno
reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune
presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
Pertanto eventuali azioni giudiziarie promosse da lavoratori comunque
aderen ti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto,
e intese ad otte nere l'estensione di trattamenti normativi ed economici
oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra
indicati, avranno come conseguenza l'automatico e corrispettivo
scioglimento della Federmeccanica - e con essa delle aziende
metalmeccaniche rappresentate - e dell'Assistal - per i suoi associati -
dalle obbligazioni in tale presupposto assunte
Le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori stipulanti si obbligano ad interveni re perché
non siano proposte le azioni di cui sopra.
L'iniziativa di
dichiarare lo scioglimento dalle obbligazioni di cui sopra è di competenza
esclusiva sia della Federmeccanica sia dell'Assistal, a livello nazio nale,
previo esame con le Organizzazioni sindacali stipulanti.
A) Declaratorie,
esemplificazioni dei profili ed esempi
L'inquadramento dei
lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla
base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili
professionali, e degli esempi.
Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del
lavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi.
I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai
presupposti pro fessionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti
professionali specificati nei profili, consentono, per analogia, di
inquadrare le figure professionali non indi cate nel testo, così come le
figure professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche e dei
lavoratori della I categoria, non indicate perché già sufficientemente
definite nelle declaratorie.
1a Categoria
Appartengono a
questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi
alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un
periodo minimo di pratica,
- i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente
collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze
professionali.
2a Categoria
Appartengono a
questa categoria:
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono
un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione,
esperienza e pratica di ufficio.
Lavoratori che
conducono alimentano sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche
o semiautomatiche attrezzate.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che
eseguono montaggi semplici a serie anche su linea.
Montatore
Lavoratori che
effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti.
Collaudatore
Lavoratori che
conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che
sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed alla
eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un sistema
automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed elementari
segnalazioni di anomalie riscontrabili mediante indicazioni elementari del
sistema informativo e/o segnalazioni visive o acustiche.
Addetto impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che coadiuvando i lavoratori di
categoria superiore, eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di
costruzione o di montaggio di attrezza ture, di macchinario, di impianti,
o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di
macchinario o in operazioni similari.
Allevo attrezzista
Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore,
eseguono in fase di apprendimento lavori semplici di manutenzione di
macchinari o di impianti.
Allievo manutentore
Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella.
Saldatore
Lavoratori che eseguono lavori a mano ripetitivi o semiripetitivi per
la formatura di anime o forme semplici.
Formatore a mano
Animista a mano
Lavoratori che eseguono la costruzione di casse o gabbie di
imballaggio in legno di semplice fattura e/o loro parti.
Cassaio
Lavoratori che eseguono a bordo di mezzi a conduzione semplice il
trasporto di materiale provvedendo alle operazioni di carico e scarico.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni semplici per il
sollevamento, il trasporto, il deposito di materiale, macchinario, ecc.;
ovvero lavoratori che eseguono imbragaggi semplici di materiale, ecc.
guidandone il sollevamen to, il trasporto, il deposito.
Gruista
Imbragatore
Lavoratori che, seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo
procedure prestabilite, svolgono, nell'ambito dei settori amministrativi
attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali ad esempio:
Dattilografia/stenodattiografia
Compiti semplici di ufficio
Perforazione di schede meccanografiche
Verifica di schede meccanografiche
Centralinista telefonico.
3a Categoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una
specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti
professio nali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di
lavoro,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo
particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente espe rienza
di lavoro.
Lavoratori che
conducono una o più macchine
operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a teste multiple, o
a trasferimento, e che eseguono impe gnative sostituzioni di utensili e le
relative registrazioni effettuando ove previsto il controllo delle
operazioni eseguite con strumenti non preregolati e/o preregolati.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che
effettuano, anche su linee di montaggio, interventi di normale difficoltà
su apparecchiature a serie o loro parti per la riparazione di guasti aven
ti carattere di ricorrenza.
Riparatore
Lavoratori che
effettuano anche su linee di montaggio, sulla base di prescri zioni,
schede, disegni, lavori di normale difficoltà di esecuzione con l'ausilio
di strumenti elettrici predisposti e/o strumenti meccanici non preregolati
e/o prere golati per il collaudo di apparecchiature a serie o loro parti
per la individuazione di anomalie e per l'opportuna segnalazione.
Collaudatore
Lavoratori che
sulla base di prescrizioni specifiche, disegni, metodi definiti di analisi
o di misurazione, eseguono, con l'ausilio di apparecchiature predisposte o
con interventi semplici per la loro predisposizione e/o strumenti
elettrici predi sposti e/o strumenti meccanici non preregolati e/o
preregolati, prove di norma le difficoltà per il controllo delle
caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche di materiali,
apparecchiature o loro parti anche prodotte a serie, registrando i dati e
segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
Addetto sala prove
Lavoratori che,
sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o documenti
equivalenti, conducendo impianti effettuano manovre di normale dif ficoltà
per la regolazione dei parametri di lavorazione.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che,
sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni e/o cicli di lavorazione
e/o tabulati, eseguono lavori di normale difficoltà per la costruzione di
particolari di attrezzature e/o macchinario con nastri già controllati in
lavora zioni precedenti.
Provvedono al
montaggio, sulla macchina, del pezzo nella posizione previ sta, alla
centratura con asse mandrino, ed all'inserimento sul quadro dei dati
relativi ai punti di partenza della lavorazione.
Nel corso del
lavoro controllano il normale svolgimento del ciclo macchina ed eseguono,
se necessario, la registrazione utensili, il controllo delle quote con
strumenti non preregolati e/o preregolati.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che
sulla base di dettagliate indicazioni, prescrizioni ed utilizzando
semplici procedure informatiche, intervengono per l'avviamento di macchine
operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida
computerizzata e per la loro sorveglianza funzionale e prestazionale.
Provvedono al controllo della qualità del prodotto e dei parametri del
sistema, segnalando tempestivamente le anomalie, riscontrabili o con
elementare ricorso all'autodiagnostica o con l'utilizzo delle prestabilite
procedure informatiche ed effettuando, all'occorrenza, elementari
interventi manutentivi di ripristino.
Addetto impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che,
sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono lavori di
normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore
- per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti,
eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere
accessorie su reti elettriche e/o telefoniche
ovvero
- per la esecuzione di giunzioni - comprese le operazioni accessorie -
cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti.
Guardafili
Giuntista
Lavoratori che,
sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono, anche
coadiuvando lavoratori di categoria superiore, lavori di normale
difficoltà di esecuzione
- per installazioni di impianti elettrici civili ed industriali in bassa
tensione richiedenti cablaggi ripetitivi con interventi relativi al loro
aggiustaggio e riparazione
ovvero
- eseguendo i necessari interventi per collegamenti e per lavori
accessori, per la posa in opera di reti di tubazioni civili e/ o
industriali e/o la relativa manutenzione di tubazioni per la distribuzione
dei fluidi e/o di corpi scaldanti o refrigeranti.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti termosanitari e di condizionamento
Ramista
Primarista
Lavoratori che,
sulla base di dettagliate indicazioni, anche coadiuvando lavoratori di
categoria superiore, guidando le operazioni di trasferimento e
posizionamento della secchia, effettuano operazioni di normale difficoltà
per il colaggio e per la regolazione opportuna del flusso del liquido.
Colatore
Lavoratori che,
sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione e/o disegni
eseguono lavori di normale difficoltà o per la costruzione, su banco o su
macchine operatrici normalmente non attrezzate, o per il montaggio di
attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario
Costruttore su banco
Costruttore su macchine
Lavoratori che,
sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con
l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione lavori di
normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la
manutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di
impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici.
Manutentore meccanico
Manutentore elettrico
Installatore impianti
Lavoratori che
sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni
eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà.
Saldatore
Lavoratori che su
istruzioni o informazioni anche ricavabili da disegni o schemi equivalenti
provvedono alle varie operazioni per l'imballaggio in casse o in gabbie di
attrezzature, macchinari, prodotti, o loro parti, costruendo e stabilendo
l'opportuna collocazione di tiranti, sostegni, ancoraggi in legno,
necessari secondo le specifiche esigenze, provvedendo alla collocazione
delle casse o gabbie, con opportuni sostegni e tiranti, sui mezzi di
trasporto o in container.
Imballatore
Lavoratori che,
sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o
trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di materiali,
ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il trasporto,
la sistemazione di materiale o macchinario; ovvero conducono trattori o
carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di materiali.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che
manovrano gru effettuando operazioni che richiedono precisione per il
sollevamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il montaggio,
di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio; ovvero lavoratori che
eseguono lavori di normale difficoltà per la scelta dei punti di attacco e
delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale ecc. guidandone il
sollevamento, il trasporto e la sistemazione.
Gruista
Imbragatore
Lavoratori che,
secondo procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate, svolgono
nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti
esecutivi quali ad esempio:
Dattilografia/Stenodattilografia
Compiti vari di ufficio
Perforazione e verifica di schede meccanografiche
Centralinista telefonico
Lavoratori che,
sulla base di procedure prestabilite e seguendo istruzioni dettagliate,
svolgono attività esecutive di natura amministrativa per la
classificazione, il confronto, la trascrizione e la totalizzazione di dati
su moduli e/o prospetti.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che, su
documenti già esistenti e seguendo istruzioni dettagliate, ricopiano
disegni.
Addetto lucidi
Addetto trascrizione disegni
4a Categoria
Appartengono a
questa categoria:
- i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle
quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia
del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti
professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari
capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali
lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti
alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali
sopra indicate,
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea
seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica
un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il
risultato delle lavorazioni,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di
semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o
attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per
la categoria precedente.
Lavoratori che
conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o
semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che eseguono
tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle
attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono
l'impegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione,
l'adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando ove previsto il
controllo delle operazioni eseguite.
Guidamacchine attrezzate
Lavoratori che
provvedono alla preparazione ed avviamento di macchine operatrici affidate
ad altro personale richiedenti attrezzamenti di normale difficoltà,
registrazioni e messe a punto, l'adattamento dei parametri di lavorazione,
la scelta e predisposizione degli utensili e degli strumenti di misura,
eseguendo i primi pezzi o assistendo gli addetti alla conduzione
nell'esecuzione dei primi pezzi e fornendo le necessarie informazioni,
intervenendo durante la lavorazione per la correzione di eventuali
anomalie.
Attrezzatore di macchine
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, procedono alla
individuazione dei guasti aventi carattere di variabilità e casualità ed
eseguono interventi per la loro riparazione di elevata precisione e/o di
natura complessa su apparecchiature anche a serie o loro parti,
assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche
funzionali prescritte.
Riparatore
Lavoratori che
sulla base di indicazioni o disegni effettuano lavori di natura complessa
per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature,
macchinario, parti, anche di provenienza esterna, con la scelta e la
predisposizione degli strumenti di misura, segnalando eventuali anomalie.
Collaudatore
Lavoratori che
sulla base di prescrizioni, metodi di analisi o di misurazione,
capitolati, disegni o schemi equivalenti, eseguono prove di natura
complessa per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche,
tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature o loro parti anche
prodotte a serie con l'ausilio di strumenti e/o di apparecchiature (senza
l'effettuazione di una loro impegnativa predisposizione) rilevano e
registrano i risultati ottenuti, confrontandoli con quanto previsto dalla
documentazione fornita e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
Addetto sala prove
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima
equivalenti o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati nella
pratica operativa effettuano, con la conduzione di impianti, interventi di
natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione
ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine
di ottenere le caratteristiche finali richieste dal processo.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che
sulla base di indicazioni e/o disegni e/o cicli di lavorazione e/o
tabulati eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per
la costruzione di attrezzature e/o macchinario richiedenti particolari
capacità ed abilità in relazione all'attrezzamento della macchina, al
posizionamento ed al centraggio dei pezzi, all'impostazione dei dati
relativi ai punti di partenza ed al grado di precisione e di finitura
richiesto.
Provvedono alla predisposizione degli utensili nei rispettivi porta
utensili ed all'inserimento nel caricatore, alla prova, nel caso di lavori
di prima esecuzione, dell'intero ciclo di lavorazione, ed al riscontro di
eventuali errori geometrici e tecnologici di programmazione,
all'impegnativa registrazione utensili per correzione e riprese di quota,
alla misurazione delle parti lavorate con l'impiego dei necessari
strumenti ed attrezzature ausiliarie.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che
sulla base di prescrizioni e/o cicli di lavoro e/o disegni ed utilizzando
le prestabilite procedure informatiche, conducono macchine operatrici
appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata,
eseguendo gli interventi anche complessi necessari al loro avviamento e
alla messa a punto e alla regolazione, per l'ottenimento delle
caratteristiche funzionali e prestazionali richieste. Provvedono al
controllo della qualità del prodotto e dei parametri del sistema
utilizzando sistemi e modelli previsti dal processo produttivo anche
attraverso introduzione e variazione dei parametri tecnici di processo;
intervengono sulla base delle informazioni fornite dal sistema per
l'individuazione di tutte le anomalie evidenziabili dal sistema stesso e
per la riparazione di guasti aventi carattere di variabilità e casualità
che richiedano interventi di normale difficoltà.
Conduttore impianti/sistemi automatizzati
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, compiono con
autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori, lavori di
natura complessa relativi alle diverse fasi di installazione di reti
elettriche e/o reti telefoniche. Provvedono inoltre all'idoneo
posizionamento degli appoggi, alle prove di pressione con registrazione
dei valori riscontrati, segnalando il consumo del materiale utilizzato.
Ovvero operano su cavi anche funzionanti sia per giunzioni sia per
riparazioni, effettuando le operazioni di taglio e ribaltamento di reti
telefoniche, eseguendo misure di pressione con registrazione dei valori
riscontrati.
Guardafili
Giuntista
Lavoratori che
eseguono, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, con
autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori, lavori di
natura complessa relativi alle diverse fasi
- di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con
controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa
in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune
verifiche
ovvero
- di posa in opera e/o manutenzione di reti civili e/o industriali per la
distribuzione di fluidi per centrali termiche e/o frigorifere e/o idriche
di natura complessa con controllo e relativa individuazione delle
anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di
conseguente riparazione e le opportune verifiche.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento
Ramista
Primarista
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni, guidando le operazioni di trasferimento e
posizionamento della secchia, effettuano complesse operazioni di colaggio
di getti medi o pesanti non di serie o di colaggio di acciaio in
lingottiere, regolando il flusso del liquido in relazione alla
temperatura, al tipo ed alle caratteristiche del materiale.
Colatore
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima
equivalenti, e avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica
operativa, effettuano, al fine di ottenere le caratteristiche
chimico-fisiche richieste dal prodotto, anche coadiuvando lavoratori di
categoria superiore, conducendo forni di fusione, interventi di natura
complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione,
ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi.
Fonditore
Lavoratori addetti
agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni o cicli di
lavorazione o documenti di massima equivalenti, e avendo pratica dei
processi utilizzati nella pratica operativa, effettuano, al fine di
ottenere dimensioni e forma richieste dal prodotto, anche coadiuvando
lavoratori di categoria superiore, interventi di natura complessa per
manovre di laminazione e regolazioni delle calibrature, anche riferendosi
all'indicatore della luce fra i cilindri.
Laminatore
Lavoratori che
eseguono, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, lavori
di elevata precisione e di natura complessa o per la costruzione, su banco
o su macchine operatrici non attrezzate, o per il montaggio di
attrezzature o macchinario o loro parti.
Montatore macchinario
Costruttore su banco
Costruttore su macchine
Lavoratori che
sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti, procedendo alle
necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di elevata
precisione e di natura complessa per l'aggiustaggio, la riparazione, la
manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti, o per
l'installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti
elettrici o fluidodinamici.
Manutentore meccanico
Manutentore elettrico
Installatore impianti
Lavoratori che
sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima
equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati
nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri lavori di
saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni
di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature.
Saldatore
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni o disegni, eseguono lavori di natura complessa
per la costruzione di modelli in legno anche scomponibili o loro parti con
la rilevazione dal disegno, anche mediante calcoli, di quote correlate non
indicate, e con la costruzione dei calibri di controllo necessari.
Modellista in legno
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni o disegni o cicli di lavorazione o documenti di
massima equivalenti ed avendo pratica dei mezzi e dei sistemi utilizzati
nella pratica operativa, eseguono, provvedendo all'opportuna collocazione
dei montanti, dei raffreddatori, delle tirate d'aria e, se necessario
previa sagomatura, delle armature, lavori di natura complessa per la
formatura a mano con modelli o casse d'anima.
Formatore a mano
Animista a mano
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni o disegni o schizzi di massima, eseguono
qualsiasi lavoro di natura complessa per l'imballaggio di attrezzature,
macchinari, impianti, o loro parti, di particolare forma e dimensione,
costruendo e stabilendo l'opportuna collocazione di tiranti, sostegni,
protezioni, ancoraggi in legno, necessari secondo le specifiche esigenze
per garantire la sicurezza del trasporto, provvedendo, ove necessario,
alla costruzione delle casse e delle gabbie.
Imballatore
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni di installazione o
manutenzione o montaggio, conducono autogru effettuando manovre di elevata
precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto, il
piazzamento, l'installazione, di impianti, macchinari o loro parti;
ovvero conducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento
con le F.S.) per il trasporto di materiale effettuando interventi di
registrazione e di manutenzione ordinaria e in caso di guasti gli
interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi
disponibili a bordo.
Conduttore mezzi di trasporto
Lavoratori che
manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando anche
operazioni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione ed
elevata complessità per il sollevamento, il trasporto, il ribaltamento, il
posizionamento, il montaggio di parti ingombranti e di difficoltoso
piazzamento in relazione agli accoppiamenti da realizzare di macchinari o
impianti o di strutture metalliche complesse;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di elevata difficoltà per la scelta
dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di
materiale, in ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di
impianti, strutture metalliche, macchinari, di notevole dimensione,
guidando le operazioni di sollevamento, di trasporto e di piazzamento,
provvedendo ove necessario alla predisposizione di nuove attrezzature.
Gruista
Imbragatore
Lavoratori che, in
base a precise istruzioni ed alle norme in uso, svolgono, nell'ambito del
loro campo di attività, compiti di segreteria redigendo, secondo schemi
usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti;
esaminano per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove
richiesto, compilano su precise istruzioni e su schemi prefissati
prospetti e/o tabelle.
Segretario
Lavoratori che, in
base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al
sistema contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza
rilevano, riscontrano, ordinano, anche su moduli o secondo schemi
preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o
semplici computi o rendiconti e se del caso effettuano imputazioni di
conto.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che
effettuano, in base a precise istruzioni e secondo schemi preordinati, la
preparazione e l'avviamento dell'elaboratore elettronico, seguono le fasi
operative ed intervengono, in caso di irregolarità, in ausilio
all'operatore consollista e/o conducono il macchinario ausiliario.
Operatore
Lavoratori che, in
base a precise istruzioni e documentazioni già esistenti, disegnano
particolari semplici di una costruzione o schemi di componenti semplici di
un impianto e/o apportano semplici modifiche su disegni già esistenti,
riportando quotature e dati ricavati da tabellari o norme di lavorazione
e, se del caso, corredano il disegno con la relativa distinta materiali;
ovvero eseguono in lucido schemi funzionali, disegni di una costruzione,
disegni di disposizione di apparecchiature o danno corretta veste formale
a schizzi già completi.
Disegnatore particolarista
Lucidista particolarista
Lavoratori che, in
base a precise istruzioni e seguendo le procedure operative relative al
sistema di programmazione della produzione adottato nell'ambito dello
specifico campo di competenza, compilano, rilevando le informazioni dalla
distinta base e/o dai cicli di lavorazione, i documenti necessari
all'approntamento dei materiali e/o all'avanzamento delle lavorazioni,
elaborano le relative tabelle adeguandole in funzione della documentazione
di ritorno e, se del caso, compilano i relativi diagrammi.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in
base a precise istruzioni e seguendo le specifiche procedure operative,
compilano nel previsto linguaggio, programmi di lavorazione per macchine a
controllo numerico che operano su un solo asse e sono dotate di un
limitato numero di utensili ed effettuano lavorazioni singole,
intervenendo durante la prova del nastro per la correzione di eventuali
anomalie.
Provvedono, avendo conoscenza del tipo e caratteristiche della macchina da
utilizzare e della relativa unità di governo, alla stesura del ciclo di
lavoro nelle sue varie fasi ed operazioni, indicando le attrezzature
idonee alla lavorazione, e seguono l'esecuzione del lavoro per apportare
semplici modifiche.
Metodista di macchine a controllo numerico
5a Categoria
Appartengono a
questa categoria:
- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate
nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con
maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale
competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che
presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del
funzionamento degli apparati stessi,
- i lavoratori che senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente,
guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica
un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa
per la condotta ed i risultati delle lavorazioni,
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa
nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di
attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie
superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
Livello
superiore.
I lavoratori che,
con le caratteristiche di cui al terzo alinea della declaratoria del
livello precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività
tecniche o amministrative nell'ambito di importante reparto, lavorazione o
ufficio.
NOTA A VERBALE.
Le parti si danno
atto che l'inquadramento dei lavoratori nel livello superiore della 5a
categoria avviene esclusivamente in relazione ai contenuti della
declaratoria contrattuale di detto livello superiore e che è estraneo alla
volontà delle parti configurare il suddetto livello come una categoria a
sé stante ed intermedia tra la 5a e la 6a.
Lavoratori che, con
scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di
esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di preparazione e avviamento di
macchine operatrici affidate ad altro personale, richiedenti attrezzamenti
impegnativi, registrazioni e messe a punto di elevata precisione, con
scelta, ove necessario, dei parametri ottimali di lavorazione e degli
utensili, scelta e predisposizione degli strumenti di misura, fornendo
agli addetti alla conduzione istruzioni dettagliate per l'esecuzione del
lavoro e per le relative misurazioni; intervenendo durante la lavorazione
per la correzione di eventuali anomalie; intervenendo per il miglioramento
delle attrezzature anche coadiuvando gli enti interessati.
Attrezzatore di macchine
Lavoratori che, con
la scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalità di
esecuzione e con l'interpretazione critica di disegni e/o schemi
funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di complessità
per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro
riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali
assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche
funzionali prescritte.
Riparatore
Lavoratori che con
la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità
di esecuzione e con l'interpretazione critica del disegno eseguono
qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle
caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di
provenienza esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti e
tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di misura, e per la
rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati necessari,
valutando e segnalando le anomalie riscontrate.
Collaudatore
Lavoratori che
sulla base di capitolati e con l'interpretazione critica delle specifiche,
dei disegni o schemi equivalenti eseguono, con la scelta della successione
delle operazioni e con l'ausilio di strumenti e/o apparecchiature, prove
di elevato grado di difficoltà per il controllo delle caratteristiche
fisiche, chimiche, tecnologiche, funzionali, di materiali, apparecchiature
o loro parti anche prodotte a serie rilevando e registrando i dati,
valutando e segnalando le eventuali discordanze.
Addetto prove di laboratorio
Addetto sala prove
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni, con l'interpretazione critica del disegno o di
documenti equivalenti e in riferimento alle caratteristiche finali
richieste dal processo effettuano, conducendo impianti, manovre di elevato
grado di difficoltà, provvedendo con la scelta della successione delle
fasi di lavorazione alla definizione dei parametri di lavorazione e delle
modalità di esecuzione e delle eventuali attrezzature da utilizzare anche
in caso di introduzione di nuovi processi di lavorazione.
Addetto conduzione impianti
Lavoratori che, con
scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di
esecuzione e con l'interpretazione critica del disegno e/o dei tabulati
e/o dei nastri eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà
per la costruzione di particolari complessi ed impegnativi di prima
esecuzione con spostamenti sui cinque assi richiedenti, sia nel caso della
perforazione del nastro, relativa all'intera lavorazione sia per la
correzione di sue fasi precedentemente programmate o per l'eventuale
integrazione di operazioni non previste da nastro, la rilevazione da
disegno di eventuali quote mancanti, la scelta dei parametri di
lavorazione geometrici e tecnologici e la loro impostazione sulla
consolle, nel rispetto di ristretti campi di tolleranza, di accoppiamento
e di elevati gradi di finitura.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni, cicli e/o disegni, con interpretazione critica
delle specifiche di lavorazione ed essendo a conoscenza delle condizioni
funzionali e prestazionali dell'impianto nel suo insieme e delle
caratteristiche delle singole operazioni del completo ciclo di
lavorazione, conducono, utilizzando le opportune procedure informatiche,
gruppi di macchine di diversa tipologia appartenenti ad un sistema
flessibile di lavorazione automatizzato a guida computerizzata, ed
eseguono, con scelta della loro priorità, interventi di elevato grado di
difficoltà per assicurare la qualità del prodotto e le condizioni
funzionali prescritte. Provvedono, avendo la capacità di interpretare gli
effetti che le diverse fasi del ciclo di lavoro hanno nella generazione
della qualità del prodotto e della produttività del sistema, alla messa a
punto e registrazione delle attrezzature, alla variazione ed
ottimizzazione dei parametri di lavorazione, ed intervengono previa
individuazione ed analisi delle anomalie, diagnosticabili con controllo
diretto e/o tramite sistema informativo, per complesse operazioni di
manutenzione relative ai vari componenti dei sistemi tecnologici
costituenti l'impianto.
Conduttore sistemi flessibili di produzione
Lavoratori che, con
interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti d'impianto e con
scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di
esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà,
fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la
completa costruzione di reti elettriche e/o reti telefoniche complesse.
Effettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica,
nonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di
qualsiasi tipo, suggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare
eventuali anomalie riscontrate nell'impianto ed assicurando le
caratteristiche funzionali prescritte.
Guardafili giuntista
Lavoratori che, con
interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti e con scelta
della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di
esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà,
fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la
completa installazione
- di impianti elettrici complessi, anche in alta tensione. Eseguono
qualsiasi tipo di cablaggio di elevato grado di difficoltà e tutte le
necessarie misure elettriche di prova e verifica, comprese le prove in
bianco sull'intero impianto, nonché la localizzazione strumentale e la
riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, predisponendo soluzioni atte ad
eliminare eventuali anomalie riscontrate ed assicurare le caratteristiche
funzionali prescritte, garantendo l'eventuale delibera funzionale
ovvero
- la posa in opera e/o la manutenzione di reti civili e/o industriali per
la distribuzione di fluidi per grandi centrali termiche e/o frigorifere
e/o idriche di natura complessa e di elevata prestazione. Eseguono tutte
le necessarie prove e verifiche, la riparazione dei guasti di qualsiasi
tipo, predisponendo soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie
riscontrate ed assicurare le caratteristiche funzionali prescritte,
garantendo l'eventuale delibera funzionale.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento
Ramista
Primarista
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni, con la interpretazione critica delle specifiche
di lavorazione, e in riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche
richieste dal prodotto, effettuano, con la conduzione di forni di fusione,
interventi di elevato grado di complessità per la regolazione e la
correzione dei parametri di lavorazione, provvedendo, nell'ambito della
successione delle fasi di lavorazione, alla scelta delle modalità di
esecuzione.
Fonditore
Lavoratori addetti
agli impianti di laminazione che, sulla base di indicazioni, con
l'interpretazione critica delle specifiche di calibrazione o di documenti
di massima equivalenti, e in riferimento alle caratteristiche finali
richieste dal prodotto, eseguono il lavoro di preparazione e avviamento
delle gabbie di laminazione, eseguono registrazioni e messe a punto di
elevata precisione, effettuano interventi di elevato grado di difficoltà
per le manovre di laminazione, per la regolazione e la correzione dei
parametri di lavorazione al fine di ottenere le caratteristiche
tecnologiche richieste dal processo.
Laminatore
Lavoratori che, con
scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di
esecuzione, eseguono con l'interpretazione critica del disegno qualsiasi
lavoro di elevato grado di difficoltà in relazione al ristretto campo di
tolleranze, agli accoppiamenti da realizzare e al grado di finitura o per
la costruzione, su banco o su macchine operatrici non attrezzate, o per il
montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti, con eventuale
delibera funzionale.
Montatore macchinario
Costruttore su banco
Costruttore su macchine
Lavoratori che, con
interpretazione critica del disegno individuano e valutano i guasti,
scelgono la successione e le modalità degli interventi ed i mezzi di
esecuzione ed eseguono, anche fuori sede, qualsiasi intervento di elevato
grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di
macchine o di impianti, curandone la messa a punto, oppure per la
installazione e la messa in servizio di macchine o di impianti elettrici o
fluidodinamici, con eventuale delibera funzionale.
Manutentore meccanico
Manutentore elettrico
Installatore impianti
Lavoratori che, con
la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi di esecuzione, con
l'interpretazione critica del disegno, eseguono qualsiasi lavoro di
saldatura di elevato grado di difficoltà anche in riferimento a:
- esecuzione del lavoro in tutte le posizioni presenti nello specifico
campo di attività del lavoratore (ad esempio: sopra testa);
- cicli di prova prescritti da enti esterni o cicli di prova equivalenti;
- tolleranze riferite a larghezza, spessore, raggio di curvatura,
penetrazione dei cordoni e loro passo.
Saldatore
Lavoratori che, con
scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di
esecuzione, eseguono, con l'interpretazione critica del disegno, anche
costruttivo, la costruzione di qualsiasi modello in legno di elevato grado
di difficoltà con la determinazione dei piani di scomposizione, con la
rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati e delle quote
necessari e con la costruzione dei calibri di controllo occorrenti.
Modellista in legno
Lavoratori che, con
la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità
di esecuzione, con l'interpretazione critica del disegno, eseguono
qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per la formatura a mano
con modelli o casse d'anima, forniscono, se necessario, indicazioni per
modifiche da apportare ai modelli o alle casse d'anima e per la
predisposizione di sagome di sostegno, tasselli, ecc..
Formatore a mano
Animista a mano
NOTA A VERBALE.
Nell'ambito dei
lavoratori di cui al primo alinea della declaratoria della 5a categoria
saranno individuati coloro che, nello svolgimento della propria attività,
sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo
tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da
raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto
delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità,
modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o
prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di
efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare
autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello
tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica
nell'ambito della propria specializzazione e di quelle affini.
A tali lavoratori
verrà riconosciuto, con decorrenza dal 1° settembre 1983 e, per l'Addetto
macchine a controllo numerico, con decorrenza dal 1° febbraio 1987, un
elemento retributivo di professionalità di lire trentamila mensili lorde,
pari ad un importo orario di lire 173,41, con assorbimento fino a
concorrenza di eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo
titolo.
A decorrere dal 1°
gennaio 1991, il suddetto elemento retributivo di professionalità viene
elevato a lire cinquantacinquemila mensili lorde, pari ad un importo
orario di lire 317,92, con assorbimento fino a concorrenza di eventuali
emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo.
L'individuazione
dei lavoratori con i requisiti sopra ricordati sarà effettuata nell'ambito
tassativo delle seguenti figure professionali:
Aggiustatore stampista
Modellista
Montatore - Installatore di grandi impianti
Montatore - Manutentore elettrico-elettronico
Operatore specialista motorista
Operatore specialista montatore aeronautico
Tracciatore - Collaudatore
Addetto macchine a controllo numerico
con specifico
riferimento ai presupposti minimi di professionalità indicati nei seguenti
profili:
Lavoratori che in
condizioni di particolare autonomia operativa ed organizzativa, eseguono
la realizzazione del ciclo completo di assiemaggio, collaudo e messa a
punto di stampi di elevata complessità in relazione alle ristrette
tolleranze previste, all'elevato grado di finitura richiesta, alla
complessità dei profili da realizzare e/o alla presenza di porti in
movimento provvedendo alla delibera funzionale fornendo in presenza di
situazioni eccezionali e contingenti l'apporto della propria particolare e
personale competenza per la individuazione di modifiche, del ciclo di
produzione delle parti componenti, atte a consentire la realizzazione
delle prestazioni previste contribuendo, attraverso la segnalazione delle
difficoltà riscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla
individuazione di soluzioni migliorative.
Aggiustatore stampista
Lavoratori che, in
condizioni di particolare autonomia operativa e organizzativa, eseguono il
ciclo completo di costruzione di qualsiasi modello copia in legno e in
metallo di elevata complessità in relazione alle ristrette tolleranze
previste, alla complessità delle forme da realizzare, eseguendo tutte le
operazioni necessarie al banco e alle macchine utensili, fornendo
l'apporto della propria particolare e personale competenza per la
individuazione degli interventi atti ad adeguare il modello alle effettive
esigenze di impiego contribuendo, attraverso la segnalazione delle
difficoltà riscontrate e degli interventi correttivi attuati, alla
individuazione di soluzioni migliorative.
Modellista
Lavoratori che, con
interpretazione critica dei disegni e degli schemi elettrici ed
elettronici, in condizioni di particolare autonomia operativa ed
organizzativa, eseguono fuori sede attività di elevata specializzazione
per la realizzazione del ciclo completo di montaggio, installazione,
collaudo, avviamento, riparazione e manutenzione di impianti e macchinari
complessi in relazione alle innovative caratteristiche prestazionali e
tecnologie utilizzate provvedendo alla delibera funzionale, partecipando
all'addestramento pratico degli utilizzatori e contribuendo, attraverso la
segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei provvedimenti correttivi
adottati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Montatore - Installatore di grandi impianti
Lavoratori che
eseguono, con facoltà decisionali e particolare autonomia di iniziativa,
qualsiasi intervento di natura elettrico-elettronica di elevato grado di
difficoltà per montaggi e modifiche di macchinario speciale a
funzionamento automatico (di asportazione truciolo o di saldatura) di
prima esecuzione, caratterizzato da complesse funzioni logiche e
tecnologiche aventi lo scopo di realizzare elevate precisioni e
produzioni, curandone la loro finale funzionalità mediante indicazioni per
modifiche di impianto o eventualmente geometriche e tecnologiche da
apportare per il miglioramento del prodotto e delle condizioni funzionali
previste e provvedendo eventualmente fuori sede alla delibera da parte del
cliente.
Montatore - Manutentore elettrico-elettronico
Lavoratore che,
agendo con facoltà decisionale e particolare autonomia operativa ed
organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli
della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la
propria attività e di quelle affini, esegue in assenza di metodologie
specifiche, su turboreattori e generatori ausiliari di potenza prototipici
e/o sperimentali con scelta del metodo operativo più opportuno, lo
smontaggio/montaggio e revisione, la prova funzionale, rilevando
attraverso la lettura della strumentazione il loro buon funzionamento con
l'utilizzo di apparecchiature specifiche. Definisce gli interventi
necessari per la messa a punto eseguendo gli opportuni interventi anche
nei casi di particolare complessità. Propone inoltre soluzioni
metodologiche rivolte al miglioramento complessivo dell'attività svolta
con la necessaria attività di collegamento con le specializzazioni
immediatamente collaterali.
Si avvale anche dell'ausilio di altri lavoratori, al cui addestramento
concorre ove necessario.
Operatore specialista motorista
Lavoratore che,
agendo con facoltà decisionale e particolare autonomia operativa ed
organizzativa, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli
della propria specializzazione ed in possesso delle tecnologie inerenti la
propria attività e di quelle affini individua, con capacità di scelta di
metodi operativi e di adattamento, il ciclo di maggiore rispondenza al
miglioramento dei risultati dell'attività svolta ed effettua operazioni di
montaggio, taratura e messa a punto riparazione e/o revisione e relativa
ricerca guasti di strumentazione particolarmente complessa, a livello
prototipico, mediante l'utilizzo di specifiche strumentazioni di misure
complesse con completa capacità diagnostico-operativa sugli interventi
necessari.
Collabora con altre specializzazioni immediatamente collaterali ed
avvalendosi anche dell'ausilio di altri lavoratori al cui addestramento
concorre quando è necessario.
Operatore specialista montatore aeronautico
Lavoratori che
eseguono, con facoltà decisionale e particolare autonomia operativa ed
organizzativa:
- qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle
caratteristiche dimensionali, di forma e/o tecnologiche di particolari di
elevata difficoltà, con calcoli e grafici occorrenti per la determinazione
delle quote mancanti, suggerendo tutte le indicazioni occorrenti per
eventuali modifiche e varianti per tener conto di esigenze costruttive, di
impiego e di manutenzione; provvedendo inoltre a seguire le diverse fasi
della lavorazione dando l'assistenza necessaria per una corretta
esecuzione del completo ciclo di lavorazione;
ovvero:
- qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle
caratteristiche funzionali e tecnologiche di macchinari caratterizzati da
complesse funzioni logiche e tecnologiche con la relativa delibera sulla
base dei risultati del collaudo di forma e dimensione dei primi pezzi
lavorati, che richiedono, per il loro controllo, impegnativi interventi in
relazione al posizionamento, alla tracciatura ed all'esecuzione dei
necessari calcoli.
Tracciatore - Collaudatore
Lavoratori che, con
facoltà decisionale e particolare autonomia di iniziativa operativa ed
organizzativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico,
eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo numerico,
anche a più di cinque assi controllati, la lavorazione di particolari di
prima esecuzione, prototipi sperimentali, caratterizzati da elevata
complessità di forma e/o da materiali innovativi.
Provvedono, avendo conoscenza delle tecnologie collegate e di più
linguaggi delle unità di governo ed applicando elementi di geometria
descrittiva, calcoli analitici e trigonometrici, ad impostare e sviluppare
dalla consolle i programmi necessari con la scelta dei parametri
tecnologici e con la ottimizzazione del ciclo operativo.
Integrano, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della
propria specializzazione, programmi da altri parzialmente elaborati o in
quanto preferibilmente definibili durante il ciclo operativo o per
modifiche sopravvenute nel corso della lavorazione che possono interessare
la geometria del pezzo, gli utensili, i materiali e le attrezzature.
Addetto macchine a controllo numerico
Lavoratori che, in
base ad indicazioni ed alle norme in uso, svolgono, nell'ambito del loro
campo di attività, compiti di segreteria redigendo, su indicazione dei
contenuti, corrispondenza e/o promemoria, raccolgono, curandone
l'archiviazione, dati e documenti, selezionandoli e ordinandoli per
corredare pratiche o per trasmettere informazioni e, ove richiesto,
redigono su traccia prospetti e/o tabelle statistiche e/o situazioni
riepilogative;
ovvero lavoratori che, nell'ambito del loro campo di attività e su
indicazioni dei contenuti, redigono in forma corretta corrispondenza in
una o più lingue estere.
Segretario
Lavoratori che, in
base ad istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema
contabile adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza,
imputano, contabilizzano dati, sistemano, chiudono conti, anche elaborando
situazioni preventive e/o consuntive;
ovvero effettuano interventi operativi sulle posizioni contabili dei
clienti e/o concessionari; imputando le relative partite sull'estratto
conto, elaborano le situazioni contabili relative effettuando
aggiornamenti, verifiche e rettifiche sui pagamenti, calcolano interessi e
premi realizzando situazioni consuntive sull'andamento economico del
settore e/o area di vendita di loro competenza, evidenziando le posizioni
irregolari e gestendo i conseguenti interventi operativi; se del caso
elaborano situazioni preventive e/o consuntive.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che, in
base a documentazioni o informazioni fornite dagli enti aziendali
interessati e a metodologie esistenti, effettuano, nell'ambito del proprio
campo di attività, attenendosi a istruzioni ricevute relative a criteri di
scelta dei fornitori, a clausole e condizioni da applicare,
approvvigionamenti che richiedono conoscenze adeguate sulla utilizzazione
dei materiali richiesti e delle loro caratteristiche, se del caso
avvalendosi di informazioni fornite dagli altri enti aziendali, impostano
e concludono le trattative relative.
Approvvigionatore
Lavoratori che,
sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure esistenti, eseguono
e controllano da consolle i vari cicli di lavoro dell'elaboratore,
assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con interventi di
ordine e di rettifica;
ovvero lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a
metodologie esistenti, traducono in programmi, nel linguaggio accessibile
all'elaboratore, i problemi tecnici e/o amministrativi, componendo i
relativi diagrammi, controllandone i risultati ed apportando ai programmi
elaborati variazioni e migliorie.
Operatore
Programmatore
Lavoratori che,
sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con riferimento a
documenti quali disegni o schemi equivalenti, effettuano, nell'ambito del
loro campo di attività, prove per il controllo delle caratteristiche
chimiche, fisiche, tecnologiche, funzionali, dimensionali, di materiali o
apparecchiature o loro parti, anche prodotte a serie, definendo le
operazioni e le attrezzature e gli strumenti da utilizzare, e le relative
modalità di impiego e di rilevazione dei dati, interpretano ed elaborano i
risultati e redigono, se necessario, la relazione tecnica e gli opportuni
diagrammi, e se del caso, forniscono ad altri lavoratori l'opportuna
assistenza per la scelta e la predisposizione degli strumenti o
attrezzature.
Tecnico di laboratorio
Tecnico di sala prove
Lavoratori che,
sulla base di istruzioni o con riferimento a schemi esistenti, eseguono
disegni costruttivi di particolari complessi o di sottogruppi di uno
studio d'assieme o di apparecchiature o attrezzature di equivalente
complessità, definendo dimensioni, quote, materiali, tolleranze mediante
l'uso di tabellari e/o norme di fabbricazione e/o metodi di calcolo e
normalmente preparando la relativa distinta dei materiali.
Disegnatore
Lavoratori che, in
base a istruzioni ed applicando procedure operative relative al sistema di
programmazione della produzione adottato nell'ambito dello specifico campo
di competenza e con riferimento ai dati, alle parti, ai mezzi, ai settori
di produzione stabiliti dai programmi generali, definiscono con singoli
programmi il carico e l'alimentazione equilibrata delle macchine o degli
impianti, i loro tempi di compimento, intervenendo in caso di anomalie o
di variazioni dei programmi, seguono lo stato di avanzamento delle
lavorazioni ai fini del rispetto dei loro tempi di compimento; in caso di
variazioni dei programmi generali partecipano alla ricerca di soluzioni
atte alla riequilibratura dei propri programmi.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in
base a istruzioni e a specifiche metodologie in uso ed anche con
riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nell'ambito del loro campo
di attività, anche mediante rilevazione diretta, i tempi di lavorazione
analizzandone e studiandone le operazioni (anche al fine del miglioramento
delle modalità di esecuzione e del posto di lavoro) intervenendo in caso
di variazioni delle lavorazioni e/o di anomalie nei tempi definiti e, ove
richiesto, collaborano per la definizione dei cicli e delle attrezzature
occorrenti.
Analista di tempi
Lavoratori che, in
base a istruzioni e metodologie in uso e alle informazioni ricavabili dai
disegni e anche con riferimento a soluzioni esistenti, definiscono,
nell'ambito del loro campo di attività, con singoli cicli di lavorazione,
relativi a prodotti o loro particolari, la sequenza delle operazioni, gli
interventi di controllo da effettuare, le macchine da utilizzare, le
attrezzature necessarie e, se necessario, propongono modifiche ai fini di
razionalizzare i cicli di lavorazione.
Analista di processi e cicli
Lavoratori che, in
base ad istruzioni e con riferimento a procedure esistenti, traducono in
programmi, nei linguaggi accessibili agli elaboratori di macchine a
controllo numerico, gli elementi e le informazioni, ricavabili e/o
deducibili dai disegni, necessari alla esecuzione del ciclo di lavorazione
su macchine a controllo numerico a più assi controllati, verificando i
risultati e apportando ai programmi stessi le opportune variazioni.
Provvedono, previa verifica di fattibilità del lavoro su macchina a
controllo numerico, alla stesura del ciclo operativo e del programma di
calcolo, alla descrizione del particolare all'elaboratore con l'opportuno
linguaggio ed alla costruzione del ciclo tecnologico, verificando la
validità dell'elaborato tramite plotter o video terminale prestando, nel
corso dell'esecuzione del primo pezzo e/o prova, l'assistenza finalizzata
alla soluzione dei problemi connessi al ciclo prestabilito, apportando ai
programmi stessi le opportune variazioni ed elaborazioni ed individuando
soluzioni migliorative.
Metodista di macchine a controllo numerico
Lavoratori che, in
base a istruzioni e alle metodologie in uso nel loro settore ed anche con
riferimento alle soluzioni esistenti, definiscono nel loro campo di
attività, analizzando e studiando metodologie e le tecniche di
lavorazione, le condizioni ottimali di lavorazione e di utilizzo dei mezzi
e delle attrezzature e, se del caso propongono, anche in relazione
all'introduzione di nuove tecnologie, modifiche ai cicli ed ai mezzi di
lavoro.
Analista di metodi
6a Categoria
Appartengono a
questa categoria:
- i lavoratori,
sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono
funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità
professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed
autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro
impartite.
Lavoratori che
svolgono, nell'ambito della loro attività e sulla base di indicazioni
generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando
dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e
valutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica,
eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono
compiti di collegamento fra l'ente in cui operano ed altri enti aziendali
o esterni, diramano su preciso mandato disposizioni o istruzioni
operative; ovvero lavoratori che su indicazioni e anche avvalendosi di
documentazioni esistenti quali glossari tecnici o pubblicazioni
specializzate, traducono in forma corretta, testi impegnativi a carattere
specializzato, da o in una o più lingue estere, svolgendo, ove richiesto,
interventi di interpretariato (non simultaneo).
Segretario assistente
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni generali ed anche avvalendosi di procedure
esistenti, provvedono, nell'ambito della loro attività, alla elaborazione,
analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi, formulano sintesi
di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di
risultanze economiche e patrimoniali e se del caso contribuiscono
all'adeguamento di metodi e procedure contabili;
ovvero effettuano analisi, controllo e sintesi della situazione globale
delle partite di rilevante entità e complessità relative a clienti e/o
concessionari disponendo gli interventi tecnici idonei a migliorare ed
aggiornare la valutazione complessiva dei rischi e la definizione dei
fidi, abbuoni e pagamenti, elaborano situazioni riepilogative
dell'andamento economico e finanziario del settore e/o area di competenza
e/o previsioni di massima sulle entrate di cassa relative all'esercizio
considerato, anche avvalendosi della collaborazione di altri enti;
predispongono gli opportuni provvedimenti per il recupero dei crediti di
rilevante entità, decidendo se del caso l'eventuale ricorso e la scelta
dello strumento legale.
Contabile
Contabile clienti
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni e anche con riferimento a metodologie relative
al proprio campo di attività, effettuano approvvigionamenti di rilevante
impegno e/o complessità, in relazione alla entità, materiali, fornitori,
che richiedono specifiche conoscenze relative all'attività svolta ed alle
tecnologie utilizzate nei settori interessati, anche avvalendosi di dati o
informazioni particolari forniti da altri enti aziendali, impostano e
concludono le relative trattative, definiscono i fornitori, le condizioni
e le clausole di acquisto, e, se del caso, partecipano alla definizione di
piani di approvvigionamento.
Approvvigionatore
Lavoratori che, su
indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progettano metodi
e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore
elettronico relativi ad un campo specifico: tecnico, scientifico,
amministrativo, gestionale, individuano gli scopi del lavoro, i risultati
da ottenere, le fonti di informazione al fine di definire le fasi di
elaborazione, i dati, le procedure, i procedimenti di calcolo, i flussi di
lavoro;
ovvero lavoratori che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni
esistenti, elaborano l'impostazione generale dei programmi contribuendo
all'analisi di metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei
dati su elaboratore elettronico.
Analista
Programmatore analista
Lavoratori che, su
indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppano
nell'ambito del loro campo di attività, progetti relativi a prove per il
controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche,
dimensionali, funzionali di materiali e/o apparecchiature anche prototipi,
definendo i cicli di prova e le metodologie di esecuzione, i mezzi e gli
impianti da utilizzare o da innovare, collaborano con altri enti per la
definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e per studi
e/o miglioramenti da apportare alle metodologie di prova esistenti.
Tecnico di laboratorio
Tecnico di sala prove
Lavoratori che, su
indicazioni ed avvalendosi anche di schemi o dati tecnici, sviluppano
progetti relativi ad attrezzature complesse, ad apparecchiature o
macchinari o impianti o loro parti principali, impostando, anche con
l'esecuzione del disegno complessivo, le soluzioni ottimali, le
proporzioni, le dimensioni, normalmente calcolando le componenti
principali, e definendo le quote, i materiali, le tolleranze, se del caso
effettuando, anche in collaborazione con altri enti, studi di modifiche
e/o miglioramenti da apportare a progetti già esistenti.
Disegnatore progettista
Lavoratori che, su
indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti, impostano,
sulla base della conoscenza delle componenti principali, programmi e
metodologie di installazione, avviamento e assistenza di impianti e/o
sistemi di rilevante impegno e/o complessità, collaborando con altri enti
alla definizione dei provvedimenti da adottare in caso di anomalie e/ o
modifiche da apportare agli impianti e/o ai sistemi al fine di migliorarne
le condizioni di assistibilità e funzionamento, e, se del caso,
partecipano alla definizione di soluzioni innovative delle metodologie.
Tecnico programmatore di assistenza e installazione
Lavoratori che,
sulla base di indicazioni ed anche avvalendosi di metodologie esistenti,
sviluppano, nell'ambito del loro campo di attività, nelle linee generali
programmi di produzione fra loro collegati, armonizzando le relative
componenti, verificando ed assicurandone il compimento nei tempi previsti,
ricercano e definiscono, in base alle informazioni ricevute, le soluzioni
relative ai problemi di equilibrio dei programmi stessi e, se del caso,
partecipano alla revisione e aggiornamento delle metodologie di
programmazione della produzione.
Programmatore produzione
Lavoratori che, in
base a indicazioni e avvalendosi di schemi e dati tecnici ed anche con
riferimento a soluzioni esistenti, sviluppano, nell'ambito del loro campo
di attività, studi di metodologie e/o di processi produttivi per la
definizione delle soluzioni ottimali, impostandole nelle linee generali
per quanto concerne le condizioni di lavorazione e di utilizzo dei mezzi e
delle attrezzature e, ove richiesto, collaborano con altri enti per la
introduzione di nuove tecnologie riferite ai prodotti o ai mezzi di
produzione.
Analista di metodi
Analista di processi e cicli
Lavoratori che, su
indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti nonché di
conoscenze delle tecnologie di processo e delle possibilità potenziali
delle macchine, elaborano qualsiasi programma di lavorazione complesso per
macchine a controllo numerico ed apportano agli stessi, dopo controllo di
risultati, le variazioni che consentono di ottimizzare la lavorazione e
l'utilizzo delle macchine operatrici.
A tal fine se richiesto, collaborano con altri enti relativamente alla
possibilità ed ai limiti delle tecnologie utilizzate, per definire
l'opportunità di eseguire l'intera lavorazione o solo una parte di essa su
macchine a controllo numerico.
Provvedono a redigere il ciclo di lavoro nel suo insieme eseguendo gli
opportuni schizzi di specifica del posizionamento e bloccaggio del pezzo
sulla macchina, proponendo le eventuali modifiche da eseguire in fase di
impostazione del ciclo prototipo, atte a facilitare la realizzazione
dell'attrezzatura e predispongono gli opportuni provvedimenti di modifica
per l'adeguamento della lavorazione al variare delle esigenze produttive
onde assicurare la massima efficienza del sistema produttivo.
Analista metodista di macchine a controllo numerico
7a Categoria
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori
che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6a
categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di
prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di
coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali
dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed
importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi
aziendali.
Lavoratori che,
sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro
campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati,
studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento
degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro
sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove
necessario sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando
altri lavoratori. Ad esempio:
Progettista di complessi
Specialista di sistemi di elaborazione dati
Specialista di pianificazione aziendale
Specialista finanziario
Specialista amministrativo
Ricercatore
Specialista di approvvigionamenti
- i lavoratori
che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità
gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente
articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello
sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di
alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e
progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi
qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi
lavoratori è attribuita la qualifica di «quadro» di cui alla legge 13
maggio 1985, n. 190. Agli stessi si applica quanto definito al successivo
punto B).
Lavoratori che
nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di
appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e
capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni tra il
proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il
raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto
alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i
risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro
affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi
innovativi, coordinando, ove necessario, una o più unità
tecnico-produttive e/o di servizi; ovvero lavoratori che, nell'ambito
delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza,
per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla
definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di
appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti
funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità
delle alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso tutti i
necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in
quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito
di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione
e rispondendo dei risultati.
B) «QUADRI».
Ai sensi e per gli
effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190 e della legge 2 aprile 1986, n.
106, si concorda quanto segue:
1.
La
determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di «quadro»
viene effettuata dalle parti stipulanti con il Contratto collettivo
nazionale di lavoro 18 gennaio 1987.
2.
In
relazione a quanto definito sopra, in sede di prima applicazione, i datori
di lavoro attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati
il 1° maggio 1987.
3.
L'azienda ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 del Codice civile
e dell'art. 5 della L. n. 190/1985 è responsabile per i danni conseguenti
a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la
sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale
polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva,
per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per
fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni
attribuitegli.
4.
Previa
autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la possibilità di
pubblicazione nominativa, di ricerche o lavori relativi alle attività
svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite
nell'ambito dell'attività lavorativa medesima.
5.
In
relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche
avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza,
la partecipazione dei quadri a iniziative di formazione finalizzate al
miglioramento delle capacità professionali.
6.
A
decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte
dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità di
funzione di importo pari a lire 120.000 mensili lorde comprensive
dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati
nella 7a categoria (lire 90.000).
A decorrere dal 1° gennaio 1991, la suddetta indennità di funzione viene
elevata a lire 190.000 mensili lorde (pari a 98,13 euro) comprensive
dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati
nella 7a categoria (lire 115.000 pari a 59,39).
7.
Per
quanto qui non contemplato si rinvia alle disposizioni della Disciplina
speciale, Parte terza del presente contratto.
8.
Le parti
si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente accordo si è
data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190, per
quanto riguarda i «quadri».
Commissione
paritetica di studio
La Federmeccanica,
l'Assistal e Fim, Fiom, Uilm convengono di costituire entro il mese di
gennaio 2000 un Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 (sei)
rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti (federmeccanica-Assistal
e Fim-Fiom-Uilm), al fine di approfondire le problematiche che coinvolgono
i lavoratori con la qualifica di «quadro».
NOTA A VERBALE.
Limitatamente
all'ipotesi di applicazione del punto 2. della lettera B) (maggio 1987),
l'indennità di funzione sarà riconosciuta ai lavoratori interessati con
decorrenza 1° febbraio 1987.
C) MOBILITA'
PROFESSIONALE.
Premesso che:
1.
Il
sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità
professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono
promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali
dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e
nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle
organizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse.
2.
Le
aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le
esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo
studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a
raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da
individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino
con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza
produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle
modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle
sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su
richiesta anche di una di esse.
3.
Per il
conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine
di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il
grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche
aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle
suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei
lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi saranno, a
richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.
4.
Il
sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle
esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non
darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
Le parti convengono, limitatamente ai passaggi dalla 1a alla 2a categoria
e dalla 2a alla 3a categoria, di cui ai successivi punti I, II e III ed
alla lettera c) del punto IV, la seguente disciplina, a decorrere dalla
data del 1° gennaio 1973.
I. - Passaggio
dalla 1a alla 2a categoria.
- I lavoratori
addetti alla produzione passeranno alla 2a categoria dopo un periodo non
superiore a 4 mesi.
I lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle attività
produttive quando sussistono i necessari requisiti di idoneità
psico-fisica; qualora non sia stato possibile inserirli nell'attività
produttiva, pur avendone i requisiti, passeranno alla 2a categoria al
compimento del 18° mese.
I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento
delle mansioni.
II. - Passaggio
dalla 2a alla 3a categoria.
- Nell'ambito delle
esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda, come è detto
in premessa del presente punto C), i passaggi dalla 2a alla 3a categoria
avverranno come segue:
a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole
professionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno
inseriti nella 3a categoria dopo 3 mesi dall'assunzione;
b) per i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi
professionali specifici, sono inseriti come allievi in figure
professionali non proprie della 2a categoria e comunque con sviluppo in
più categorie superiori, l'assegnazione alla categoria superiore avverrà
al conseguimento della necessaria esperienza e capacità
tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro al livello
superiore. Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18° mese
di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali
specifici, di durata almeno biennale, l'inserimento alla categoria
superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;
c) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate,
l'assegnazione alla 3a categoria avverrà previo accertamento della
capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di
livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la
sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di livelli
superiori, trascorsi 18 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie
della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le
necessarie capacità;
d) per i lavoratori della 2a categoria connessi al ciclo produttivo il cui
sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere
organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso
corsi di addestramento, l'idoneità al passaggio verrà accertata attraverso
la sperimentazione per un periodo di un mese nello svolgimento dei compiti
di livello superiore, trascorsi 36 mesi nell'espletamento delle funzioni
proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la
necessaria capacità.
Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di
mansioni.
NORMA
TRANSITORIA.
Eventuali accordi
aziendali che prevedano il passaggio automatico a categorie superiori
continueranno ad essere applicati esclusivamente ai lavoratori a suo tempo
individuati dagli accordi medesimi.
III.- Linee a
catena.
- Si considerano
linee a catena le linee di produzione di serie costituite da una
successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si
effettua sempre la stessa operazione tecnologica operando su una serie di
gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo le
linee a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o a scatti nelle
quali le quantità di produzione giornaliera ed i tempi sono
predeterminati.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato
è rigidamente costante per tutto il turno di lavoro ed uguale alla
«cadenza», cioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione ad
una stazione successiva.
Per i lavoratori della 2a categoria addetti alle linee a catena si darà
luogo al passaggio alla categoria superiore dopo 36 mesi di prestazione in
linee di montaggio e sempre che abbiano svolto, nel periodo suddetto, con
normale perizia, un insieme compiuto di mansioni loro affidate.
Tale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle
mansioni. Il lavoratore, anche dopo l'acquisizione della 3a categoria, non
potrà rifiutarsi di ruotare su qualsiasi posizione di lavoro dell'attività
produttiva stessa.
IV.
- Ai lavoratori cui
si applica la Disciplina speciale - Parte terza - saranno applicati i
seguenti criteri di inserimento in azienda e di mobilità:
a) i lavoratori in possesso di laurea, in fase di inserimento nella
azienda, verranno inquadrati nella 5a categoria, sempre che svolgano
attività inerenti alla laurea conseguita;
b) i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase
di inserimento nell'azienda, verranno inquadrati nella 4a categoria. Tali
lavoratori passeranno in ogni caso alla 5a categoria dopo 24 mesi di
ininterrotta permanenza in attività inerenti al diploma conseguito;
c) i lavoratori inquadrati nella 2a categoria di cui al 2° alinea della
relativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno
alla 3a categoria.
Commissione
paritetica per lo studio della classificazione dei lavoratori
[omissis]
Art. 5 - Orario di lavoro
La durata massima
settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa, ai
sensi dell’art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere
computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi
nei casi previsti al comma successivo e nel paragrafo relativo all’orario
plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando
le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro
ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che
richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata
normale dell’orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con
un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione
giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita
dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la
Rappresentanza sindacale unitaria.
Nel caso di
ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di
massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le
attività elencate nell’allegato al presente articolo e per quanto
disciplinato nel paragrafo Orario plurisettimanale.
L’orario giornaliero
di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme
di legge.
Le ore di lavoro sono
contate con l’orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non
potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il
lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti
anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Con decorrenza dal I
luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di
mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da
tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già
usufruiscano nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite
complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei
pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad
altro titolo.
Nel caso di più turni,
per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del
turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato
sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un
numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile
addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano
tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od
al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere
eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato.
Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario
giornaliero determinato in applicazione del comma terzo, saranno
considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che in
via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno
successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi
successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori
partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di
evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore
notturne.
Quando l’assegnazione
a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione sarà
consentito al lavoratore di richiedere l’accertamento sanitario in ordine
alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
Orario di lavoro nel settore siderurgico
La durata massima
dell’orario normale per gli addetti al settore siderurgico, salvo quanto
previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni rimane
confermata in 40 ore settimanali fermo quant’altro stabilito dal presente
contratto.
I lavoratori turnisti
in aggiunta a quanto previsto successivamente a titolo di Permessi annui
retribuiti hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel
corso dell’anno solare a compenso delle festività individualmente lavorate
nello stesso periodo oltre il numero di 7.
Il lavoratore che in
via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione lavorativa per le 8
ore del turno successivo, ha la facoltà di effettuare un riposo
compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il
lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di 4 ore, il
relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato entro
il mese successivo.
Orario plurisettimanale (Stralcio
dal Protocollo d’intesa 8 giugno 1999 per il rinnovo del C.c.n.l. 5 luglio
1994 per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di
impianti.)
Le parti
convengono, a titolo di flessibilità sulla stagionalità dei prodotti e per
le attività di installazione e montaggio, sull’orario plurisettimanale, da
realizzarsi anche per gruppi di lavoratori la cui media è di 40 ore
settimanali che viene definito nella sua quantità in 64 ore annue con un
massimo di orario settimanale di 48 ore e con una durata minima di 32 ore
o formule compensative equivalenti Per i lavoratori addetti a turni, nel
caso in cui l’orario normale di lavoro sia articolato dal lunedì al
venerdì, la durata massima settimanale sarà di 48 ore con il vincolo di un
solo turno lavorabile nella giornata del sabato, owero 46 ore con due
turni lavorabili nella giornata del sabato.
Le parti altresì
concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo,
le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell’orario
settimanale di cui al presente punto con le Rappresentanze sindacali
unitarie e le organizzazioni sindacali territoriali.
Le parti si danno
atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto
alle norme del C.c.n.l..
Le parti convengono
che, a seconda delle esigenze di tempestività, l’incontro avrà luogo non
oltre il terzo giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle
Rappresentanze sindacali unitarie.
I lavoratori
interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale
settimanale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore
prestazione.
Per le ore prestate
oltre l’orario contrattuale settimanale normale sarà riconosciuta ai
lavoratori interessati una maggiorazione della retribuzione nella misura
onnicomprensiva del 10% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e del
15% per le ore prestate al sabato da computare sugli elementi utili al
calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Permessi annui retribuiti
Ferma restando la
durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono
riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura
proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui
retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore
precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in
sostituzione delle festività abolite).
Per i «lavoratori che
prestano attività a turno» con l’intervallo retribuito per il pasto
(lavoratori turnisti), 20 ore della suddetta riduzione, computate in
proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno, sono monetizzate e
corrisposte insieme alla gratifica natalizia (o tredicesima mensilità) al
valore retributivo sul quale la stessa è computata. Delle 20 ore
monetizzate, 8 ore, a decorrere dal l° gennaio 2000 e ulteriori 8 ore, a
decorrere dal 10 gennaio 2001, sono trasformate in permessi annui
retribuiti.
Per tutti i lavoratori
addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo
di applicazione del contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di
anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8
ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute
a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione della 39 ora e 32 ore
in sostituzione delle festività abolite; non si modificano eventuali
regimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello aziendale.
A titolo di
transazione novativa, a soluzione del contenzioso derivante dal C.c.n.l.
16 luglio 1979, l’accordo del 1°
settembre 1983 ha riconosciuto un’ulteriore
riduzione di orario pari ad un permesso retribuito annuo di 8 ore, per i
lavoratori delle imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella
«Tabella allegata» alle «Modifiche apportate all’art. 5, Disciplina
generale, Sezione terza, del C.c.n.l. 1°
maggio 1976, dall’accordo 16 luglio
1979», non più riportate nei successivi contratti collettivi di categoria.
Le riduzioni di orario
di cui ai commi precedenti non si applicano fino a concorrenza ai
prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non
specificamente previste dal contratto di categoria e con orari settimanali
o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, ad
esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali.
Per i lavoratori che
prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni
settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e
domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1°
gennaio 2002, un permesso annuo
retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione
di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite
negli accordi aziendali. Per gli stessi lavoratori turnisti addetti al
settore siderurgico, tale permesso di 8 ore è monetizzato e riconosciuto a
decorrere dal 1° gennaio 2000; la monetizzazione è corrisposta insieme
alla gratifica natalizia (o tredicesima mensilità) al valore retributivo
sul quale la stessa è computata.
Una quota dei suddetti
permessi annui retribuiti fino ad un massimo di 6, può essere utilizzata
per la fruizione collettiva previo esame congiunto tra la Direzione e la
Rappresentanza sindacale unitaria, che si svolgerà, di norma, entro il
mese di maggio di ciascun anno.
I rimanenti permessi,
a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a
disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da
effettuarsi almeno 25 giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza
contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per cento dei lavoratori
normalmente addetti al turno. Nel caso in cui le richieste superino tale
tetto, si farà riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle
stesse.
Nel caso in cui non
sia rispettato il termine di preavviso di 25 giorni, la fruizione dei
permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze
aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza a
tale titolo superiore ad un tetto compreso tra l'8,5 e l'11,5 per cento,
comprensivo del 5 per cento di cui al comma precedente, dei lavoratori
normalmente addetti al turno, in relazione alle diverse riduzioni di
orario a regime.
Nell’ambito delle
percentuali massime di assenza comprese tra l’8,5 e l'11,5 per cento, sarà
data priorità alle richieste motivate da lutti familiari e da improvvisi
eventi morbosi di familiari entro il primo grado debitamente certificati.
La fruizione
individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con
esclusione del personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con
le esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per gruppi di 4 ore.
Fermo restando quanto
previsto al secondo comma della presente parte Permessi annui retribuiti
per i lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di
innovazioni nella ripartizione dell’orario di lavoro la cui finalità sia
di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non
temporaneo, attraverso l’istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto
alla situazione in atto che comportino la creazione di più di 15 turni di
lavoro, tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria sarà
effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità di programmare
all’interno del nuovo assetto degli orari, tenendo conto delle esigenze
tecniche e impiantistiche, l’utilizzazione delle ore di permesso annuo
precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario annuo. Le
aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze
sindacali unitarie, diverse modalità di fruizione delle ore di permesso
annuo retribuito di cui al presente articolo compatibilmente con le
specifiche esigenze aziendali.
I permessi
eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono in un
apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per
consentirne la fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di
preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.
Al termine ditale
periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno
liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
Dichiarazioni a verbale
1.
I permessi annui retribuiti di cui al
presente articolo assorbono e sostituiscono i permessi per riduzione
d’orario, ivi inclusi quelli derivanti dall’armonizzazione della 39
ora per il settore siderurgico, e quelli in sostituzione delle festività
abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 come modificata dal D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 792, già derivanti dall’applicazione dei C.c.n.l. del 16
luglio 1979, 1° settembre 1983,18 gennaio 1987 e 14 dicembre 1990.
2. Ai fini della
saturazione delle percentuali di assenza contemporanea stabilite nel
presente articolo (5 per cento, 8,5 -
11,5 per cento) le assenze derivanti dalla
fruizione dei permessi annui retribuiti maturati nell’anno e di quelli
accantonati nel Conto ore devono essere considerate in cumulo con quelle
derivanti dalla fruizione dei permessi accantonati nella Banca ore di cui
agli artt. 8 e 7, Disciplina Speciale, Parte rispettivamente Prima e
Terza.
Norme transitorie
1. La disciplina
riguardante i permessi annui retribuiti di cui al presente articolo
decorrerà dal 1° gennaio 2000. Fino a tale data rimarranno in vigore le
relative norme previste dal C.c.n.l. 5 luglio 1994.
2. L’attivazione
del Conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti
previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo
contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento
della sua effettiva liquidazione.
3. Nel mese di
dicembre del 2002, le parti procederanno ad una verifica dei risultati
dell’iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Dichiarazione comune
Le parti prenderanno
in considerazione in sede nazionale l’evoluzione della politica
industriale nel Mezzogiorno per esaminare l’applicazione presso i nuovi
insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi di orario, diversi da
quelli previsti dall’art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, con lo
scopo di assicurare un ampliamento dei livelli di occupazione e una più
elevata utilizzazione degli impianti.
Nota a verbale
Le specifiche esigenze
aziendali, laddove espressamente richiamate, si sostanziano nei seguenti
termini:
a) nei casi in cui non
siano rispettate le percentuali di assenza indicate precedentemente;
b) quando si determino
situazioni produttive che, per il loro carattere improrogabile, impongano
il rinvio nel modo indicato della fruizione medesima.
Allegato all’art. 5
Personale addetto alla
manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti, quando
tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della
settimana senza danno per l’esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla
vigilanza dell’azienda e degli impianti. Personale addetto ai trasporti
terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a
turni.
Nei casi di cui sopra
sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente
consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del
sabato.
Art. 5-bis -
Contrazione temporanea dell’orario di lavoro
Ferma restando
l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli
strumenti di legge vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni e
mobilità e di contratti di solidarietà, le parti convengono che a fronte
di casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale che determinino esuberi occupazionali sia opportuno un
comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze
sociali di un minore impiego della forza lavoro.
A tal fine,
nell’ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per
affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto
delle esigenze tecniche organizzative delle singole imprese, la
possibilità di utilizzare in modo collettivo i permessi annui retribuiti
di cui all’art. 5, della presente Disciplina generale, ferma restando la
particolare disciplina stabilita al secondo comma del paragrafo
Permessi annui retribuiti contenuto nello stesso articolo, nonché i
residui delle giornate di ferie di cui agli artt. 14 e 12, Disciplina
Speciale, rispettivamente Parte Prima e Terza, e la fruizione delle
festività cadenti di domenica e di quelle cadenti di sabato per i
lavoratori non mensilizzati.
Art. 6 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha
diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,
godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve
essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale
con la domenica anche per coloro che lavorano a turni e affinché i turni
abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba
decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il
lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe
dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita
- all’art. 8 e
all’ad. 7 della Disciplina speciale, rispettivamente Parte prima e Parte
terza - per il
lavoro festivo.
Art. 7 - Anzianità dei lavoratori
La sospensione dal
lavoro per riduzione o interruzione di attività e i permessi non
interrompono l’anzianità di servizio dei lavoratori a tutti gli effetti.
Nota a verbale
1) L’aspettativa per i
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali, per i lavoratori in malattia e per i
lavoratori che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al precedente
ad. 3-bis e agli articoli 14-bis e 12-bis, Disciplina
speciale, rispettivamente Parte prima e Terza, è regolata dalle norme di
legge e di contratto.
2) La sospensione
totale o parziale della prestazione di lavoro per la quale sia prevista
l’integrazione salariale è regolata, ai fini del trattamento di fine
rapporto, dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Art. 8 - Forme di retribuzione
I lavoratori sono
retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di
retribuzione:
a) a cottimo
individuale;
b) a cottimo
collettivo;
c) con altre
forme di incentivo determinato in relazione alle possibilità tecniche e
all’incremento della produzione.
Allo scopo di
incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento del lavoro,
le parti riconoscono l’opportunità di estendere le forme di retribuzione
ad incentivo.
Art. 9 -
Premio di risultato
Nelle aziende di cui
al punto 6) della Premessa al presente contratto la contrattazione
aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un
Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti
nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come
obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri
elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale
nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Alfine di acquisire
elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della
contrattazione aziendale, le parti, di cui al punto 7) della Premessa,
esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale,
le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive,
tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni
essenziali di redditività dell’azienda.
Gli importi, i
parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa
dell’erogazione connessa al Premio di risultato saranno definiti
contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli
elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri
di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma.
Gli importi erogabili
saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati
alla Rappresentanza sindacale unitaria entro il
mese di luglio dell’anno successivo
a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla
corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella
medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alla R.s.u. informazioni
circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la
determinazione del Premio.
L’erogazione del
Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a
secondo dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al
primo comma, potrà essere anche totalmente variabile in funzione dei
risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente
definiti dalle parti.
Il Premio come sopra
definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in
quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale
parametro di definizione per individuarne l’ammontare.
Considerata la novità
e le particolari caratteristiche che l’istituto del Premio di risultato
viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano
la costituzione di una Commissione paritetica nazionale che assumerà il
compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere.
Dal 1°
luglio 1994 non trova più
applicazione la disciplina per l’istituzione del «premio di produzione» di
cui all’art. 9 del C.c.n.l. 14 dicembre 1990 e l’indennità sostitutiva di
cui al punto 4 dell’articolo sopraccitato, per le aziende dalla stessa
interessate, resta definitivamente fissata negli importi in essere al 30
giugno 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori.
I premi di produzione
di cui al comma precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di
analoga natura eventualmente già presenti in azienda non saranno più
oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già
concordati e consolidati alla data del 30 giugno 1994, le parti, all’atto
dell’istituzione del Premio di risultato di cui al presente articolo,
procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale
operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende nè perdite per i
lavoratori.
Nota a verbale
Il presente contratto
definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative
rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993.
In questo quadro,
qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della procedura
definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le R.s.u.
e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l’intervento delle
parti stipulanti il presente C.c.n.l., che terranno un apposito incontro
nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
Norma concordata nel verbale di accordo
stipulato in sede ministeriale il 4 febbraio 1997
Fermo restando quanto
previsto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti
riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico,
dovrà riguardare esclusivamente erogazioni legate ai risultati conseguiti
in termini di Incrementi di elementi variabili, quali produttività,
qualità, redditività ed altri elementi rilevanti per il miglioramento
della competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di
programmi concordati tra le parti.
Alfine di assicurare
il rispetto ditali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà
essere attivata una sessione di esame tesa al superamento della
controversia secondo quanto previsto dal secondo Comma dell’articolo 17,
Disciplina generale, Sezione terza, a livello delle strutture territoriali
ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni.
Art. 10
- Reclami sulla retribuzione
Qualsiasi reclamo
sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o
documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta dovrà essere
fatto all’atto del pagamento; il lavoratore che non vi provveda perde ogni
diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta
stessa. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal
lavoratore entro un anno dal giorno del pagamento affinché
il competente ufficio
dell’azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
(omissis)
Art. 13 - Indennità
per disagiata sede
Qualora nella località ove il lavoratore
svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio,
né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa
con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti
armeno km 5, la parti direttamente interessate esamineranno la situazione
ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità.
Art. 14 - Nuove mansioni
Per mansioni nuove non previste nelle
esemplificazioni contrattuali, azienda darà comunicazione, tramite la
propria Associazione, all'Organizzazione dei lavoratori della categoria
retributiva nella quale il lavoratore stato inserito.
In tal caso il Sindacato potrà formulare i suoi rilievi al riguardo.
Art. 15 - Cumulo di mansioni
Ai lavoratori che sono assegnati alla
esplicazione di mansioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria
corrispondente alta mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia
carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza dì tempo, fermo
restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 13 della legge
n. 300 del 20 maggio 1970 dall'art. 4 punto C}, del presente contratto in
materia di mobilità.
Di casi particolari che non rientrino tra quelli sopra indicati si terrà
conto nella retribuzione.
Art. 16 - Trasferimenti
I lavoratori di età superiore ai 50 anni
se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in
casi eccezionali da esaminare, a richiesta dal lavoratore, in sede
sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle
obiettiva e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il
trasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle
Rappresentanze sindacali unitane.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non
inferiore a 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione
alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse.
di esame congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono
disposti nell'ambito del comprensorio.
Quanto sopra non si cumulo con le eventuali regolamentazioni in materia
derivanti da accordi aziendali.
Art. 17 - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo
diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione
del presente contralto, le Controversie individuali e collettivo tra
aziende e lavoratori saranno risolte possibilmente in primo Istanza tra la
Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria e, in difetto di accordo,
dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto
saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali
aderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente
stipulanti ed alla Fedemeccanica o all'Assistal - per i suoi associati -
e, in caso di mancato accordo. a livello nazionale dalle Associazioni
sindacali congiuntamente stipulanti e dalla Federmeccanica o - per i suoi
associati - dall'Assistal.
(omissis)
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