Mi viene chiesto parere in ordine
alla legittimità della iscrizione nel Registro dei sommozzatori di
soggetti privi della relativa qualificazione professionale e del
brevetto.
Al fine di dare compiuta risposta al
quesito, è opportuno prendere le mosse dal D.M. della Marina
Mercantile del 13.01.1979, con il quale è stata istituita la
categoria dei sommozzatori in servizio locale.
Il n. 6 del secondo comma dell'art.
3 della fonte appena citata detta i requisiti necessari al
ricorrere dei quali è subordinato il diritto di iscrizione nel
Registro anzidetto. Esso recita testualmente:
"Per ottenere l'iscrizione nel
registro sono necessari i seguenti requisiti:
omissis
6) aver conseguito il diploma o
attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto,
di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori
subacquei presso un istituto statale o presso scuole o centri di
formazione e qualificazione professionali, legalmente riconosciuti
dallo Stato o dalle regioni, ovvero aver prestato servizio, per
almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di
sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi
della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di
sommozzatore".
La lettera della norma non pare
lasciare alcun margine di interpretazione, limitando il diritto
alla iscrizione alle categorie di soggetti ivi espressamente e
tassativamente individuate: nello specifico, limitatamente a
quanto è oggetto della presente indagine, si tratta di coloro che
abbiano conseguito il diploma o l'attestato di qualificazione
professionale di sommozzatore professionista o perito tecnico
addetto ai lavori subacquei, con allegato brevetto, presso
un istituto statale ovvero scuole o centri di formazione e
qualificazione professionali legalmente riconosciuti dallo Stato o
dalle regioni.
Deve, pertanto, ritenersi che nessun
altro percorso formativo possa abilitare all'iscrizione nel
Registro dei sommozzatori.
Entrando ancor più nello specifico
della questione oggetto del presente, pare potersi escludere la
legittimità della iscrizione in parola a seguito del conseguimento
di titoli quali "Operatore tecnico di archeologia subacquea" o di
"Operatore subacqueo specializzato nella gestione delle riserve e
dei parchi marini".
In primo luogo osta, in tal senso,
il mancato conseguimento, a conclusione dei relativi percorsi
formativi, del titolo di sommozzatore professionista o di perito
tecnico addetto ai lavori subacquei - di cui alla voce n. 621600
del "Prontuario dei codici" vigente - con allegato brevetto,
espressamente richiesto dal citato art. 3, quale condizione
imprescindibile.
Ma vi è di più.
L'iscrizione al Registro di cui al
D.M. del 1979 abilita, fra l'altro, i soggetti idonei
all'immediato inserimento lavorativo nelle aree portuali, in
ambito metalmeccanico, con mansioni di fonditori, saldatori,
lattonieri, calderai, montatori di carpenteria ed assimilati.
Tale circostanza ha, verosimilmente,
indotto il legislatore del 1979 ad imporre maggiori cautele
nell'individuazione dei soggetti legittimati all'iscrizione in
argomento, imponendo, oltre alla sussistenza di requisiti di
idoneità fisica, lo svolgimento di un percorso formativo
abilitante alle citate professioni.
Ciò non può che indurre ad escludere
che coloro i quali abbiano seguito un corso di formazione e
conseguito il titolo, ad esempio, di operatore tecnico di
archeologia subacquea, godano dei titoli necessari per
l'iscrizione nel Registro dei sommozzatori.
A tale conclusione si giunge,
peraltro, attraverso l'esame ed il confronto dei diversi percorsi
e degli obiettivi formativi previsti dai corsi portati
all'attenzione dello scrivente.
Così, a proposito del corso per
"Operatore tecnico di archeologia subacquea", l'obiettivo
formativo viene individuato nell'addestramento al lavoro di
prospezione, ricerca, scavo ed assistenza alla fruibilità dei siti
archeologici. Ancora, il corso o di "Operatore subacqueo
specializzato nella gestione delle riserve e dei parchi marini"
consente ai suoi fruitori di sapersi immergere in sicurezza,
effettuare video e foto riprese subacquee, etc.
Entrambi i corsi abilitano
all'esercizio di professioni tecniche nelle scienze fisiche,
naturali, nell'ingegneria ed assimilate.
Orbene, si tratta di professioni
estranee alla categoria di Sommozzatore e Lavoratore Subacqueo,
indicata ai nn. da 621600 a 621604 del Prontuario dei Codici,
che, invece, legittima l'iscrizione nel Registro dei Sommozzatori.
Al fine di cogliere meglio il senso
delle superiori considerazioni, è utile evidenziare la differenza
dei predetti corsi rispetto a quelli per il conseguimento della
qualifica, a titolo esemplificativo, di Operatore Tecnico
Subacqueo, organizzati dal Cedifop. Questi ultimi, invero,
prevedono percorsi formativi autorizzati ed avallati dal parere
preventivo della Regione Siciliana, rilasciato ai sensi del
Decreto del 23.07.2003, che ne valuta la conformità rispetto alle
specifiche normative di settore e la coincidenza con la categoria
professionale di ai nn. da 621600 a 621604 del Prontuario dei
Codici.
Invero, contrariamente a quanto
previsto nei casi prima esaminati, i corsi organizzati dal CEDIFOP
prevedono l'addestramento in aree portuali e l'utilizzo di
attrezzature tecniche indispensabili per lo svolgimento della
professione di sommozzatore e lavoratore subacqueo.
Le superiori considerazioni,
peraltro, devono indurre ad escludere la legittimità
dell'iscrizione nel Registro dei sommozzatori di soggetti
sprovvisti dei titoli previsti dal Decreto Ministeriale, che
regola la materia de qua, anche per ragioni di opportunità
legate alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.
Invero, laddove si consentisse ad un
lavoratore di rendere la propria prestazione nel settore
metalmeccanico - per effetto della iscrizione nel Registro dei
sommozzatori ottenuta, ad esempio, a seguito di una abilitazione
all'attività di archeologia subacquea - lo stesso sarebbe
certamente esposto a gravi rischi dai quali non potrebbe tutelarsi
a causa di incolpevoli lacune formative.
Alla luce di quanto sopra, si
conclude affermando l'illegittimità della iscrizione nel Registro
dei sommozzatori, di cui all'art. 3 del D.M. della Marina
Mercantile del 13.01.1979, di soggetti privi della relativa
qualificazione professionale e del brevetto.
Prof. Avv. Alessandro Garilli