CEDIFOP -volontari del mare - ONLUS - soci




28-12-08

 

 

 


 CEDIFOP - VOLONTARI DEL MARE - O.N.L.U.S.

Associazione di Volontariato di Protezione Civile


 

Per diventare socio di "CEDIFOP – VOLONTARI DEL MARE – O.N.L.U.S." fare riferimento ai seguenti articoli dello Statuto dell’Associazione:

 

 

Art. 1 – Omissis …

Art. 2 – Omissis …

Art. 3 – Omissis …

Art. 4 – Omissis …

Art. 5 – Omissis …

 

 

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati  

Possono essere ammessi a far parte del “CEDIFOP – VOLONTARI DEL MARE - O.N.L.U.S.”  le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

·         essere cittadino dell’Unione Europea o, se cittadino extracomunitario, essere titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità Competenti con l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa nel territorio italiano;

·         aver compiuto 18 anni;

·        aver mantenuto buona condotta morale e civile: non essere stati definitivamente condannati per un delitto contro la sicurezza della navigazione, contro l’ambiente marino e terrestre, per attività che prevedono l’interdizione dai pubblici uffici.

 

La qualità di associato si perde per: 

 

·         mancato versamento della quota sociale (morosità), con relativa decadenza dalla qualità di associato;

·         volontarie dimissioni, formulate per iscritto;

·         condanna definitiva che comporti l’interdizione dai pubblici uffici;

·         espulsione da una delle Sezioni Territoriali facenti parte dell’Associazione;

·         inosservanza dei propri doveri;

·         per indegnità, qualora l’associato abbia tenuto comportamenti e messo in opera fatti lesivi dell’immagine dell’Associazione o abbia procurato alla stessa intenzionalmente danni morali o materiali, o abbia comunque tenuto comportamenti contrari alle disposizioni dello Statuto ed ai fini sociali. 

      Il Consiglio Direttivo Nazionale può, con propria delibera, applicare la sospensione cautelativa dalla qualità di socio volontario per chi è indagato per reati contro le persone, il patrimonio, l’ambiente, lo Stato.

L’espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza, con efficacia immediata e comunicata dallo stesso all’interessato.  

Contro tale delibera l’associato espulso può appellarsi all’Assemblea, solo con i 2/3 di voti favorevoli può essere riammesso. 

Altri provvedimenti disciplinari a carattere transitorio saranno decisi dal Consiglio Direttivo. 

La riammissione può essere disposta qualora cessino le cause che hanno provocato la perdita della qualità di socio, su delibera del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste per l’espulsione.

Sulle richieste di iscrizione nelle liste dei volontari delle singole Sezioni Territoriali decidono i rispettivi Consigli Direttivi delle stesse, valutando la moralità del candidato.

Al volontario regolarmente iscritto all’Associazione, l’organizzazione rimborserà le spese sostenute per le attività prestate, entro i limiti stabiliti dall’Organo amministrativo della Sezione Territoriale.

Il Volontario deve essere assicurato contro gli infortuni, le malattie e i danni causati a terzi nell’esercizio della sua attività.

Con l’iscrizione il Volontario acquista ed accetta il complesso dei diritti e degli obblighi previsti dal Regolamento: improntare la propria opera alla massima serietà, prudenza e osservanza di tutte le norme di Statuto, di Regolamento e delle disposizioni legislative vigenti; attenersi alle disposizioni ricevute per qualsiasi operazione; seguire gli insegnamenti ed i consigli durante la formazione, gli addestramenti e le esercitazioni; aggiornare costantemente la propria preparazione; mantenere il massimo riserbo su quanto fatto e/o visto durante l’assolvimento del proprio compito, specie quando si raccolgono testimonianze o altro materiale probatorio su sinistri e/o incidenti; astenersi sempre dall’avanzare ipotesi sulle eventuali cause dei sinistri e sulle eventuali responsabilità; evitare qualsiasi forma di protagonismo e di enfatizzazione del proprio operato; assistere e confortare i familiari delle vittime, anche con concrete manifestazioni di solidarietà; rifiutare con fermezza e gentilezza qualsiasi offerta di compenso per l’opera prestata; rimanere a disposizione fino a quando l’evento non si è concluso.

Oltre ai diritti previsti dalla legislazione vigente, il Volontario ha il diritto di: partecipare ai corsi di addestramento promossi dalla propria Sezione, purché in possesso dei requisiti fisici e sanitari necessari; esercitare il diritto di voto; accedere a tutte le cariche elettive purché in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna carica; partecipare alle riunioni, incontri, convegni, seminari e altre manifestazioni; partecipare attivamente ai dibattiti dando il proprio contributo derivato dalla propria esperienza personale e professionalità.

In caso di trasferimento di residenza, o per motivi personali e/o di lavoro, il Volontario che lo richieda sarà inserito nella Sezione Territoriale della nuova sede.

Tutti i Volontari possono portare un distintivo, conforme al modello depositato in Sede Nazionale, e fornito contro rimborso del costo. L’uso del distintivo è obbligatorio sul vestiario civile in caso di partecipazione all’attività sociale.

      Art. 7 – Omissis …

Art. 8 - Struttura dell’Associazione 

La “CEDIFOP – VOLONTARI DEL MARE - O.N.L.U.S.” opera attraverso gli organi Centrali con compiti dispositivi, organizzativi e di coordinamento sul territorio nazionale. 

L’attività si svolge attraverso le Sezioni Territoriali, che potranno costituirsi su richiesta di almeno 10 associati; la  Circoscrizione Territoriale delle singole Sezioni Territoriali sarà deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

Ciascuna Sezione opererà nel rispetto delle norme del presente Statuto, delle norme del Regolamento interno,  in base alle direttive emanate dalla Sede Centrale, cui dovrà attenersi con riferimento ad ogni aspetto della vita sociale.  

Ciascuna Sezione è dotata di Organi sociali, così come previsto dagli artt. 27 e seguenti di questo Statuto.  

Tutte le Sezioni opereranno autonomamente dal punto di vista tecnico-operativo, amministrativo e finanziario, nel rispetto del comma 1 del presente articolo, e potranno collegarsi a Sezioni già esistenti con riferimento all’organizzazione amministrativo-contabile.

      Artt. 9 - 23 – Omissis

Art. 24 - Organizzazione delle Sezioni  

L’attività della “CEDIFOP – VOLONTARI DEL MARE - O.N.L.U.S.”. si sviluppa, a livello periferico, attraverso le Sezioni Territoriali. Il Consiglio Direttivo autorizza, in ogni luogo ove possa esplicarsi l’azione sociale, l’apertura di Sezioni con competenza territoriale deliberata dallo stesso Consiglio secondo quanto disposto dall’art. 8 del presente Statuto. Possono far parte della Sezione gli associati residenti nelle circoscrizioni di competenza. Le Sezioni costituiscono i centri propulsori dell’attività sociale, con la massima facoltà di iniziative atte a conseguire gli scopi istituzionali, curando che vengano al massimo valorizzate le risorse esistenti nel territorio. Le Sezioni Territoriali operano autonomamente, dal punto di vista tecnico-operativo amministrativo e finanziario, in osservanza delle norme del presente Statuto (che riconoscono e fanno proprio), del Regolamento vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dal Consiglio Direttivo nazionale.  

Ciascuna Sezione potrà tuttavia collegarsi, con particolare riferimento agli aspetti amministrativo-finanziari, con altra Sezione già operante nella propria Regione ed esserne rappresentata, delegando ad essa i rapporti con enti pubblici e privati del loro territorio.  

Su autorizzazione del Consiglio Direttivo nazionale le Sezioni possono organizzare e effettuare corsi per:  Sommozzatore di Protezione Civile,  Subacqueo (vari livelli, adottando didattica PADI o di altre scuole similari riconosciute in ambito internazionale), Bagnino di Salvataggio, corsi base di Pronto Soccorso, corsi base per il volontariato di protezione civile e tutti quei corsi utili all’attuazione e svolgimento degli scopi sociali dell’Associazione, in nome e per conto dell’Associazione “CEDIFOP – VOLONTARI DEL MARE – O.N.L.U.S.”

 

 

Art. 25 - Risorse economiche 

Le Sezioni Territoriali traggono le risorse economiche ed i mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività da:  

·         quote sociali versate dai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 7 del presente Statuto;

·         corrispettivi specifici degli associati;

·         contributi di privati, dello Stato, di istituzioni pubbliche locali;

·         donazioni e lasciti testamentari;

·         contributi della Sede Centrale;

·         eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 

Le Sezioni possono adottare iniziative per il reperimento di entrate straordinarie e stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati in ambito locale. 

Qualsiasi utile derivante dall’attività sociale deve essere reinvestito in attività istituzionali. 

In caso di scioglimento il patrimonio della Sezione verrà destinato ad altre strutture del “CEDIFOP – VOLONTARI DEL MARE - O.N.L.U.S.”  operanti nella stessa Regione. 

Le quote associative saranno versate dagli associati direttamente alle Sezioni di appartenenza. 

Non potranno essere costituite Sezioni con meno di dieci associati.

 

 

 Art. 26 - Organi sociali 

Sono organi delle Sezioni Territoriali: 

·         l’Assemblea generale di Sezione;

·         il Consiglio Direttivo di Sezione, composto di tre membri per le Sezioni aventi fino a dieci associati e di cinque membri per le Sezioni aventi un maggior numero di associati;

·         il Direttore di Sezione;

·         i Revisori dei Conti, nel numero di tre. 

La durata delle cariche sociali è quadriennale. Le cariche sociali sono elettive e gratuite; ciascun componente è rieleggibile.

 

 

 Art. 27 - Assemblee di Sezione 

Le Assemblee di Sezione possono essere ordinarie e straordinarie e ne fanno parte tutti gli associati della Sezione in regola col pagamento delle quote sociali. 

Le Assemblee di Sezione sono presiedute dal Direttore Provinciale; possono presenziarvi i membri del Consiglio Direttivo nazionale. Sono convocate dal Direttore di Sezione con lettera semplice agli Associati contenente l’indicazione del luogo, l’ora della convocazione e l’Ordine del Giorno, copia della lettera di convocazione dovrà essere affissa nei locali della Sezione e trasmessa alla sede centrale dell’Associazione.

All’inizio di ogni Assemblea viene nominato un Segretario e, per l’elezione delle cariche sociali, due scrutatori. 

Tutte le adunanze sono valide alla prima convocazione qualunque sia il numero dei presenti; l’Assemblea non potrà occuparsi però che degli argomenti già inseriti all’Ordine del Giorno. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti. 

L’Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Direttore di Sezione entro il mese di marzo per l’approvazione del Rendiconto dell’anno sociale concluso e del Bilancio Preventivo per l’anno in corso, nonché per la discussione di ogni punto inserito nell’Ordine del Giorno. Rendiconto e Bilancio saranno comprensivi di tutti i movimenti finanziari discendenti dalla gestione sociale della Sezione nonché di quelle eventualmente ad essa collegate. Alla scadenza del mandato quadriennale, l’Assemblea elegge altresì gli organi sociali delle Sezioni. L’Assemblea elegge annualmente i Delegati di Sezione che la rappresenteranno in seno alle Assemblee nazionali. Ciascuna Sezione Territoriale ha diritto ad esprimere un delegato. Le Sezioni Territoriali esprimeranno più Delegati in ragione di un delegato ogni 20 iscritti oltre il numero minimo di 10 associati: (I° delegato 10 associati; II° delegato 30 associati; III° delegato 50 associati; ecc..)

La possibilità di deleghe è disciplinata dall’art. 10 del presente Statuto. 

Tutte le votazioni vengono fatte a scrutinio segreto. 

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Direttore di Sezione quando il Consiglio Direttivo nazionale o quello di Sezione lo ritengano opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati iscritti. 

I compiti delle Assemblee di Sezione sono stabiliti dall’art. 11 del presente Statuto, ove applicabili.

 

 

Art. 28 - Compiti del Consiglio Direttivo di Sezione 

Il Consiglio Direttivo di Sezione svolge, con riferimento al territorio di competenza, i compiti di cui ai punti a), b), d), g), l) dell’art. 13 del presente Statuto. 

Il Consiglio Direttivo di Sezione è convocato possibilmente una volta ogni trimestre e, straordinariamente, tutte le volte che il Direttore di Sezione lo ritenga opportuno. 

La convocazione viene fatta con le modalità di cui al precedente articolo.

Le sedute sono valide solo con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. 

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: 

·         Il Direttore di Sezione, che lo presiede;

·         Il Cassiere;

·         Il Segretario di Sezione. 

Il Consiglio provvede annualmente, entro il quindici marzo, alla compilazione del Rendiconto economico-finanziario e del Bilancio preventivo per l’anno in corso con relativa Relazione illustrativa da sottoporre all’approvazione della Assemblea ordinaria. Il Bilancio della Sezione dovrà tendere al pareggio gestionale. Eventuali disavanzi, se non autorizzati dal Consiglio Direttivo nazionale, saranno a carico della Sezione. 

I compiti del Cassiere e del Segretario di Sezione sono definiti, tenendo conto dei limiti di competenza territoriale, in base agli artt. 20 e 21 del presente Statuto.

 

 

 Artt. 9 - 33 – Omissis

 

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