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Palermo, 09/07/2011
Relazione sulla “comunicazione di inadempienza” sollevata con lettera del Centro Studi CEDIFOP, prot. 66/11 del 14/06/2011, indirizzata al Presidente V Commissione ARS, On. Lentini e Assessore Formazione Prof. On. M. Centorrino
L’ennesima tragedia della morte sul lavoro, nel settore della subacquea industriale, si è consumata il 27 aprile 2011 a Sermide, nel Mantovano dove un sommozzatore Ottavio Baumgartner, della ditta Art Sub di La Spezia - 21 anni, di Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti - è morto poco dopo mezzogiorno mentre stava eseguendo lavori di pulizia delle griglie delle prese d'acqua di raffreddamento della centrale termoelettrica Edipower. Il giovane si era immerso in una cisterna di cemento che serve per la canalizzazione dell'acqua del Po all'interno della centrale per raffreddare le turbine.
A seguito di questo ennesimo incidente, l’intervento in aula, alla Camera dei Deputati, dell’On. Aldo di Biagio, sull’ordine dei lavori del 28 Aprile 2011, che sottolinea la gravità dell’attuale situazione in Italia, con il seguente passaggio del discorso: “Mi assumo ogni responsabilità nell’affermare con certezza e risolutezza che la promulgazione e conseguente applicazione di queste disposizioni avrebbe potuto salvare la vita a questo giovane. Si continua a parlare di sicurezza sul lavoro, come di un diritto cogente ed inviolabile di ogni cittadino. Ma le norme a tutela di essa restano spesso inapplicate o addirittura inesistenti per motivi puramente burocratici. Il mio è un invito alla riflessione, alla responsabilità e alla sensibilità di ognuno di noi e del Governo affinché si proceda rapidamente alla conclusione di questo iter e si dia finalmente giustizia ai tanti – troppi – morti per l’incuria del nostro ordinamento.” (allegato 1)
Dichiarazioni similari, a seguito di eventi luttuosi, sono rinvenibili ad esempio nell’Atto Camera: Interrogazione a risposta scritta 4/06176 – F. Evangelisti Legislatura: 15 - Seduta di annuncio: 272 del 23/01/2008, (allegato n.2) o Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00466 - Atto n. 3-00466 (in Commissione) - Pubblicato il 22 dicembre 2008 - Seduta n. 121 (MARCUCCI) (allegato n.3), intervento che mestamente si aggiunge ad una precedente interrogazione parlamentare del Sen. Andrea Marcucci del 22 dicembre 2008, per la morte di Alessandro Cuppini, avvenuta in prossimità di una diga sul fiume Brembo mentre eseguiva lavori subacquei per conto della ditta BraidoSub di Trento, impegnata nell’esecuzione di lavori su commissione di Enel S.p.A. e rappresenta l’ennesima dolorosa conferma della necessità di dotare, questo importante settore della subacquea industriale, di norme specifiche sulla sicurezza dei lavoratori e sui requisiti strutturali e procedurali di cui le imprese devono disporre per poter eseguire interventi di lavoro subacqueo con immersione umana.
Si sottolinea che in Italia permane l’assenza di una disciplina specifica che identifichi e tuteli la categoria degli O.T.S. (Operatori Tecnici Subacquei - Sommozzatori) definiti con il Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 (in Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 47). “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.” (allegato n.4), e successivi decreti di modifica: Decreto Ministeriale 31 marzo 1981(in Gazz. Uff., 2 luglio, n. 180).“Integrazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.” (allegato n.5), e per ultimo il Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200(in Gazz. Uff., 8 marzo, n. 65).“Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale.” (allegato n.6), per cui vengono utilizzati operatori subacquei in immersione, spesso senza alcuna garanzia di competenze acquisite attraverso una reale formazione che insegna procedure di sicurezza e modalità realizzative di lavori in immersione.
Per dovere di cronaca, deve essere citata anche la sentenza n. 200602150 del 29/03/2006 T.A.R. del Lazio (Reg.Ric. n.ro 8624 del 23/02/2006) (allegato n.7), che ha permesso di superare la problematica indicata all’articolo 3 coma 1 del DM del 13/01/1079, relativo al limite di età di 35 anni per l’iscrizione al registro.
Sono perfettamente appropriate le seguenti parole, estrapolate dall’introduzione della proposta di legge 2369 presentata alla Camera dei Deputati - XVI LEGISLATURA dal titolo “Disposizioni concernenti le attività professionali subacquee e iperbariche” il 7 aprile 2009: “Oggi esiste un proliferare di pseudo-scuole subacquee con didattiche professionali che di professionale hanno ben poco; e questo nonostante, storicamente, l'Italia abbia prodotto subacquei di notevole levatura, attraverso la Marina militare o l'iniziativa, lodevole ma indisciplinata, delle aziende che operano nel settore. L'Unione europea detta normative ben precise che regolano l'attività professionale subacquea, che gli altri Stati membri hanno adottato ed applicato già da tempo; solo l'Italia risulta ancora inadempiente. … La subacquea industriale, invece, ha bisogno di una legislazione che includa tutto il territorio nazionale perché l'operatore subacqueo del settore si protende verso il più vasto ambito internazionale; ciò è desumibile dal fatto che la maggioranza degli operatori entra a livello locale (iscrizione al registro dei sommozzatori in servizio locale istituito presso la competente capitaneria di porto) ma ben presto buona parte, passa a lavorare con i centri diving industriali in off-shore. Bisogna tenere conto che il mondo del lavoro e la situazione territoriale, nel quale può operare la figura professionale del sommozzatore industriale, vanno oltre i limiti regionali e nazionali e quindi, al fine di sostenere la mobilità professionale delle persone, i percorsi formativi devono seguire il percorso indicato dalle regole della formazione nel settore industriale. Questi percorsi per essere validi, oltre che nel territorio italiano anche in quello internazionale, devono adottare standard definiti in coerenza con quelli internazionali previsti dall'Health and Safety Executive (HSE), dall'Association on Diving Contractors (ADC), dall'International Diving Schools Association (IDSA), dall'International Marine Contractors Association (IMCA) e da altri organismi similari, che possono garantire una maggiore spendibilità della qualifica di sommozzatore italiano a livello internazionale. Nessun altro percorso formativo dovrebbe abilitare all'iscrizione nel registro dei sommozzatori. Una certa facilità di accesso a quella che risulta essere la porta d'ingresso, cioè l'iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale (portuale e immediate adiacenze), peraltro legittimata dalla normativa in vigore, ha gravi implicazioni e penalizza tutto il settore. L'unica figura professionale subacquea riconosciuta dalla normativa in vigore è quella dei sommozzatori iscritti nei registri delle capitanerie di porto, la cui attività ha una limitazione territoriale ben definita, mentre la gran parte delle operazioni subacquee si svolge al di là e al di fuori dell'ambito portuale, senza che sia prevista alcuna normativa che regoli e che tuteli la figura professionale degli operatori di questo settore. Quanto mai opportuno e urgente è, quindi, un ordinamento del settore che parta dalla formazione, prevedendo la caratterizzazione e il controllo delle scuole e dei centri di formazione, l'allineamento alle normative comunitarie delle qualifiche e dei brevetti degli operatori subacquei nonché un controllo continuo e capillare delle figure professionali durante lo svolgimento delle attività subacquee. Ecco i motivi per cui è necessario intervenire per colmare questo vuoto legislativo e per approvare finalmente una legislazione seria e competente per gli operatori del settore, sia per le aziende che vi operano, sia per chi materialmente effettua per lavoro immersioni in mare, sia per chi deve vigilare e proteggere gli operatori del settore. La presente proposta di legge, di cui si auspica la più sollecita approvazione, si prefigge, pertanto, un adeguamento della legislazione italiana in materia, ancora ferma, nelle sue linee generali, alle disposizioni del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979.” (allegato n. 8), In tema di qualifiche e certificazioni professionali gli operatori italiani continuano a ricorrere ad una formazione integrativa e aggiuntiva, conseguita all’estero, che comprende gli argomenti e gli aspetti tipici del settore, previsti da HSE (Health and Safety Executive per la sicurezza e la salute del Regno Unito) che alla fine degli anni '70 codificò i criteri formativi e certificativi degli operatori subacquei nell'industria, questi riconoscimenti sono sostanziali ed ineludibili ai fini della partecipazione a gare per l'acquisizione di contratti e commesse in ambito internazionale.
Doveroso aggiungere che ad oggi un codice comportamentale è in fase di formulazione presso l'Ente Normativo di Unificazione italiano (UNI) del quale CEDIFOP è socio effettivo (allegato n. 9) e partecipa all’aggiornamento della NORMA UNI 11366:2010 - Codice ICS : 13.100, dal titolo "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - Procedure operative" pubblicata in data 24/06/2010. La norma definisce i criteri e le modalità per l'esecuzione di attività subacquee ed iperbariche professionali a servizio dell'industria, le caratteristiche delle attrezzature e degli equipaggiamenti utilizzati ed i requisiti di natura professionale che deve possedere il personale coinvolto, tali da garantire la sicurezza e la tutela della salute dei medesimi lavoratori durante l'espletamento di tali attività.
Lodevole è in tal senso l’iniziativa della Regione Sicilia, in questo settore, che ha adottato per i corsi di formazione professionale per O.T.S. (Operatori Tecnico subacquei) standard ben precisi per quanto riguarda la qualità e la sicurezza dei contenuti formativi formulati secondo gli standard dei programmi validati da I.D.S.A. (International Diving Schools Association) e H.S.E. (Health and Safety Executive), intervenendo come “Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e dell’Emigrazione – Dipartimento regionale istruzione e formazione professionale – Direttive per la programmazione e presentazione delle proposte formative a valere del P.R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta Formativa 2011” (allegato n. 10 – Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale - Piano Regionale dell’offerta formativa 2011 – pag. 7 e 8), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n.1, parte I, del 07/01/2011, a.65. Tali requisiti sono anche esplicitati nella lettera, prot. n.681/Gab del 16 marzo 2011, a firma del capo di gabinetto dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale (allegato n.11).
A tale decisione, ritengo, abbia contribuito l’osservazione delle attività di livello internazionale svolte dall’IDSA, fatta negli anni, da diversi rappresentanti regionali - questo a partire dal 2008, quando l’Assessore Regionale al Lavoro, di quel periodo, On. Incardona, ha delegato due funzionari dell’assessorato a partecipare ed intervenire, a nome dell’assessorato al Meeting dell’IDSA a Philadelphia (U.S.A.) (allegato n.12) un successivo incontro durante il Meeting IDSA del 2009, svoltosi a Palermo, con la partecipazione di delegati di più di 25 Paesi a livello mondiale; infine la partecipazione al Meeting di Rotterdam del 2010 del Presidente di questa commissione, presso la SMIT WORLD di Rotterdam, leader mondiale nel settore della subacquea industriale, con più di 5000 dipendenti, di cui 2000 nella stessa Rotterdam.
Le disposizioni del PROF 2011, in atto particolarmente attenzionate a livello internazionale da parte degli operatore del settore, rischiano di essere vanificate, oltre che in netto contrasto, dalla successiva approvazione di un corso, ricadente in questa tipologia (OTS), a chi non ha i requisiti indicati, si cita nello specifico il corso per “operatore tecnico subacqueo di bassi fondali” approvato all’ENFAP di Palermo, per un totale di 600 ore formative. (allegato n.13).
Tale approvazione appare nettamente illegittima perché discordante da quelle che sono le disposizioni contenute nel PROF 2011, (allegato n. 10 – Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale - Piano Regionale dell’offerta formativa 2011 – pag. 8) e penalizza un duro lavoro portato avanti dallo scrivente negli ultimi anni, ma anche l’immagine della Sicilia, che da una parte parla di riconoscimenti e successivamente, attraverso funzionari compiacenti nei confronti di amici e parenti, o semplicemente incapaci a svolgere correttamente il ruolo di valutatori, rinnega quanto la regione stessa ha legiferato. Inoltre, tale decisione penalizza un intero settore, riportando indietro negli anni l’auspicato progresso che si sta tentando di realizzare in Italia partendo dalla Sicilia.
L’inadempienza è stata sollevata dal Centro Studi CEDIFOP, con lettera prot. 66/11 del 14/06/2011, indirizzata al Presidente V Commissione ARS, On. Lentini e all’Assessore della Formazione Professionale. On. M. Centorrino (allegato n. 14)
Mi sento il dovere di precisare che la definizione stessa di “operatore tecnico subacqueo di bassi fondali” indica quanto di più inadeguato e lontano dalla realtà europea ed internazionale “promette” di dare questo corso, essendo la definizione stessa del titolo inappropriata e fuorviante.
La subacquea industriale, settore in cui si colloca questo corso, a livello internazionale, opera in Alto Fondale cioè a profondità oltre i -50 metri e in Basso Fondale cioè a profondità che vanno da 0 fino a -50 metri. (allegato n.15).
Le immersioni in Basso Fondale, avvengono dalla superficie (banchina o imbarcazione) per le profondità che vanno da 0 a -30 metri, mentre prescrivono l’utilizzo di una campana aperta per le immersioni che vanno da -30 a -50 metri, meglio noto, a livello internazionale, tale ultimo step, come TOP UP.
Si sottolinea che, anche se in Italia non esiste una legislazione specifica del settore (l’ultimo D.M. del febbraio del 1982 è ben lontano da questi concetti), a livello internazionale si opera con i criteri descritti (HSE, IMCA, IDSA, ecc), e dal 2010 in Italia, per la prima volta questo concetto è stato recepito dall’UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione, con la normativa UNI 11366, del quale io, in qualità di direttore CEDIFOP, facendo parte della commissione sicurezza, partecipo come componente alla commissione per la definizione e successivi aggiornamenti della norma (allegato n.16). Tale norma, ha già cominciato ad essere inserita nelle prime leggi e ordinanze, a partire dall’ordinanza n.50/2011 della capitaneria di porto di Palermo emessa il 7/6/2011, estesa a tutto il comprensorio di competenza della Capitaneria di Porto di Palermo dal 01/07/2011, alla cui stesura CEDIFOP ha collaborato a seguito di richiesta della Capitaneria stessa (allegato n.17).
Va sottolineato, che il nostro centro per completare un percorso per “basso fondale”, partendo da corsi finanziati dal FSE da 800 ore, o da corsi autofinanziati di 480 ore per accedere ai quali i partecipanti devono essere in possesso dei primi 2 brevetti sportivi, (cioè accedono soggetti con una pregressa esperienza subacquea in immersioni sportive: uso erogatore, – immersioni in coppia ecc) successivamente i medesimi allievi, se intendono completare la preparazione per il Basso Fondale, devono partecipare a successivi 3 corsi, di cui uno approvato dall’IMCA (corso DIVER MEDIC) - siamo una delle 17 scuole riconosciute a livello mondiale per lo svolgimento di questa attività, di cui una delle 2 sul territorio Italiano (l’altra scuola si trova a Ravenna) (allegato n.18); e l’unica nel mezzogiorno d’Italia, - e altri 2 corsi con percorsi autorizzati dalla regione (corsi finanziati: ad esempio attualmente uno di questi è inserito fra i corsi approvati dell’Avviso 12 del 2009) propedeutici per conseguire le competenze IDSA Level 2 e l’altro del tipo TOP UP che prevede anche un assesment di 3 giorni fuori dall’Italia per il suo completamento.
L’arroganza (o semplicemente ignoranza) dell’ENFAP di voler realizzare questo programma in sole 600 ore, (senza l’applicazione degli standard internazionali) mina e rischia di distruggere il lavoro che attualmente, con fatica negli anni, stiamo portando avanti.
Va sottolineato che ENFAP non applica gli standard internazionali e neanche quelli previsti dall’Ordinanza 50/2011 della Capitaneria di Porto di Palermo, dimostrabile quanto asserito dai video che lo stesso ente ha pubblicato su internet, dal quale si evince che usa tecniche della subacquea sportiva ricreativa (erogatore ecc), vietate nelle immersioni della subacquea industriale. Inutile dire che tale approccio didattico è molto lontano dall’uso di attrezzature quali basket, campana aperta, hot water suite, ecc, obbligatorie per il completamento di un percorso per Basso Fondale (fino a -50 metri con immersioni che non rientrano nella sfera di immersioni sportivo ricreative).
ENFAP non rientra fra le 16 scuole che a livello mondiale adottano programmi validati dall’IDSA, dove CEDIFOP superando diversi “duri” audit, risulta essere una delle scuole in regola, la seconda in Italia (l’altra scuola si trova a La Spezia), unica attualmente nel mezzogiorno d’Italia. (allegato n.19 e 19a);
Il Corso dell’ENFAP non è riconosciuto dall’HSE che nella sua Approved List cita tre percorsi formativi che riconosce all’Italia, dal 2009 (allegato n.20). Tale inserimento nella Lista dei corsi approvati da HSE è avvenuto per il CEDIFOP, a seguito di controllo dei programmi didattici e successiva approvazione (allegato n.21)
Per tutto questo, ritengo che l’autorizzazione a svolgere il Corso progettato da ENFAP è impropria e illegittima, fuorviante per eventuali allievi che seguendo un corso del genere, non otterranno quanto sperano di ottenere, (equivalenza delle qualifiche almeno in ambito europeo – Strategia di Lisbona) se confrontato alle competenze richieste a livello internazionale.
Inoltre questo corso danneggia l’immagine e il lavoro prodotto da chi in questo settore lavora con professionalità da anni.
La lettera di un esponente dell’ENFAP, consegnata insieme al progetto esecutivo per l’autorizzazione all’avvio del corso, depositata presso CPI di Palermo, in cui dichiara che il corso è conforme agli standard italiani ed europei, in virtù di quando descritto sopra, è palesemente falsa. Di questa lettera, lo scrivente ha avuto prova solo visiva, essa è attualmente depositata agli atti del C.P.I. di Palermo, a cui, CEDIFOP, con una lettera prot. del 27/6/2011, ha richiesto l’accesso ufficiale agli atti per ottenere copia di tale documento. (allegato n.22).
Chiedo a questa Commissione di intervenire, come organo di controllo, interrompendo questa attività formativa che si discosta ampiamente dalle prescrizioni stabilite nello stesso PROF in cui si trova inserita, per inadempienza alle linee guida che la medesima Regione ha stabilito per tutti.
In alternativa, in deroga alle scadenze, si propone di rinominare il percorso formativo dell’ENFAP, oggetto della presente, con un nome ad esso più appropriato, stante le competenze professionali che il corso di fatto conferisce agli allievi, con il titolo di “guida turistica subacquea” o “esperto di archeologia subacquea” o similare, in quanto le attrezzature e le tecniche impiegate sono più consone alla realtà formativa che caratterizza l’ente gestore del corso in oggetto. Si precisa che lo stesso nasce come corso di n 800 ore e viene ridotto a un numero di sole 600 ore, a discapito di professionalità e sicurezza e a discapito dell’addestramento necessario a conferire questa qualifica agli allievi, oltre alla mancanza dei presupposti necessari di base (programmi validati IDSA-HSE) secondo quanto previsto nel PROF 2011, per preparare allievi alla qualifica di “Operatore Tecnico Subacqueo”.
In fede Manos Kouvakis Direttore CEDIFOP
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ALLEGATI |
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Intervento in Aula del 28 Aprile 2011INTERVENTO SULL’ORDINE DEI LAVORI – On. Aldo di Biagio Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
Nella giornata di ieri, 27 aprile, è morto un giovane subacqueo di 21 anni - di Castelnuovo don Bosco della provincia di Asti - nelle acque del Po. Il giovane si era immerso in una cisterna di cemento che serve per la canalizzazione dell'acqua del Po all'interno della centrale per raffreddare le turbine. Ovviamente su queste dinamiche la Procura ha aperto una inchiesta per chiarire le responsabilità di una simile assurda tragedia. Ma mentre i giovani professionisti o semplici amatori della subacquea rischiano la vita, o come in questo caso la perdono anche per ragioni legate alla mancata sicurezza, alla Camera resta letteralmente impantanata dal novembre 2009 la proposta di legge per la sicurezza nel lavoro subacqueo, di cui sono stato relatore in Commissione lavoro. Un proposta di legge accolta a livello bipartisan e che ha visto il coinvolgimento attivo e sentito di tutti gli schieramenti. Infatti l’esigenza di dare chiarezza e sicurezza in un ambito così tanto trascurato, ha visto uniti parlamentari di tutti gli schieramenti e referenti del Governo che hanno dimostrato in più occasioni l’esigenza di arrivare quanto prima ad una legge. Una legge quadro che non ha alcun onere per lo Stato, che purtroppo è ferma da ormai quasi due anni in commissione bilancio in attesa della relazione tecnica integrata da parte degli uffici della Ragioneria dello Stato. Molte sono state le sollecitazioni, da parte mia e dello stesso Presidente della Commissione Bilancio, ma al momento nulla si è mosso. Mi assumo ogni responsabilità nell’affermare con certezza e risolutezza che la promulgazione e conseguente applicazione di queste disposizioni avrebbe potuto salvare la vita a questo giovane. Si continua a parlare di sicurezza sul lavoro, come di un diritto cogente ed inviolabile di ogni cittadino. Ma le norme a tutela di essa restano spesso inapplicate o addirittura inesistenti per motivi puramente burocratici. Il mio è un invito alla riflessione, alla responsabilità e alla sensibilità di ognuno di noi e del Governo affinché si proceda rapidamente alla conclusione di questo iter e sia dia finalmente giustizia ai tanti – troppi – morti per l’incuria del nostro ordinamento. Grazie |
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ATTO CAMERA - INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06176Dati di presentazione dell'atto Legislatura: 15 - Seduta di annuncio: 272 del 23/01/2008
FirmatariPrimo firmatario:
EVANGELISTI FABIO Destinatari Ministero destinatario:
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE delegato in data 23/01/2008
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00466
Atto n. 3-00466 (in Commissione) - Pubblicato il 22 dicembre 2008 -
Seduta n. 121 Premesso che in assenza di una disciplina specifica che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici, ciascun segmento dell’attività industriale (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica e didattico-turistica) utilizza, talora senza poter garantire una reale formazione, operatori in immersione, inquadrandoli contrattualmente nella propria disciplina e categoria; tale carenza legislativa costringe gli imprenditori italiani che vogliano assumere operatori qualificati a rivolgersi a lavoratori stranieri dotati di brevetto “omologato” con costi molto superiori rispetto alla realtà economica italiana, vedendo così gravemente pregiudicata la competitività; la recente tragica scomparsa del sommozzatore Alessandro Cuppini, avvenuta in prossimità di una diga sul fiume Brembo mentre eseguiva lavori subacquei per conto della ditta BraidoSub di Trento, impegnata nell’esecuzione di lavori su commissione di Enel S.p.A. rappresenta l’ennesima dolorosa conferma della necessità di dotare questo importante settore di norme specifiche sulla sicurezza dei lavoratori e sui requisiti strutturali e procedurali di cui le imprese debbano disporre per poter eseguire interventi di lavoro subacqueo con immersione umana, si chiede di sapere quali provvedimenti, anche di natura normativa, il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare in termini contrattuali e di sicurezza antinfortunistica gli operatori subacquei e iperbarici, nonché tutti i lavoratori e le aziende di questo settore.
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Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 (Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 47). Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
Il Ministro della marina mercantile: Visti gli articoli 114 e 116, secondo comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli articoli 204 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Ritenuto che l'attività dei sommozzatori differisce da quella svolta dai palombari sia per la tecnica sia per i mezzi impiegati durante la prestazione e ravvisata quindi, in relazione alle esigenze del traffico, la necessità di riconoscere la categoria e disciplinarne l'impiego; Sentito il Ministero della sanità; Sentito il Ministero della pubblica istruzione; Sentito l'ufficio del Ministro per le regioni; Decreta: Art. 1.
Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale. E’ istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.
Art. 2. Attività dei sommozzatori. I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.
Art. 3.
Registro dei sommozzatori. Il registro dei sommozzatori in servizio locale è tenuto dal comandante del porto. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti: 1) età non inferiore a 18 e non superiore a 35 anni; 2) cittadinanza italiana; 3) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolatore e otorinolaringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o - in sua assenza - da un medico designato dal capo del compartimento, che si avvarrà a tal fine della scheda sanitaria allegata al presente decreto: saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti dediti all'alcool; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 5) buona condotta morale e civile; 6) aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3) ed al comma terzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati: 1) uno, che funge da presidente, dal capo del compartimento; 2) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio; 3) uno dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale. Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.
Art. 4.
Libretto di ricognizione. Il comandante del porto, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo precedente, rilascia al sommozzatore in servizio locale un libretto di ricognizione analogo al modello già approvato per i lavoratori portuali. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni contenute nell'art. 155 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, citato in premesse. Art. 5.
Cancellazione dal registro. Alla cancellazione dal registro si procede: 1) per morte; 2) per permanente inabilità al servizio; 3) per avere il sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'art. 3 del presente decreto.
L'inabilità di cui al n. 2) del precedente comma È accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'art. 156 del predetto regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Art. 7. Norma transitoria. Entro sei mesi dalla data del presente decreto potranno essere iscritti nel registro previsto dall'art. 3 coloro che alla data del presente decreto abbiano superato i limiti di età previsti dallo stesso art. 3, n. 1), ma non abbiano oltrepassato i 40 anni di età, purché documentino di esercitare già da almeno cinque anni e in modo continuativo l'attività sommozzatoria professionale ovvero siano in possesso di idoneo titolo rilasciato da istituto statale o da scuole e centri di formazione e qualificazione professionale, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni.
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Decreto Ministeriale 31 marzo 1981 (Gazz. Uff., 2 luglio, n. 180) - Integrazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
Il Ministro della marina mercantile: Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979) con il quale è stata istituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del codice della navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), la categoria dei <<sommozzatori in servizio locale>>; Ritenuta la necessità di adeguare la normativa prevista dal citato decreto all'art. 48, paragrafo 2 del trattato CEE ed all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CEE/1612/68;
Decreta: Art. 1. Il n. 2) del secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale citato in premesse È sostituito dal seguente: <<2) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Paese membro della Comunità economica europea. Il n. 6) del suddetto comma È integrato come segue: <<Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea È considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti.
Art. 2. Entro sei mesi dalla data del presente decreto potranno essere iscritti nel registro previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, i cittadini di altri Paesi della Comunità economica europea che abbiano compiuto i 35 anni di età tra il 13 gennaio 1979 e la data del presente decreto, purché in possesso del titolo di cui al secondo comma dell'art. 3 del menzionato decreto ministeriale 13 gennaio 1979, così come integrato all'articolo precedente.
Entro lo stesso termine potranno essere iscritti i cittadini di altri Paesi della Comunità economica europea che, alla data del 13 gennaio 1979, avevano superato i 35 anni di età ma non i 40, purché documentino che, a detta data, esercitavano da almeno 5 anni ed in modo continuativo l'attività sommozzatoria professionale ovvero erano in possesso del titolo contemplato dalla parte finale del comma precedente.
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Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200 ( Gazz. Uff., 8 marzo, n. 65). Modificazioni al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 istitutivo della categoria dei sommozzatori in servizio locale.
Il Ministro della marina mercantile: Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1979 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979), con il quale è stata istituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del codice della navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), la categoria dei "sommozzatori in servizio locale)"; Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981), con il quale la normativa di cui al decreto sopra menzionato è stata adeguata all'art. 48, paragrafo 2, del trattato C.E.E. ed all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) del 16 dicembre 1968; Ravvisata l'opportunità di adottare, per gli attestati di qualificazione professionale, una dizione che meglio ricomprenda le ipotesi contemplate dalla legislazione relativa alla formazione professionale; Decreta:
Art. 1.
Il punto 6) dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, citato in esordio, è così modificato: "Essere in possesso del diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri della Comunità economica europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento della attività sommozzatoria professionale nell'ambito dei porti". Art. 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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T.A.R. del Lazio - Sentenza n. 200602150 del 29/03/2006 Decade il limite massimo di età di 35 anni dopo la sentenza del T.A.R. del Lazio
Reg.Ric. n.ro 8624 del 23/02/2006
REPUBBLICA ITALIANA N. Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2006
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 8624 Reg.Ric.
PER IL LAZIO - SEZIONE III TER Anno 2004
composto dai signori Francesco Corsaro PRESIDENTE Angelica Dell'Utri COMPONENTE, relatore Stefania Santoleri COMPONENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8624/04 Reg. Gen., proposto da TULUMELLO Pasquale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Paoletti, Girolamo Rubino e Lucia Altieri, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, via Bazzoni n. 3;
CONTRO
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, in persona del Ministro in carica, e la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della nota 13 aprile 2004 n. 13/8063, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente di iscrizione al registro dei sommozzatori in servizio locale; dell’art. 3 del d.m. 13 gennaio 1979, introduttivo del limite di età di 35 anni tra i requisiti di iscrizione al registro dei sommozzatori.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006, relatore il consigliere Angelica Dell'Utri, uditi per le parti l’Avv. F. Paoletti e l’Avv. dello Stato Tidore;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso davanti al TAR Sicilia, sede di Palermo, notificato il 18 giugno 2004 il signor Pasquale Tulumello, idoneo al corso di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di operatore tecnico su bassi fondali e richiedente alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle l’iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale, ha impugnato la nota 13 aprile 2004 n. 13/8063, pervenutagli il 17 seguente, con cui la detta Capitaneria di Porto ha respinto la sua istanza per superamento del limite di età di 35 anni previsto dall’art. 3 del D.M. 13 gennaio 1979, nonché lo stesso art. 3, all’uopo deducendo:
1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 6, della legge n. 127 del 1997, eccesso di potere per difetto di presupposto, arbitrio, disparità di trattamento.
La norma citata è illegittima alla luce dell’impianto normativo interno e comunitario, il quale ha abolito i limiti di età per l’accesso all’impiego pubblico. Segnatamente, dall’art. 3 della l. n. 127 del 1997 emerge la volontà del legislatore di consentire la più ampia e generalizzata partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni, sostituendo al principio dei limiti di età quello della libertà di accesso indipendentemente dall’età in linea con l’evoluzione sociale del Paese, con l’effetto dell’abrogazione delle previdenti norme regolamentari contrastanti. Pertanto il disposto del cit. art. 3, concernente l’accesso ad un’attività lavorativa, deve ritenersi tacitamente abrogato; ciò a maggior ragione, poiché la fattispecie non attiene strettamente all’accesso al pubblico impiego, quindi non vi sono esigenze di servizio da parte di una pubblica amministrazione. Il detto limite è illogico ed irragionevole anche perché, ove il medesimo rispondesse all’esigenza di garantire l’idoneità fisica del soggetto, peraltro assicurata dalla sua sottoposizione a specifici accertamenti con cadenza almeno annuale, non si comprende la ragione per cui non è previsto un corrispondente limite per la permanenza dell’iscrizione, invece fissato col raggiungimento dell’età pensionabile.
2.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., violazione del principio dell’affidamento, eccesso di potere per disparità di trattamento.
E’ stato violato l’affidamento del ricorrente, in possesso di tutti i prescritti requisiti, compreso il superamento dell’apposito corso, di conseguire l’iscrizione anche al fine di reperire un’occupazione. L’Amministrazione ha disposto l’iscrizione di altro soggetto in posizione analoga, perciò ha operato nei riguardi del ricorrente in modo discriminatorio ed in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Né può sostenersi che quel soggetto avesse titoli maggiori, sia perché il ridetto limite prescinde dai titoli abilitanti, sia perché il ricorrente è in possesso dei medesimi titoli (brevetto internazionale FIPS e attività subacquea di 2°).
A seguito di adesione all’istanza di regolamento di competenza avanzata da controparte resistente, con ordinanza 28 luglio 2004 n. 297 era disposta la trasmissione degli atti a questo TAR, davanti al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle si sono costituiti in data 8 settembre 2004 e con atto notificato il 21 ottobre 2004 e depositato il 3 novembre seguente il signor Tulumello ha riassunto il giudizio.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.
D I R I T T O
Forma oggetto del ricorso in esame il provvedimento in data 13 aprile 2004 della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, col quale è stata respinta la domanda del ricorrente, signor Pasquale Tulumello, di iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale all’esito positivo del corso n. 2003 61680 per il conseguimento della qualifica di operatore tecnico subacqueo su bassi fondali, basato sull’avvenuto superamento da parte dell’istante del limite di età di 35 anni fissato all’uopo dall’art. 3, n. 1, del d.m. 13 gennaio 1979. Norma, questa, anch’essa impugnata.
Col primo motivo il ricorrente deduce, sotto un primo profilo, la violazione dell’art. 3, co. 6, della legge n. 127 del 1997, il quale, in linea con l’evoluzione sociale del Paese e con la normativa comunitaria, ha abolito i limiti di età per l’accesso all’impiego pubblico abrogando ogni preesistente disposizione di legge o regolamentare difforme, alla stregua del quale il cit. art. 3 del d.m. del 1979 dovrebbe ritenersi perciò tacitamente abrogato.
La censura è infondata.
La norma tesa a liberalizzare in via di principio l’accesso al pubblico impiego indipendentemente dall’età, recata dall’invocato art. 3, co. 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127, pur essendo di ampia portata poiché destinata a trovare applicazione in ogni procedura di tipo concorsuale indetta dalle amministrazioni pubbliche per la costituzione con esse di rapporti di lavoro subordinato, concerne infatti esclusivamente le forme di costituzione di tali rapporti e non estende, quindi, detta portata a fattispecie inquadrabili nell’ambito di materie diverse ed eterogenee, quali le procedure per l’instaurazione di rapporti di lavoro convenzionale autonomo con il servizio sanitario, i concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, l’assegnazione di borse di studio nelle università, i concorsi per notaio (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367, Consiglio di Stato, Sez. III, 8 aprile 2003 n. 3751, TAR Lazio, Sez. III, 11 ottobre 2004 n. 10674, TAR Emilia Romagna, Sez. II, 3 giugno 2005 n. 807).
Pertanto, neppure è applicabile all’iscrizione nel registro di cui trattasi, tanto più che in tal caso è assente ogni forma di concorsualità.
Sotto altro profilo, con lo stesso primo motivo il ricorrente contesta la norma sulla quale si fonda il diniego, sostenendone l’irragionevolezza, l’illogicità ed il contrasto con altre norme dello stesso decreto ministeriale.
Questa volta la doglianza coglie nel segno.
Effettivamente, non è dato comprendere la ratio della limitazione imposta dal punto 1) dell’art. 3, co. 2, del predetto d.m., secondo cui per ottenere l’iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto (co. 1), occorre una età “non superiore a 35 anni”, laddove per un verso il successivo punto 3 richiede una “sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell’apparato cardiovascolare e otorinolaringoiatrico, nonché da alterazione del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o – in sua assenza – da un medico designato dal capo del compartimento …”; e, per altro verso, l’esigenza di assicurare il possesso dei detti, specifici requisiti fisici è garantita dalla disposizione di cui al comma 3, secondo cui “la persistenza” dei medesimi “è condizione per l’esercizio della professione ed è soggetta al controllo almeno annuale da parte del medico di porto”. In altri termini, se anche il requisito di iscrizione fosse ispirato a ragioni connesse con l’idoneità fisica e psichica all’espletamento dell’attività di subacqueo professionale, presumibile in un soggetto in età relativamente giovane, lo stesso limite non per questo si spiega, tenuto conto che siffatta idoneità dev’essere comunque accertata mediante controllo specifico all’atto dell’iscrizione, nonché periodicamente confermata mediante analogo controllo specifico, il quale, ove negativo, determina la cancellazione dal registro a norma dell’art. 5, co. 1, n. 5.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che, di contro, non vi è limite di età alla permanenza dell’iscrizione, se non quello del “raggiungimento dell’età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia” (vedasi il n. 3 del cit. art. 5, co. 1).
Che, poi, in astratto il compimento del trentacinquesimo anno non precluda di per sé l’iscrizione è ulteriormente comprovato dalla norma transitoria dettata dall’art. 6, il quale, sia pure a determinate condizioni, la consente per i soggetti che non abbiano superato i 40 anni alla data di entrata in vigore del decreto.
Per le considerazioni sin qui esposte, la disposizione in parola deve ritenersi illegittima e va, di conseguenza, annullata unitamente all’atto che, nella specie, ne ha fatto applicazione.
Ne deriva che il ricorso dev’essere accolto, restando assorbito il non trattato secondo mezzo di gravame.
La peculiarità della questione sottoposta all’esame del Collegio consiglia la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III ter, accoglie il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 febbraio 2006. Francesco Corsaro PRESIDENTE Angelica Dell'Utri ESTENSORE
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ALLEGATO 08
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ALLEGATO 10
(TUTTO IL PROF 2011: http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/5872248.PDF) |
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ALLEGATO 13
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ALLEGATO 14
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ALLEGATO 15
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ALLEGATO 16
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ALLEGATO 17
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO
ORDINANZA N° 50 /2011
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palermo:
VISTO: il dispaccio n. 5202554 in data 01.19.1991 con cui l’allora Ministero della Marina Mercantile ha comunicato alle OO.SS. di attribuire alle Autorità Marittime periferiche il compito di stabilire le norme per lo svolgimento dell’attività subacquea fuori dagli ambiti portuali; VISTO: il D.P.R. n. 321 in data 20.03.1956 riguardante le norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa; VISTO: il D.M. in data 13.01.1979 e successive modifiche ed integrazioni, che la categoria dei sommozzatori in servizio locale e la circolare n.5201853 in data 05.03.1979 dell’allora Ministero della Marina Mercantile; VISTO il D.P.R. 24.05.1979 n. 886 relativo all’attività di sfruttamento degli idrocarburi in offshore ed in particolare gli art. 53 e 90; VISTA l’ordinanza n. 04/2010 del 15/01/2010 del Capo del Circondario Marittimo di Palermo con la quale è stato reso esecutivo ed approvato il “Nuovo regolamento di Sicurezza del porto e della rada di Palermo con l’istituzione di uno schema di separazione del traffico e delle zone di ancoraggio“; VISTA l’ordinanza n. 45/09 del 15/04/2009 di questa Capitaneria di Porto che disciplina le attività subacquee; VISTA la norma UNI 11366 edizione giugno 2010 relativa alla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria - Procedure operative; SENTITI in data 07.06.2011, le Associazioni (AISI e Confcooperative), le Imprese (Alpe Sub, Palumbarus, Sicil Marine Work), gli Enti (Cedifop) interessati; SENTITO in data 07.06.2011 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; RITENUTO necessario disciplinare, ai fini della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare e sui luoghi di lavoro, l’attività degli operatori subacquei che operano nell’ambito del Circondario marittimo di Palermo VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
O R D I N A
Art. 1 Approvazione ed entrata in vigore
A far data dal 1° luglio 2011 è reso esecutivo l’allegato “Regolamento di Sicurezza per le Operazioni Subacquee nel Circondario Marittimo di Palermo”.
Articolo 2 Sanzioni
Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza e le disposizioni contenute nel “Regolamento di Sicurezza per le Operazioni Subacquee nel Circondario Marittimo di Palermo”. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Palermo, __07.06.2011___
f.to IL COMANDANTE C.A. (CP) Francesco CARPINTERI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CAPO SEZIONE TECNICA C.C.(CP) Luciano CADDEMI
REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LE OPERAZIONI SUBACQUEE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALERMO.
ART.1 PREMESSA
Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 1° luglio 2011, volendo in tal modo uniformare tutte le modalità di esecuzione delle operazioni subacquee da espletarsi nel Circondario Marittimo di Palermo. ART. 2 DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1. Operazione subacquea: qualsiasi attività che prevede l’impiego di sommozzatori (OTS) 2. Sommozzatore: persona in possesso “dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione” (Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200). 3. Attività lavorativa subacquea di basso fondale: qualsiasi tipo di operazione subacquea da svolgersi, a scopo non diportistico, da una batimetrica di 0 mt. e fino ad una batimetrica di – 50 mt. (meno/cinquanta), condotte utilizzando aria compressa per la respirazione ed eseguite da sommozzatori equipaggiati con ombelicale collegato direttamente alla superficie. Un sommozzatore deve essere considerato impegnato in attività lavorativa subacquea, dal momento in cui comincia la preparazione all’immersione e fino a quando egli non abbia fatto ritorno al luogo in superficie dove l’immersione ha avuto inizio. 4. Attività lavorativa subacquea di alto fondale: qualsiasi tipo di operazione subacquea da svolgersi, da una batimetrica superiore ai – 50 mt. (meno/cinquanta), con l’uso di impianti per alti fondali e camera di decompressione. 5. Emergenza: evento non programmato che mette in pericolo la salute e/o la sicurezza del sommozzatore durante l’operazione subacquea. 6. Diving Supervisor/ Preposto alla sicurezza (DS): un sommozzatore, o ex sommozzatore esperto, formalmente nominato, competente per le tecniche operative da impiegarsi, responsabile della conduzione e della sicurezza delle operazioni subacquee. 7. Sommozzatore in stand-by: sommozzatore qualificato adibito all’assistenza in caso di emergenza al sommozzatore in immersione, mantenendosi pronto all’intervento d’emergenza per tutta la durata dell’operazione subacquea. 8. Ombelicale: una combinazione di manichette e cavi (in grado di assicurare alimentazione di gas e respirazione e di connessione a voce a due vie, nonché eventualmente di acqua calda, in misura variabile a seconda del tipo e dello scopo dell’immersione), tale da consentire anche il recupero ed il sollevamento. 9. Unità di appoggio: nave/imbarcazione/natante regolarmente iscritto ad “uso conto proprio” e/o” al traffico” nei registri Navi minori e Galleggianti tenuti dall’Autorità Marittima, ovvero in registro equipollente di altro Stato estero dai quali si evinca la specifica destinazione d’uso, a seguito di accertamento tecnico da parte dell’ente di classificazione riconosciuto. 10. Report d’intervento: verbale riassuntivo dell’operazione subacquea da redigersi quotidianamente a cura del DS. 11. Lista di Controllo/Check List: pianificazione e verifica, con elenco dettagliato di tutte le fasi necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa subacquea in sicurezza. 12. Inshore diving; tutte le attività lavorative subacquee in prossimità della costa per effettuare lavori di ingegneria civile, in banchine, porti, fiumi, canali sotterranei, canali, laghi, stagni, serbatoi e vasche o piscine artificialmente costruiti; lavori connessi all’ambiente marino ed allevamenti ittici, che implicano il rigoroso rispetto delle norme su salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ma non comprende le immersioni: profonde oltre i -50 m. (meno cinquanta) o in connessione con impianti offshore e gasdotti, immersioni tecniche con utilizzo di campana chiusa o saturazione; immersioni effettuate dalle navi con l'impiego di posizionamento dinamico, immersioni per le quali esiste una qualifica che le riconduce alle immersioni previste per l’Offshore Diving 13. Offshore Diving tutte le attività lavorative subacquee in collegamento con gli impianti offshore, pozzi, gasdotti, immersioni tecniche con utilizzo di campana chiusa e tecniche di saturazione, immersioni effettuate dalle navi con l'impiego di posizionamento dinamico. 14. SCUBA: Tecnica di immersione condotta con sistema singolo ed autonomo di respirazione, costituito da erogatore a circuito aperto e bombola.
15. SSDE: Tecnica di immersione con gas respiratorio fornito dalla superficie. ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica a tutte le attività lavorative subacquee e iperbariche svolte a fini economici e industriali condotte nell’ambito del Circondario Marittimo di Palermo, in proprio, o per conto terzi, da sommozzatori /OTS, di cui all’art. 2 punto 2 dipendenti da imprese/ditte individuali legalmente costituite per la specifica attività, o se straniere internazionalmente riconosciute adatte a tali lavori. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività subacquee svolte: a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro; b) per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche oppure si svolgano a profondità superiori a -50 metri; c) agli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo di appartenenza. ART. 4 ASSICURAZIONE
Tutto il personale impiegato in operazioni subacquee dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare dall’esecuzione delle operazioni stesse. ART. 5 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
Chiunque intenda effettuare qualunque tipologia di attività lavorativa subacquea ha l’obbligo di chiedere l’autorizzazione formale a questa Autorità Marittima con apposita istanza in bollo presentata da parte della ditta con allegati alla stessa: 1) Tipologia dei lavori da effettuare; 2) Luogo, data e durata dei lavori; 3) nome del D.S; 4) nome degli OTS e dello Stand/by indicando a favore di ciascuno di essi il numero di iscrizione al locale registro dei Sommozzatori, ovvero allegando l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di sommozzatori presso il Circondario Marittimo di Palermo rilasciata dall’ufficio di iscrizione del sommozzatore ed allegando copia dei relativi libretti di ricognizione. 5) copia del certificato assicurativo di cui all’art. 4; 6) Dichiarazione di “inizio lavori” redatta dal D.S. 7) Dichiarazione da parte del Responsabile della Sicurezza sul luogo di lavoro della ditta richiedente di aver adempiuto a tutte le prescrizioni necessarie affinché l’attività da espletare avvenga secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento. Tale comunicazione formale dovrà essere presentata 48 ore prima a questa Autorità Marittima salvo comprovati casi di urgenza e/o necessità per ogni lavoro subacqueo da intraprendere, al fine di verificare l’inesistenza di vincoli ostativi e di consentire la pianificazione di eventuali ulteriori adempimenti, chiedendo, se ritenuto necessario, l’emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un’area di rispetto attorno al luogo dei lavori. A tale comunicazione, dovrà seguire una comunicazione via radio (VHF CH 16) o via telefono (091-6043110) alla s.o. di questa Capitaneria di Porto, alcuni minuti prima dell’inizio effettivo delle operazioni, per comunicare l’inizio delle stesse. Il medesimo obbligo di comunicazione permane anche per la fine delle operazioni subacquee.
ART. 6 OPERAZIONI SUBACQUEE
Le operazioni subacquee, devono essere pianificate, condotte ed eseguite con tutte le precauzioni necessarie alla tutela dell’incolumità e della sicurezza di tutto il personale impiegato nelle operazioni stesse, in particolare: a) Le operazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. I compiti assegnati a ciascun membro della squadra di lavoro devono essere commisurati alla maturata esperienza professionale per la lavorazione specifica che dovrà eseguirsi. b) Le operazioni subacquee devono esser eseguite assicurando la disponibilità di un’adeguata quantità di gas di respirazione ai sommozzatori per le lavorazioni che dovranno eseguirsi nonché, un’idonea riserva di gas di respirazione, pronta all’uso in caso di emergenza, sufficiente a garantire la risalita del sommozzatore e dello stand-by; c) L’uso dei segnali di identificazione dovrà essere adottato per tutta la durata delle operazioni subacquee; d) L’equipaggiamento e le attrezzature utilizzate durante le operazioni subacquee devono essere adatte allo scopo, mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione; e) Tutte le immersioni devono essere eseguite con sistema di protezione individuale dal freddo adeguato alle condizioni ambientali; f) Il turno di lavoro giornaliero non dovrà eccedere le 12 ore e dovrà essere seguito da un turno minimo di riposo di 12 ore; g) Il tempo di immersione non dovrà superare i tempi indicati nella tabella di cui al punto 5.4.2 della Norma UNI 11366 del giugno 2010 (ad ogni buon fine in allegato 3); h) L’addestramento base del personale non può avvenire durante l’esecuzione di attività lavorative subacquee; i) Le operazioni subacquee non possono essere effettuate con unità di appoggio in movimento, ovvero con propulsore in movimento; j) Le operazioni subacquee non devono essere effettuate qualora la velocità della corrente marina, o le condizioni meteo-marine, siano tali da costituire un pericolo per i sommozzatori in immersione; k) Le operazioni subacquee condotte in ore notturne sono vietate, salvo eventuali casi di necessità e/o urgenza, che saranno valutati dalla Capitaneria di Porto di Palermo; l) Durante le operazioni subacquee dovranno altresì essere rispettate tutte le norme in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza sul lavoro; m) Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore ai -12 (meno dodici) metri, per qualunque tipo di immersione subacquea, qualora non vi sia sul posto una camera iperbarica equipaggiata, deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo, anche navale o aereo, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all’uopo attrezzato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio, esso deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di 30 (trenta) minuti, un centro medico dotato di detta camera. La ditta che effettua i lavori subacquei, dovrà assicurarsi, preventivamente,della disponibilità e del funzionamento, del centro medico e della camera iperbarica, nel caso in cui si rendessero necessari interventi d’urgenza;
n) L’assicurazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal precedente art. 4;
o) La ditta che effettua le operazioni subacquee deve predisporre una apposita CHECK LIST, analoga a quella dell’allegato n.1. In essa devono essere riportate tutte le operazioni di controllo per l’effettuazione dei lavori in sicurezza, prima, durante e dopo le operazioni subacquee. Nella Check List devono essere esplicitati i seguenti punti: a. preparazione del cantiere b. montaggio stazioni di immersione c. controlli pre immersione su diver e stand by (da effettuare prima dell’ ingresso in acqua di ciascun sommozzatore) d. termine delle operazioni. La check list deve essere compilata per lo specifico lavoro svolto, deve riportare informazioni su: estremi delle assicurazioni stipulate per il personale; tipo di lavoro svolto; personale impegnato; località; data delle operazioni; inizio e fine delle operazioni subacquee; essa deve essere firmata dal DS incaricato. La check list deve essere conservata agli atti della Ditta/Impresa per un periodo non inferiore ad un anno ed essere esibita, a richiesta, agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima. p) I sommozzatori in immersione devono essere sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità; ciò può realizzarsi con l’uso di idonei caschi che consentano contemporaneamente la respirazione e il collegamento (come previsto al successivo articolo 9). q) Per le immersioni in alto fondale, ad una profondità superiore ai - 50 (meno cinquanta) metri, è obbligatorio l’uso di impianti per alti fondali e camera di decompressione. ART. 7 COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA
La seguente squadra operativa deve essere considerata minima. Particolari operazioni subacquee possono richiedere squadre numericamente e qualitativamente maggiorate. 1 Diving Supervisor/preposto alla sicurezza (DS) 2 Sommozzatore /Operatore Tecnico Subacqueo (OTS) 3 Sommozzatore in stand-by.
7.1 QUALIFICHE E RESPONSABILITÀ 7.1.1 Diving Supervisor/Preposto alla sicurezza (DS) Il DS sommozzatore o ex sommozzatore esperto, è formalmente nominato a mezzo comunicazione scritta da inoltrarsi a questa Autorità Marittima con congruo anticipo prima dell’inizio delle operazioni. Il DS deve assicurare assumendone la piena responsabilità: - Che le operazioni siano eseguite in conformità al presente regolamento e di qualsivoglia altra normativa emanata in materia; - Che le autovetture e gli equipaggiamenti utilizzati siano in regola e conformi alle norme vigenti; - Che ogni membro della squadra abbia accesso alla consultazione della normativa vigente che lo riguarda; - Che gli OTS impiegati nell’operazione subacquea siano competenti ed in grado di eseguire con successo le operazioni subacquee richieste; - Che ogni membro della squadra sia informato circa il programma lavori e, in corso d’opera, del suo stato d’avanzamento; - Assicurarsi che le comunicazioni tra OTS e la superficie siano efficienti; - Controllare prima dell’inizio delle operazioni subacquee le condizioni del cantiere di lavoro sospendendole, qualora il mutamento delle stesse rendesse consigliabile tale decisione, sulla base anche dell’apprezzamento della propria maturata esperienza professionale; - Provvedere a compilare la Check List per il lavoro specifico e quotidianamente il Report d’Intervento che dovranno essere conservati, per almeno un anno, agli atti della ditta operante e resi disponibili a questa Autorità Marittima qualora venissero richiesti per specifiche esigenze. 7.1.2 Sommozzatore (OTS) Tutti i sommozzatori partecipanti alle operazioni subacquee devono essere in possesso dell’iscrizione nel Registro dei Sommozzatori in Servizio Locale, di cui al Decreto dell’allora Ministero della Marina Mercantile del 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto da questa Capitaneria di Porto, ovvero in possesso del nulla osta a svolgere temporaneamente la propria attività nel Circondario marittimo di Palermo. Tutti i Sommozzatori (OTS) devono: - Prendere completa visione della normativa vigente in materia di operazioni ed attrezzature subacquee; - Seguire scrupolosamente le istruzioni del DS - Avere piena contezza del programma lavori e del relativo stato di avanzamento. 7.1.3 Sommozzatore in stand-by Il sommozzatore in stand-by deve essere in possesso dell’iscrizione nel Registro dei Sommozzatori in Servizio Locale, di cui al Decreto dell’allora Ministero della Marina Mercantile del 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto da questa Capitaneria di Porto, ovvero in possesso del nulla osta a svolgere temporaneamente la propria attività nel Circondario marittimo di Palermo. Il sommozzatore in stand-by deve: - Prendere completa visione della normativa vigente in materia di operazioni ed attrezzature subacquee; - Seguire scrupolosamente le istruzioni del DS - Avere piena contezza del programma lavori e del relativo stato di avanzamento - Mantenersi pronto all’intervento d’emergenza per tutta la durata dell’operazione subacquea; - L’operatore in stand-by può essere in SSDE o in SCUBA ART. 8 UNITA’ DI APPOGGIO
La nave/imbarcazione/natante, qualora impiegata in operazioni subacquee, dovrà essere iscritta “ad uso conto proprio” o al “traffico” ( a seconda delle specifiche previsioni normative) nei Registri Navi minori e Galleggianti tenuti dall’Autorità marittima, ovvero in un registro equipollente di altro stato giusta quanto previsto dalle norme vigenti in materia. L’unità dovrà, altresì, dotarsi di idonea certificazione di un Organismo di classifica riconosciuto, per le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui la stessa è destinata. Ex art. 25 comma 5 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472; nonché uniformarsi a quanto specificatamente previsto per la tipologia di unità nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 “ Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare” La bandiera “ALFA” del Codice Internazionale dei Segnali deve sempre essere esposta per tutta la durata delle operazioni subacquee.
ART. 9 REQUISITI PER ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTI
Il DS deve verificare che tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti utilizzati nelle operazioni subacquee siano in regola con le norme vigenti in materia, ed inoltre: a) Siano stati controllati, provati e ritenuti idonei all’uso ed in regola con le leggi vigenti b) Siano stati mantenuti secondo il piano di manutenzione previsto; c) Siano propriamente progettati, sufficientemente robusti e costruiti con materiale adatti all’uso; d) Siano standard e familiari ai sommozzatori che li devono utilizzare, e) Siano dotati dell’indicazione leggibile e ben marcata della profondità massima di esercizio; f) Siano dotati, per ciò che attiene l’equipaggiamento di immersione, di sistema di misurazione della profondità del sommozzatore controllabile dalla superficie; g) Ogni bombola di gas utilizzata nelle operazioni subacquee deve essere verniciata secondo il codice internazionale di identificazione dei gas contenuti; h) Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature singole o collettive, queste devono essere state preventivamente provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato. 9.1 Equipaggiamento di immersione L’equipaggiamento minimo utilizzato nelle operazioni subacquee deve esser composto di: - muta d’immersione (bagnata, stagna o ad acqua calda); - coltello; - pinne; - guanti; - casco rigido o maschera facciale (come descritto al successivo punto 9.3); - bombolino di emergenza (come descritto al successivo punto 9.5); - imbragatura di sicurezza (come descritto al successivo punto 9.4); - cintura di zavorra a sgancio rapido; - ombelicale a tre vie (come descritto al successivo punto 9.2).
9.2 Ombelicali/manichette del gas di respirazione Gli ombelicali utilizzati nelle operazioni subacquee devono essere composti dai seguenti elementi: - manichetta del gas di respirazione; - cavo comunicazioni; - pneumo.
Gli ombelicali/manichette del gas di respirazione devono, altresì, rispettare le seguenti caratteristiche: - avere una pressione di esercizio maggiore o uguale a) la massima pressione di esercizio del sistema di erogazione; b) la pressione fornita dal sistema di erogazione e la massima profondità di lavoro più 700 KPa (7 BAR); - avere una pressione di rottura quattro volte superiore a quella di lavoro; - avere connettori che: a) siano realizzati in materiale resistente alla corrosione, agli urti ed allo sfregamento; b) abbiano un valore di pressione di esercizio almeno uguale a quello della manichetta alla quale sono collegati; - essere resistente alle strozzature accidentali.
9.3 Caschi e maschere facciali I Caschi e le maschere facciali utilizzati nelle operazioni subacquee devono: - essere dotati di valvola di non ritorno al punto di collegamento tra casco/mascherone ed ombelicale che agisca con immediatezza ed efficacia; - essere dotati di valvola di scarico (o sistema di recupero gas); - essere dotati di un sistema di comunicazione a due vie tra sommozzatore e personale in superficie; - ventilare almeno 125 litri al minuto (per pressione assoluta) a qualsiasi quota venga impiegato; - essere in grado di mantenere la pressione parziale di anidrite carbonica (CO2) inspirata dal sommozzatore sotto il valore di 20 mBar, quando quest’ultimo produce una quantità di CO2 espirata pari a 1,6 litri al minuto.
9.4 Imbragatura di sicurezza Le imbragature di sicurezza utilizzate nelle operazioni subacquee devono avere un punto di forza al quale viene collegato l’ombelicale, inoltre devono: - distribuire uniformemente la forza di trazione dell’ombelicale sul corpo del sommozzatore; - prevenire strattoni al casco o al mascherone facciale. 9.5 Bombolino di emergenza Ogni sommozzatore dovrà essere dotato di un bombolino di emergenza contenente gas di respirazione sufficiente per: - raggiungere la superficie; - ovvero, raggiungere un’altra fonte contenente gas di respirazione; - ovvero, essere raggiunto da un sommozzatore in stand-by attrezzato con un’altra fonte di gas di respirazione. 9.6 Gas di respirazione Il gas di respirazione utilizzato nelle operazioni subacquee deve essere alla profondità ed ai tempi richiesti dalle operazioni e dovrà rispettare i seguenti parametri: - non dovrà contenere più di 10 parti per milione di monossido di carbonio, metano ed acetilene; - non dovrà contenere più di 500 parti per milione per volume di anidrite carbonica; - non dovrà contenere più di 20 milligrammi di olio per metro cubo a 15°C e 100 KPA (1 BAR); - non dovrà avere un odore sgradevole o nauseante; - dovrà contenere una percentuale di ossigeno non inferiore al 19,5% o superiore al 22%. ART.10 ESCLUSIONI / DEROGHE
Fatto salvo l’obbligo di comunicazione di cui all’ultimo comma del precedente art. 5 sono escluse/derogate dall’applicazione del presente regolamento le operazioni subacquee eseguite da enti/Comandi militari, Forze di Polizia, Corpi Armati dello stato e Vigili del Fuoco. Eventuali deroghe potranno essere altresì disposte esclusivamente dall’Autorità Marittima, valutate le circostanze del caso, con riguardo alle operazioni subacquee eseguite per finalità connesse alla ricerca e salvataggio della vita umana in mare sotto il proprio diretto coordinamento. ART.11 DIVIETI
E’ vietata l’effettuazione di qualsivoglia attività lavorativa subacquea da parte di soggetti diversi da quelli individuati ai precedenti articoli.
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ALLEGATO 18
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ALLEGATO 19
NOTES - IMPORTANT : PLEASE READ BEFORE STARTING TO COMPLETE THIS APPLICATION
1. When completed this form will be treated as confidential by the Advisory Board , Administration, Auditors and any other authorised person(s).
2. It MUST be read in conjunction with the Guidance Notes in Appendix B2
3. It is designed to be completed on computer (Not by hand) by extending the sections and subsections, or attaching the necessary information and referencing it to them. Where there are tables they should be extended as necessary in the same format.
The form may be downloaded from the Association’s Website www.idsaworldwide.org and is also available on CD from the Administrator at info@idsaworldwide.org
4. It is strongly recommended that the school creates its own Company Training Manual containing Programmes, all procedures and other relevant material.
The Training Manual and all accompanying documentation to this form must be written or translated into English. Relevant parts of Brochures or other similar material should also be translated if necessary. If this application form with its accompanying documentation is not suitable for transmission by E Mail, it should be forwarded by secure post, Courier or other suitable means.
5. If this is the first application which has been made, the form need only be completed for the modules it is proposed to teach. If a School is already accepted to teach, for example Modules A & B, and wishes to teach module C, only the sections which are concerned with Module C need be completed
6. Wherever possible and especially when a description of equipment or facilities is required, digital photographs should be used.
7. If clarification or further information is required, contact the Administrator by E Mail at info@idsaworldwide.org.
Contents
1. GENERAL
1.1 Administrative Details 1.2 Mission Statement 1.3 Modules Requested 1.4 Annual Programme 1.5 Other Approvals 1.6 Insurance 1.7 Students : Domestic Arrangements 1.8 Supporting staff
2. DIVER TRAINING FACILITIES
2.1 Site Description 2.2 Diving Platforms 2.3 Training Programmes 2.4 Instructors 2.5 Instructional Staff Training 2.6 Classrooms 2.7 Training Aids
3. PROCEDURES
3.1 Administrative
3.1.1 Student Records 3.1.2 Student Assessments 3.1.3 Complaints
3.2 Operational 3.3 Safety & Emergency
4. PLANT & EQUIPMENT
4.1 Maintenance Staff 4.2 Diving & Safety Equipment 4.3 Plant 4.4 Maintenance
5 ADDITIONAL COMMENT
1. GENERAL
1.1 ADMINISTRATIVE DETAILS
1.1.2. Name of Owners
1.1.3 Type of Funding
For example Private, Non Profit, Military or other.
1.1.4 Name of the Person Directly Responsible for the Management of the School.
1.2 MISSION STATEMENT
1.3 IDSA MODULES REQUESTED (Tick as necessary)
1.4 ANNUAL PROGRAMME
Assuming that your audit is satisfactory, attach details of your proposed training schedule for a year from the date of this application.
1.5. OTHER APPROVALS
If you are already approved to teach Commercial/Industrial Diving Standards by a Formal Government or Industrial Organisation, please enclose a complete set of the documentation which gives this approval, including the Conditions of Acceptance.
1.6 INSURANCE
Give details of the Insurance Policies held, and confirm that they meet the requirements of National Legislation.
1.7 DOMESTIC ARRANGEMENTS
Give details of the arrangements made for feeding and accommodating your students.
1.8 SUPPORTING STAFF
A list of all supporting staff Secretarial, Boatmen etc, other than Instructors (see Section 2.3) and maintainers (see Section 4.3.2)
2 DIVER TRAINING FACILITIES
2.1 SITE DESCRIPTION -
Including Diving Areas and Shore Diving Stations. Attach sketch maps, plans etc to the end of this application as Appendices
2.2 DIVING PLATFORMS : Boats, Small Craft, Barges and Pontoons
They may be either owned or hired.
Do they conform to the relevant Local and/or National Regulations : YES/NO
If NO explain what steps have been taken to ensure that the vessel(s) safe and seaworthy.
2.3. TRAINING PROGRAMMES
2.3.1 Outline Details of all Courses Taught
2.3.2 Modules
Will the IDSA modules selected be taught :
2.3.3 Detailed Programmes
Attached detailed training programmes.
2.4. INSTRUCTORS
Please list the names of your Instructors and their qualifications in this table, and attach their CV’s at the end of this document as Appendices. All Instructors, Full or Part Time should be listed.
2.5 INSTRUCTIONAL STAFF TRAINING
Give details of the instructional staff training carried out in the year before the date of this application, and any planned for the year after.
2.6 CLASSROOMS
Give details of the classrooms, i.e. the number they will seat and the standard and/or specialist training aids they contain.
2.7 TRAINING AIDS
Give details of :
· The Manual and/or Handouts plus any other materials which will be issued to students · Training Aids available other than those fitted in the Classroom(s) - for example Resuscitation Manikins/Dummies.
3. PROCEDURES
3.1 ADMINISTRATIVE
Describe the Procedures used for :
3.1.1 Student Records
3.1.2 Students Assessment
3.1.3 Dealing with complaints
3.2 OPERATIONAL
3.3 SAFETY & EMERGENCY
Attach copies of the Procedures which provide guidance to Instructors and other relevant members of staff for the action to be taken in case of an emergency.
4 PLANT and EQUIPMENT
4.1 MAINTENANCE STAFF
4.2 DIVING AND SAFETY EQUIPMENT
The equipment listed is the minimum considered necessary for each module.
4.2.1 General
4.2.2 Module B
Indicate the number you hold and where appropriate a brief description of the following:
4.2.2 Module B (Continued)
4.2.3 Module C
4.2.3 Module C (Continued)
4.2.4 Module D
4.2.5 Module E
4.2.5 Module E (Continued)
4.2.6 Additional Equipment
4.3 PLANT
List the HP Compressors, LP compressors, Generators, Tool compressors, Hydraulic power Packs etc NOT associated with specific Dive Stations.
4.4 MAINTENANCE
4.4.2 Please give the reference numbers of the National Regulations (Diving or otherwise) which cover the maintenance and testing of your diving equipment
4.4.3 Attach examples of :
· A page from your Maintenance schedule - See example at Annexe D · A defect or work sheet
4.4.4 What Air Purity Test Equipment is used ?
4.4.5 What Air Purity Standard is used ?
Note : If there is no National Air Purity Standard, British Standard EN12021should be used, which is :
5. ADDITIONAL COMMENT
Describe any operation, facility or other detail not covered in the preceding sections
6. ACCEPTANCE
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ALLEGATO 20
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ALLEGATO 21
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ALLEGATO 22
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