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24-01-07

 

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

Commissione V (BILANCIO E TESORO)

Giovedì 5 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore bilancio, con riferimento all'articolo 1, rappresenta come la disposizione di cui al comma 2 abbia natura programmatica e, facendo espresso riferimento alle competenze istituzionali, non dovrebbe determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tal fine, pur potendosi ipotizzare di una clausola di invarianza degli oneri si renderebbe necessaria una relazione tecnica che dimostri la non sussistenza di nuovi o maggiori oneri. Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito agli articoli 5 e 8, relativi, rispettivamente al registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali ed al registro delle imprese subacquee, nel condividere le osservazioni del relatore, ritiene necessaria una relazione tecnica che dia dimostrazione dell'invarianza degli oneri prevista per l'istituzione di entrambi i registri. Per quanto concerne, poi, in particolare, il meccanismo di cui al comma 6 dell'articolo 8, precisa che la disposizione andrebbe riformulata indicando un termine entro il quale adottare il decreto recante le modalità ed i criteri di determinazione delle tariffe per l'effettuazione dei controlli periodici. Rinvia, in ogni caso, ai chiarimenti che potrà fornire l'amministrazione competente. Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito all'articolo 6, comma 1, lettera d), relativo ai requisiti richiesti per la iscrizione del registro degli operatori, rinvia per i necessari chiarimenti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per quanto di competenza, ritiene che, qualora vi sia conferma che le relative attività per il rilascio sono già svolte a legislazione vigente, andrebbe inserita apposita clausola che assicuri che le attività di certificazione e di accreditamento rientrano tra quelle che le amministrazioni interessate svolgono nell'ambito delle competenze istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche in tale caso ritiene necessaria apposita relazione tecnica che dimostri la non sussistenza di nuovi o maggiori oneri. Con riferimento all'articolo 7, che prevede l'istituzione, al comma 4, di una commissione presso il compartimento marittimo, condividendo le valutazioni del relatore, nel merito, ribadisce che la norma risulta in contrasto con le disposizioni vigenti ed in particolare con quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, volto ad evitare la proliferazione di nuovi organismi; orientamento, peraltro, confermato dalle disposizioni di cui agli articoli 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Da ultimo, osserva che le vigenti disposizioni in materia sono improntate al raggiungimento della generale soppressione degli organismi fino al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni. Suggerisce in ogni caso, di inserire una clausola di invarianza contenente eventualmente la precisazione che ai componenti la commissione non spetta alcun compenso. Con riferimento all'articolo 9, che istituisce il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici e prevede la presentazione dello stesso, per il rinnovo, al compartimento marittimo al fine di effettuare ogni anno gli esami di idoneità psico-fisica, rileva che i necessari chiarimenti potranno essere forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto di competenza, ritiene necessario acquisire l'assicurazione che l'attività di verifica delle idoneità rientra fra i compiti svolti dai compartimenti marittimi nell'ambito delle competenze istituzionali e mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 16, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello stesso Dicastero, nonché, al comma 2, la facoltà per il Comitato di avvalersi di esperti nel settore dei lavori subacquei, condivide le osservazioni formulate dal relatore, atteso che la maggiore spesa derivante dai compensi da corrispondere ai componenti del predetto Comitato, nonché l'avvalimento da parte dello stesso di esperti, risultano difficilmente contenibile nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, attesa la vigente dotazione determinata su esigenze minimali. Nel merito, rinvia a quanto detto con riferimento all'articolo 7 e ribadisce la necessità di apposita relazione tecnica. Riguardo all'articolo 19, che prevede, al comma 2-bis, la possibilità che i corsi finalizzati al rilascio del brevetto subacqueo siano impartiti dagli assessorati regionali, concorda con quanto rappresentato dal relatore e sottolinea come la facoltà, per le regioni, possa considerarsi priva di effetti finanziari soltanto se subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
Con riferimento all'articolo 23, che prevede, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche per l'addestramento alle attività subacquee, nel condividere quanto osservato dal relatore sulle modalità di attuazione, ribadisce che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri e rechi idonea copertura finanziaria, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, appare opportuno modificare il comma 1, con un'opportuna clausola di invarianza.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, propone alla Commissione, alla luce di quanto illustrato dal rappresentante del Governo, di chiedere una relazione tecnica al Governo.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.