Commissione V (BILANCIO E TESORO)
Giovedì 5 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo
GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le
finanze Alberto Giorgetti.
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai
sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del
1978).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 4 novembre 2009.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione ai chiarimenti
richiesti dal relatore bilancio, con riferimento all'articolo 1,
rappresenta come la disposizione di cui al comma 2 abbia natura
programmatica e, facendo espresso riferimento alle competenze
istituzionali, non dovrebbe determinare oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica. A tal fine, pur potendosi ipotizzare di una clausola di
invarianza degli oneri si renderebbe necessaria una relazione tecnica
che dimostri la non sussistenza di nuovi o maggiori oneri. Con
riferimento ai chiarimenti richiesti in merito agli articoli 5 e 8,
relativi, rispettivamente al registro degli operatori subacquei ed
iperbarici professionali ed al registro delle imprese subacquee, nel
condividere le osservazioni del relatore, ritiene necessaria una
relazione tecnica che dia dimostrazione dell'invarianza degli oneri
prevista per l'istituzione di entrambi i registri. Per quanto concerne,
poi, in particolare, il meccanismo di cui al comma 6 dell'articolo 8,
precisa che la disposizione andrebbe riformulata indicando un termine
entro il quale adottare il decreto recante le modalità ed i criteri di
determinazione delle tariffe per l'effettuazione dei controlli
periodici. Rinvia, in ogni caso, ai chiarimenti che potrà fornire
l'amministrazione competente. Con riferimento ai chiarimenti richiesti
in merito all'articolo 6, comma 1, lettera d), relativo ai
requisiti richiesti per la iscrizione del registro degli operatori,
rinvia per i necessari chiarimenti al Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali. Per quanto di competenza, ritiene che,
qualora vi sia conferma che le relative attività per il rilascio sono
già svolte a legislazione vigente, andrebbe inserita apposita clausola
che assicuri che le attività di certificazione e di accreditamento
rientrano tra quelle che le amministrazioni interessate svolgono
nell'ambito delle competenze istituzionali, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche in
tale caso ritiene necessaria apposita relazione tecnica che dimostri la
non sussistenza di nuovi o maggiori oneri. Con riferimento all'articolo
7, che prevede l'istituzione, al comma 4, di una commissione presso il
compartimento marittimo, condividendo le valutazioni del relatore, nel
merito, ribadisce che la norma risulta in contrasto con le disposizioni
vigenti ed in particolare con quanto previsto dall'articolo 29 del
decreto-legge n. 223 del 2006, volto ad evitare la proliferazione di
nuovi organismi; orientamento, peraltro, confermato dalle disposizioni
di cui agli articoli 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Da
ultimo, osserva che le vigenti disposizioni in materia sono improntate
al raggiungimento della generale soppressione degli organismi fino al
definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle
istituzionali delle amministrazioni. Suggerisce in ogni caso, di
inserire una clausola di invarianza contenente eventualmente la
precisazione che ai componenti la commissione non spetta alcun compenso.
Con riferimento all'articolo 9, che istituisce il libretto personale
degli operatori subacquei e iperbarici e prevede la presentazione dello
stesso, per il rinnovo, al compartimento marittimo al fine di effettuare
ogni anno gli esami di idoneità psico-fisica, rileva che i necessari
chiarimenti potranno essere forniti dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Per quanto di competenza, ritiene necessario acquisire
l'assicurazione che l'attività di verifica delle idoneità rientra fra i
compiti svolti dai compartimenti marittimi nell'ambito delle competenze
istituzionali e mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già
disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 16, che
prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di un Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio dello stesso Dicastero, nonché, al
comma 2, la facoltà per il Comitato di avvalersi di esperti nel settore
dei lavori subacquei, condivide le osservazioni formulate dal relatore,
atteso che la maggiore spesa derivante dai compensi da corrispondere ai
componenti del predetto Comitato, nonché l'avvalimento da parte dello
stesso di esperti, risultano difficilmente contenibile nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, attesa la vigente dotazione
determinata su esigenze minimali. Nel merito, rinvia a quanto detto con
riferimento all'articolo 7 e ribadisce la necessità di apposita
relazione tecnica. Riguardo all'articolo 19, che prevede, al comma 2-bis,
la possibilità che i corsi finalizzati al rilascio del brevetto
subacqueo siano impartiti dagli assessorati regionali, concorda con
quanto rappresentato dal relatore e sottolinea come la facoltà, per le
regioni, possa considerarsi priva di effetti finanziari soltanto se
subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
Con riferimento all'articolo 23, che prevede, presso il Ministero dello
sviluppo economico, l'istituzione dell'elenco nazionale delle
organizzazioni didattiche per l'addestramento alle attività subacquee,
nel condividere quanto osservato dal relatore sulle modalità di
attuazione, ribadisce che, in assenza di una relazione tecnica che
quantifichi gli oneri e rechi idonea copertura finanziaria, al fine di
evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato, appare opportuno modificare il comma 1, con un'opportuna clausola
di invarianza.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore,
propone alla Commissione, alla luce di quanto illustrato dal
rappresentante del Governo, di chiedere una relazione tecnica al
Governo.
La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione
di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-ter,
comma 3, della legge n. 468 del 1978.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia, quindi, il seguito
dell'esame ad altra seduta.