Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
Commissione I (AFFARI
COSTITUZIONALI)
Martedì 3 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Jole
SANTELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno
Michelino Davico.
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni
e osservazioni).
Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta
del 21 ottobre.
Raffaele VOLPI (LNP), relatore, formula una proposta di parere
favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 7).
Doris LO MORO (PD) chiede un chiarimento sulla condizione n. 4 della
proposta di parere, che sembrerebbe esorbitare da una pura valutazione
di costituzionalità del provvedimento.
Isabella BERTOLINI, presidente, chiarisce che la condizione è
volta ad assicurare la coerenza interna del testo in esame e che la
corretta formulazione dei testi legislativi costituisce un profilo di
competenza della Commissione affari costituzionali. In particolare, la
condizione n. 4 trae spunto dalla considerazione che all'articolo 24 del
testo in esame si fa riferimento ad Agenzie e Federazioni delle quali
non viene, nel resto del testo, chiarita la natura ed il ruolo.
Nessuno altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta
di parere del relatore.
ALLEGATO 7
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (nuovo testo
unificato C. 344 Bellotti e abb.)
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344
Bellotti e abbinate, recante «Disciplina delle attività subacquee e
iperbariche»,
considerato, da un lato, che:
il provvedimento reca una disciplina articolata che riguarda materie
riconducibili alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni di
cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali
«professioni», «tutela e sicurezza del lavoro» e «tutela della salute»,
in relazione alle quali, come dichiarato dall'articolo 1 del testo in
esame, sono stabilite disposizioni di principio, restando invece nella
competenza delle regioni la disciplina di aspetti che presentano
specifico collegamento con la realtà regionale; d'altronde va
specificato che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, la
potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle
«professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione
delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti,
è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato,
rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli
aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà
regionale;
dal testo emergono anche profili riconducibili a materie per le quali
esigenze di uniforme tutela di interessi unitari, come la tutela della
concorrenza, richiedono un intervento normativo da parte dello Stato;
il medesimo testo reca, all'articolo 1, un riferimento alla materia dei
servizi ricreativo-turistici, la cui disciplina è riconducibile alla
competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo
117, quarto comma, della Costituzione;
del resto, disposizioni quali quelle contenute negli articoli 21, 22 e
23 - che, nella logica dell'articolo 1, dovrebbero attenere ai servizi
ricreativo-turistici - appaiono riconducibili piuttosto ad interessi di
carattere unitario, ascrivibili sia a materie di competenza esclusiva,
quali la tutela della concorrenza (nel cui quadro possono iscriversi i
requisiti richiesti alle lettere a) e b) degli articoli 21 e 22,
nonché l'intero articolo 23), sia a materie di competenza concorrente,
quali la tutela della salute e della sicurezza del lavoro (cui possono
essere ricondotti, per la restante parte, i citati articoli 21 e 22,
nonché, nella sua totalità, il medesimo articolo 23);
conseguentemente, alla luce di tutti i precedenti rilievi appare
necessaria un'ulteriore riflessione sul testo in sede di merito, al fine
di pervenire ad un più chiaro assetto delle competenze regionali e
statali coinvolte nella disciplina del settore delle attività subacquee
e iperbariche in conformità ai principi costituzionali e agli
orientamenti giurisprudenziali citati;
rilevato, inoltre, che:
il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 prevede che siano fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinarie e delle
province autonome in materia di attività subacquee e iperbariche svolte
a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti,
appare opportuno chiarire la finalità della suddetta disposizione, con
particolare riguardo al richiamo agli statuti regionali che non
prevedono disposizioni relative alle attività subacquee ed iperbariche,
si ravvisa, inoltre, l'esigenza di valutare le disposizioni di cui agli
articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1, alla luce del principio
di territorialità della legge, per il quale non è consentito alla legge
esplicare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla
sovranità nazionale,
appare, altresì, opportuno definire con maggiore precisione - agli
articoli 2 e 3 - la nozione di «lavori subacquei e iperbarici», tenendo
conto del principio di determinatezza della fattispecie penale
ricavabile dall'articolo 25 della Costituzione, atteso che il
provvedimento reca sanzioni penali per chi trasgredisca le norme ivi
previste in materia di lavori subacquei e iperbarici;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, e all'articolo 23, comma 1,
primo periodo, si sopprima il riferimento ai servizi di carattere
turistico-ricreativo, in quanto nessun principio può essere stabilito in
una materia di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi
dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; all'articolo 19,
comma 1, si sopprima inoltre il primo periodo, in quanto sono non
ravvisabili esigenze unitarie giustificatrici di intervento legislativo
statale;
2) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si chiarisca la portata del
richiamo agli statuti regionali, trattandosi di fonti che potrebbero non
prevedere disposizioni in materia di attività subacquee ed iperbariche;
3) all'articolo 24, dove si fa menzione della «autorizzazione
all'esercizio ottenuta ai sensi della presente legge», si chiarisca
quale deve essere la disciplina di riferimento, soprattutto sotto il
profilo delle competenze, ai fini dell'attività di autorizzazione
richiamata, tenuto conto che nell'articolo 23, dove è previsto l'elenco
nazionale delle organizzazioni didattiche, non si fa alcun riferimento
espresso all'attività autorizzatoria;
4) all'articolo 26, secondo periodo, si sostituiscano le parole «Agenzie
e Federazioni» con la parola «organizzazioni»;
e con le seguenti osservazioni:
a) in merito all'articolo l, comma 1, secondo periodo, si valuti
che la salvaguardia delle competenze delle regioni ivi stabilita non
comporta salvaguardia degli effetti della legislazione regionale
eventualmente già emanata, qualora essa non sia conforme ai principi
stabiliti dal provvedimento, non rechi, rispetto a essi, norme di
dettaglio e, infine, costituisca ripetizione di disposizioni contenute
nel provvedimento stesso, poiché, secondo costante orientamento della
Corte costituzionale, da ultimo ribadito con la sentenza n. 271 del
2009, alla legislazione regionale non è consentito ripetere quanto già
stabilito in legge statale;
b) agli articoli 2 e 3, si segnala l'esigenza di definire con
maggiore precisione la nozione di «lavori subacquei e iperbarici,
tenendo conto del principio di determinatezza della fattispecie penale
di cui all'articolo 25 della Costituzione», considerata la previsione di
sanzioni penali contenuta nell'articolo 15;
c) appare opportuno che la Commissione di merito riconsideri le
disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1,
tenendo conto del principio di territorialità della legge, cui non è
consentito esplicare, in via generale, effetti in territori non soggetti
alla sovranità nazionale;
d) all'articolo 13 appare opportuno chiarire che la limitazione
ivi prevista per gli operatori tecnici subacquei (OTS) e gli operatori
tecnici iperbarici (OTI) allo svolgimento di attività diverse riguarda
solo le attività subacquee e iperbariche;
e) all'articolo 19, comma 1, terzo periodo, appare opportuno
chiarire, ai fini dell'esclusione dall'applicazione delle disposizioni
ivi previste delle attività subacquee di tipo agonistico e di quelle
indirizzate alle persone disabili, quale sia la normativa cui dovranno
far riferimento le organizzazioni operanti in tali settori;
f) all'articolo 23, comma 2, si valuti l'opportunità di collocare
diversamente nel testo la disposizione relativa al brevetto come
prerequisito per incarichi e arruolamenti nell'ambito delle forze armate
e di polizia.
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