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24-01-07

 

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

Commissione I (AFFARI COSTITUZIONALI)

Martedì 3 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

 

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 7).

Doris LO MORO (PD) chiede un chiarimento sulla condizione n. 4 della proposta di parere, che sembrerebbe esorbitare da una pura valutazione di costituzionalità del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, chiarisce che la condizione è volta ad assicurare la coerenza interna del testo in esame e che la corretta formulazione dei testi legislativi costituisce un profilo di competenza della Commissione affari costituzionali. In particolare, la condizione n. 4 trae spunto dalla considerazione che all'articolo 24 del testo in esame si fa riferimento ad Agenzie e Federazioni delle quali non viene, nel resto del testo, chiarita la natura ed il ruolo.
Nessuno altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

 


ALLEGATO 7

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.)

PARERE APPROVATO

 

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 Bellotti e abbinate, recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche»,
considerato, da un lato, che:
il provvedimento reca una disciplina articolata che riguarda materie riconducibili alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali «professioni», «tutela e sicurezza del lavoro» e «tutela della salute», in relazione alle quali, come dichiarato dall'articolo 1 del testo in esame, sono stabilite disposizioni di principio, restando invece nella competenza delle regioni la disciplina di aspetti che presentano specifico collegamento con la realtà regionale; d'altronde va specificato che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;
dal testo emergono anche profili riconducibili a materie per le quali esigenze di uniforme tutela di interessi unitari, come la tutela della concorrenza, richiedono un intervento normativo da parte dello Stato;
il medesimo testo reca, all'articolo 1, un riferimento alla materia dei servizi ricreativo-turistici, la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
del resto, disposizioni quali quelle contenute negli articoli 21, 22 e 23 - che, nella logica dell'articolo 1, dovrebbero attenere ai servizi ricreativo-turistici - appaiono riconducibili piuttosto ad interessi di carattere unitario, ascrivibili sia a materie di competenza esclusiva, quali la tutela della concorrenza (nel cui quadro possono iscriversi i requisiti richiesti alle lettere a) e b) degli articoli 21 e 22, nonché l'intero articolo 23), sia a materie di competenza concorrente, quali la tutela della salute e della sicurezza del lavoro (cui possono essere ricondotti, per la restante parte, i citati articoli 21 e 22, nonché, nella sua totalità, il medesimo articolo 23);
conseguentemente, alla luce di tutti i precedenti rilievi appare necessaria un'ulteriore riflessione sul testo in sede di merito, al fine di pervenire ad un più chiaro assetto delle competenze regionali e statali coinvolte nella disciplina del settore delle attività subacquee e iperbariche in conformità ai principi costituzionali e agli orientamenti giurisprudenziali citati;
rilevato, inoltre, che:
il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 prevede che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinarie e delle province autonome in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti,
appare opportuno chiarire la finalità della suddetta disposizione, con particolare riguardo al richiamo agli statuti regionali che non prevedono disposizioni relative alle attività subacquee ed iperbariche,
si ravvisa, inoltre, l'esigenza di valutare le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1, alla luce del principio di territorialità della legge, per il quale non è consentito alla legge esplicare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale,
appare, altresì, opportuno definire con maggiore precisione - agli articoli 2 e 3 - la nozione di «lavori subacquei e iperbarici», tenendo conto del principio di determinatezza della fattispecie penale ricavabile dall'articolo 25 della Costituzione, atteso che il provvedimento reca sanzioni penali per chi trasgredisca le norme ivi previste in materia di lavori subacquei e iperbarici;
esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, e all'articolo 23, comma 1, primo periodo, si sopprima il riferimento ai servizi di carattere turistico-ricreativo, in quanto nessun principio può essere stabilito in una materia di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; all'articolo 19, comma 1, si sopprima inoltre il primo periodo, in quanto sono non ravvisabili esigenze unitarie giustificatrici di intervento legislativo statale;
2) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si chiarisca la portata del richiamo agli statuti regionali, trattandosi di fonti che potrebbero non prevedere disposizioni in materia di attività subacquee ed iperbariche;
3) all'articolo 24, dove si fa menzione della «autorizzazione all'esercizio ottenuta ai sensi della presente legge», si chiarisca quale deve essere la disciplina di riferimento, soprattutto sotto il profilo delle competenze, ai fini dell'attività di autorizzazione richiamata, tenuto conto che nell'articolo 23, dove è previsto l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche, non si fa alcun riferimento espresso all'attività autorizzatoria;
4) all'articolo 26, secondo periodo, si sostituiscano le parole «Agenzie e Federazioni» con la parola «organizzazioni»;
e con le seguenti osservazioni:
a) in merito all'articolo l, comma 1, secondo periodo, si valuti che la salvaguardia delle competenze delle regioni ivi stabilita non comporta salvaguardia degli effetti della legislazione regionale eventualmente già emanata, qualora essa non sia conforme ai principi stabiliti dal provvedimento, non rechi, rispetto a essi, norme di dettaglio e, infine, costituisca ripetizione di disposizioni contenute nel provvedimento stesso, poiché, secondo costante orientamento della Corte costituzionale, da ultimo ribadito con la sentenza n. 271 del 2009, alla legislazione regionale non è consentito ripetere quanto già stabilito in legge statale;
b) agli articoli 2 e 3, si segnala l'esigenza di definire con maggiore precisione la nozione di «lavori subacquei e iperbarici, tenendo conto del principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione», considerata la previsione di sanzioni penali contenuta nell'articolo 15;
c) appare opportuno che la Commissione di merito riconsideri le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 8, comma 4, e 20, comma 1, tenendo conto del principio di territorialità della legge, cui non è consentito esplicare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale;
d) all'articolo 13 appare opportuno chiarire che la limitazione ivi prevista per gli operatori tecnici subacquei (OTS) e gli operatori tecnici iperbarici (OTI) allo svolgimento di attività diverse riguarda solo le attività subacquee e iperbariche;
e) all'articolo 19, comma 1, terzo periodo, appare opportuno chiarire, ai fini dell'esclusione dall'applicazione delle disposizioni ivi previste delle attività subacquee di tipo agonistico e di quelle indirizzate alle persone disabili, quale sia la normativa cui dovranno far riferimento le organizzazioni operanti in tali settori;
f) all'articolo 23, comma 2, si valuti l'opportunità di collocare diversamente nel testo la disposizione relativa al brevetto come prerequisito per incarichi e arruolamenti nell'ambito delle forze armate e di polizia.