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24-01-07

 

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

Commissione V (BILANCIO E TESORO)

Mercoledì 28 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, segnalando che il testo unificato approvato dalla XI Commissione reca la disciplina delle attività subacquee ed iperbariche. Al riguardo, ricorda che la normativa attualmente vigente regolamenta solo alcuni profili professionali, quali, ad esempio, pescatori subacquei professionisti, palombari e sommozzatori in servizio locale, in relazione ai quali sono previsti specifici requisiti burocratici, formativi e sanitari.
Per quanto di competenza della Commissione bilancio, nel rilevare che il testo non è corredato di relazione tecnica, evidenzia che l'articolo 1 prevede, prevede, tra l'altro, che lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture e l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi. Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento sulle modalità di attuazione delle disposizioni in esame, che appaiono configurare obblighi in capo allo Stato e alle regioni, al fine di escludere effetti a carico della finanza pubblica. Con riferimento agli articoli 5 e 8, che prevedono l'istituzione del registro degli operatori e registro delle imprese subacquee, valuta in primo luogo opportuno che il Governo espliciti le modalità attraverso le quali si intenda garantire l'invarianza degli oneri con riferimento alla istituzione e alla tenuta del registro degli operatori di cui all'articolo 5. Per quanto attiene al registro delle imprese previsto dall'articolo 8, osserva che non è chiaro se il finanziamento del medesimo sia totalmente a valere sul gettito dei diritti di iscrizione ovvero se concorrono a tale finanziamento anche stanziamenti di bilancio. Anche in questo caso andrebbero, a suo avviso, meglio precisate le modalità volte ad assicurare l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 5, comma 1, rileva preliminarmente che il compartimento marittimo è l'ambito di competenza delle capitanerie di porto, uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, osservando che la disposizione, nel richiamare gli ordinari stanziamenti di bilancio, non esplicita l'amministrazione di riferimento. Giudica, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito a quali siano gli stanziamenti di bilancio ai quali occorre fare riferimento, eventualmente modificando la norma in tal senso, e alla effettiva possibilità che all'istituzione e alla tenuta del registro si possa far fronte con risorse già previste a legislazione vigente. Per quanto attiene all'articolo 8, osserva che la norma prevede, al comma 1, l'istituzione, presso ciascun compartimento marittimo, del registro delle imprese subacquee e, in una apposita sezione, dei centri per la formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 6 inoltre dispone che per la tenuta del suddetto registro e per l'effettuazione dei controlli periodici le predette imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi competenti un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, rileva che anche in tali disposizioni, come per l'articolo 5, non è esplicitata l'amministrazione a cui occorre fare riferimento per l'imputazione degli stanziamenti di bilancio. Rileva, altresì, che la previsione di cui al comma 1, in base alla quale il registro è istituito nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potrebbe essere in contraddizione con quanto disposto dal comma 6, che dispone l'integrale copertura del costo del servizio reso dal registro mediante la corresponsione di un diritto di iscrizione annuale a carico delle imprese interessate, qualora il costo del servizio comprendesse anche l'istituzione del citato registro. Dal punto di vista formale, rileva che la previsione di cui al comma 6, in base alla quale alla tenuta del registro si provvede «nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», appare ultronea in quanto una previsione in tal senso è già prevista dal comma 1, con riferimento all'istituzione del registro medesimo.
In relazione all'articolo 6, che reca disposizioni in materia di formazione professionale, ritiene opportuno che il Governo confermi che dall'attuazione della norma non conseguono oneri per la finanza pubblica, trattandosi di attività di certificazione ed accreditamento che dovrebbero essere già attualmente svolte dallo Stato e dalle regioni. Inoltre, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7 in materia di sorveglianza sanitaria, osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non essendo espressamente esclusa la corresponsione di compensi ed altri emolumenti ai componenti delle commissioni. Per quanto attiene, poi, all'istituzione del libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici, prevista dall'articolo 9, fermo restando che l'istituzione del libretto non deve recare oneri per la finanza pubblica, appare necessario un chiarimento sulle attività connesse al rinnovo annuale del libretto medesimo, dal momento che l'effettuazione ogni anno di esami di idoneità psico-fisica degli interessati appaiono suscettibili di determinare oneri a carico dei compartimenti marittimi. Con riferimento al Comitato scientifico dell'articolo 16, rileva, preliminarmente, che le clausole di invarianza di cui ai commi 1 e 6, pur richiamando il medesimo organismo, fanno riferimento a due aggregati finanziari differenti, e, specificamente, la finanza pubblica al comma 1 e il bilancio dello Stato al comma 6. Sembrerebbe, quindi, opportuno esplicitare in una sola disposizione l'invarianza degli oneri e l'utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio facendo riferimento ad uno solo dei predetti aggregati di finanza pubblica. Su tale punto e sulla effettiva possibilità che all'istituzione e alla tenuta del registro si possa far fronte a valere su risorse già stanziate a legislazione vigente giudica necessario acquisire l'avviso del Governo. Rileva, inoltre, che al comma 6, pur prevedendosi che l'istituzione e l'attività del comitato non comportano oneri per il bilancio dello Stato, non viene esclusa la corresponsione di gettoni di presenza, emolumenti o altre provvidenze ai membri del comitato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di prevedere esplicitamente tali esclusioni nel testo, anche al fine di rendere effettiva la clausola di invarianza. Dal punto di vista formale rileva altresì che la clausola di cui al comma 6 non appare formulata conformemente alla prassi consolidata. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 19 in materia di addestramento subacqueo, osserva che la norma prefigura una facoltà per le regioni, il cui esercizio può considerarsi privo di effetti per la finanza pubblica soltanto ove subordinato all'effettiva disponibilità delle necessarie risorse. L'articolo 23 prevede, inoltre, l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee e a tale riguardo giudica necessario un chiarimento sulle modalità di attuazione delle disposizioni in esame al fine di escludere che l'istituzione e la tenuta dell'elenco determinino oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di raccogliere gli elementi istruttori necessari a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.