Commissione V (BILANCIO E TESORO)
Mercoledì 28 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo
GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le
finanze Alberto Giorgetti.
La seduta comincia alle 14.40.
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pietro FRANZOSO (PdL), relatore, illustra il contenuto del
provvedimento, segnalando che il testo unificato approvato dalla XI
Commissione reca la disciplina delle attività subacquee ed iperbariche.
Al riguardo, ricorda che la normativa attualmente vigente regolamenta
solo alcuni profili professionali, quali, ad esempio, pescatori
subacquei professionisti, palombari e sommozzatori in servizio locale,
in relazione ai quali sono previsti specifici requisiti burocratici,
formativi e sanitari.
Per quanto di competenza della Commissione bilancio, nel rilevare che il
testo non è corredato di relazione tecnica, evidenzia che l'articolo 1
prevede, prevede, tra l'altro, che lo Stato e le regioni, di concerto
con i comuni interessati, garantiscono la libera concorrenza, la
trasparenza e la libertà di impresa, tutelando la parità di condizioni
per l'accesso alle strutture e l'adeguatezza della qualità dei servizi
agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi. Al riguardo
ritiene opportuno un chiarimento sulle modalità di attuazione delle
disposizioni in esame, che appaiono configurare obblighi in capo allo
Stato e alle regioni, al fine di escludere effetti a carico della
finanza pubblica. Con riferimento agli articoli 5 e 8, che prevedono
l'istituzione del registro degli operatori e registro delle imprese
subacquee, valuta in primo luogo opportuno che il Governo espliciti le
modalità attraverso le quali si intenda garantire l'invarianza degli
oneri con riferimento alla istituzione e alla tenuta del registro degli
operatori di cui all'articolo 5. Per quanto attiene al registro delle
imprese previsto dall'articolo 8, osserva che non è chiaro se il
finanziamento del medesimo sia totalmente a valere sul gettito dei
diritti di iscrizione ovvero se concorrono a tale finanziamento anche
stanziamenti di bilancio. Anche in questo caso andrebbero, a suo avviso,
meglio precisate le modalità volte ad assicurare l'invarianza degli
oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura
finanziaria, con riferimento all'articolo 5, comma 1, rileva
preliminarmente che il compartimento marittimo è l'ambito di competenza
delle capitanerie di porto, uffici periferici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, osservando che la disposizione, nel
richiamare gli ordinari stanziamenti di bilancio, non esplicita
l'amministrazione di riferimento. Giudica, pertanto, opportuno acquisire
un chiarimento da parte del Governo in merito a quali siano gli
stanziamenti di bilancio ai quali occorre fare riferimento,
eventualmente modificando la norma in tal senso, e alla effettiva
possibilità che all'istituzione e alla tenuta del registro si possa far
fronte con risorse già previste a legislazione vigente. Per quanto
attiene all'articolo 8, osserva che la norma prevede, al comma 1,
l'istituzione, presso ciascun compartimento marittimo, del registro
delle imprese subacquee e, in una apposita sezione, dei centri per la
formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 6 inoltre
dispone che per la tenuta del suddetto registro e per l'effettuazione
dei controlli periodici le predette imprese sono tenute a versare ai
compartimenti marittimi competenti un diritto di iscrizione annuale
determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle
imprese iscritte, in misura tale da coprire interamente il costo del
servizio reso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo,
rileva che anche in tali disposizioni, come per l'articolo 5, non è
esplicitata l'amministrazione a cui occorre fare riferimento per
l'imputazione degli stanziamenti di bilancio. Rileva, altresì, che la
previsione di cui al comma 1, in base alla quale il registro è istituito
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potrebbe essere in
contraddizione con quanto disposto dal comma 6, che dispone l'integrale
copertura del costo del servizio reso dal registro mediante la
corresponsione di un diritto di iscrizione annuale a carico delle
imprese interessate, qualora il costo del servizio comprendesse anche
l'istituzione del citato registro. Dal punto di vista formale, rileva
che la previsione di cui al comma 6, in base alla quale alla tenuta del
registro si provvede «nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», appare
ultronea in quanto una previsione in tal senso è già prevista dal comma
1, con riferimento all'istituzione del registro medesimo.
In relazione all'articolo 6, che reca disposizioni in materia di
formazione professionale, ritiene opportuno che il Governo confermi che
dall'attuazione della norma non conseguono oneri per la finanza
pubblica, trattandosi di attività di certificazione ed accreditamento
che dovrebbero essere già attualmente svolte dallo Stato e dalle
regioni. Inoltre, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7 in
materia di sorveglianza sanitaria, osserva che la disposizione appare
suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, non essendo espressamente esclusa la corresponsione di
compensi ed altri emolumenti ai componenti delle commissioni. Per quanto
attiene, poi, all'istituzione del libretto personale degli operatori
subacquei e iperbarici, prevista dall'articolo 9, fermo restando che
l'istituzione del libretto non deve recare oneri per la finanza
pubblica, appare necessario un chiarimento sulle attività connesse al
rinnovo annuale del libretto medesimo, dal momento che l'effettuazione
ogni anno di esami di idoneità psico-fisica degli interessati appaiono
suscettibili di determinare oneri a carico dei compartimenti marittimi.
Con riferimento al Comitato scientifico dell'articolo 16, rileva,
preliminarmente, che le clausole di invarianza di cui ai commi 1 e 6,
pur richiamando il medesimo organismo, fanno riferimento a due aggregati
finanziari differenti, e, specificamente, la finanza pubblica al comma 1
e il bilancio dello Stato al comma 6. Sembrerebbe, quindi, opportuno
esplicitare in una sola disposizione l'invarianza degli oneri e
l'utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio facendo riferimento
ad uno solo dei predetti aggregati di finanza pubblica. Su tale punto e
sulla effettiva possibilità che all'istituzione e alla tenuta del
registro si possa far fronte a valere su risorse già stanziate a
legislazione vigente giudica necessario acquisire l'avviso del Governo.
Rileva, inoltre, che al comma 6, pur prevedendosi che l'istituzione e
l'attività del comitato non comportano oneri per il bilancio dello
Stato, non viene esclusa la corresponsione di gettoni di presenza,
emolumenti o altre provvidenze ai membri del comitato. Al riguardo,
ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito
all'eventualità di prevedere esplicitamente tali esclusioni nel testo,
anche al fine di rendere effettiva la clausola di invarianza. Dal punto
di vista formale rileva altresì che la clausola di cui al comma 6 non
appare formulata conformemente alla prassi consolidata. Con riferimento
alle disposizioni dell'articolo 19 in materia di addestramento
subacqueo, osserva che la norma prefigura una facoltà per le regioni, il
cui esercizio può considerarsi privo di effetti per la finanza pubblica
soltanto ove subordinato all'effettiva disponibilità delle necessarie
risorse. L'articolo 23 prevede, inoltre, l'istituzione dell'elenco
nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee e a
tale riguardo giudica necessario un chiarimento sulle modalità di
attuazione delle disposizioni in esame al fine di escludere che
l'istituzione e la tenuta dell'elenco determinino oneri per la finanza
pubblica.
Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito
dell'esame del provvedimento al fine di raccogliere gli elementi
istruttori necessari a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza
manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame
ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.