Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
Commissione VII (CULTURA)
Martedì 27 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Valentina
APREA.
La seduta comincia alle 13.05.
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.
Claudio BARBARO (PdL), relatore, ricorda che il testo
unificato sul quale la VII Commissione è chiamata ad esprimere il parere
è il frutto di un lungo lavoro di ascolto e di confronto svolto dal
Comitato ristretto costituito nell'ambito della XI Commissione. Come ha
avuto modo di evidenziare il relatore presso quella Commissione, esso
rappresenta il punto di approdo di un lavoro complesso, al quale hanno
fornito un contributo le associazioni di categoria e sul quale si è
riversato un contributo bipartisan. L'obiettivo del lavoro del Comitato
ristretto è stato quello di approdare ad una formulazione condivisa e
definitiva, che rappresentasse le esigenze di buona parte del mondo
dell'attività subacquea sportiva e che, nel pieno rispetto degli
standard e dei parametri internazionali di sicurezza e di qualità,
superasse la situazione di disordine e i limiti che sinora hanno minato
la corretta organizzazione del settore. Osserva che il testo si
suddivide in tre capi. Il primo capo individua l'oggetto e le finalità,
nonché l'ambito di applicazione delle disposizioni. Precisa, anzitutto,
che la legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività
subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativi.
Rileva, infatti, che, trattandosi di un provvedimento che interviene in
ambiti riconducibili alla competenza concorrente di Stato e regioni, la
disciplina di dettaglio è riservata alle regioni. Si sancisce, altresì,
che l'attività subacquea è libera e che lo Stato e le regioni, di
concerto con i comuni interessati, tutelano la parità di condizioni per
l'accesso alle strutture, e garantiscono la qualità adeguata dei
servizi. Sottolinea che le attività subacquee sono distinte in due
diversi settori. Il primo, regolamentato nel Capo II, è quello dei
lavori subacquei e iperbarici; il secondo, regolamentato nel Capo III, è
quello dei servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo. Si
prevede, peraltro, che le attività svolte in alcuni comparti
particolari, quali Forze armate e di polizia, servizi di protezione
civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, strutture sanitarie ed
ospedaliere, sono regolamentate dalle disposizioni delle relative
amministrazioni, anche in deroga alla legge. Parimenti - e questo è un
punto particolarmente importante dal punto di vista della competenza
della VII Commissione - si assicurano specifiche modalità di
applicazione della legge per le scuole e le università, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2: le modalità saranno definite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza
unificata.
Segnala quindi che il Capo II individua, anzitutto, le qualifiche di
Operatore tecnico subacqueo (OTS) e di Operatore tecnico iperbarico (OTI),
all'articolo 4, prevedendo che presso ciascun compartimento marittimo -
il compartimento marittimo è l'ambito di competenza delle Capitanerie di
Porto e, di norma, ogni compartimento ha sede in un porto - è istituito
il relativo registro, parimenti, è previsto un registro delle imprese di
lavoro subacqueo, all'articolo 8. In ragione delle competenze della VII
Commissione, ricorda che non si soffermerà sulle questioni che
riguardano le imprese e il loro ambito di operatività, quanto,
piuttosto, su quegli aspetti relativi agli operatori che involgono
profili di interesse della Commissione. Per gli operatori, l'iscrizione
nel registro degli OTS e degli OTI è condizione per l'esercizio
dell'attività a titolo professionale, in base all'articolo 5. Per quanto
concerne i requisiti di iscrizione nel registro, all'articolo 6, si
richiede - per quanto più specificamente attiene la competenza della VII
Commissione - il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o
l'attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo,
con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o
da centri di formazione professionale riconosciuti dallo Stato o
accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione
professionale conformi agli standard internazionali dell'Health and
Safety Executive e ai requisiti per la formazione professionali
previsti dall'articolo 5 della legge n. 845 del 1978 e dalle leggi
regionali di attuazione. In alternativa, il testo prevede che è utile
aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola
di un corpo dello Stato. Ritiene si tratti di una formulazione che non
appare chiara: sarebbe, quindi, utile che la Commissione di merito
specificasse che tipo di titolo si potrebbe utilmente conseguire presso
le scuole militari. Anticipa, inoltre, che potrebbe essere utile
richiamare l'attenzione della XI Commissione sulla eliminazione della
citazione del requisito di cui alla lettera c), vale a dire il
diploma della scuola dell'obbligo, osservando, peraltro, che tale
dizione andrebbe aggiornata. Infatti, la lettera d) prevede un
titolo di studio superiore il cui conseguimento presuppone, ovviamente,
il possesso di quello inferiore. In ragione delle professionalità,
grande importanza viene data dal testo ai requisiti fisici e alla loro
permanenza nel tempo, in base all'articolo 7. È, altresì, istituito il
libretto personale degli OTS e OTI, che «raccoglie» la storia
dell'operatore, delle sue qualifiche e delle sue esperienze, ex articoli
9, 10, 11. Gli articoli dal 12 al 15 recano prescrizioni in materia di
rispetto di norme di sicurezza, di svolgimento esclusivamente delle
attività corrispondenti ai livelli di qualifica, di autorizzazioni per
lo svolgimento di lavori subacquei e di relative sanzioni. L'articolo 16
prevede, invece, la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico che
ha il compito di proporre le norme tecniche in materia di procedure
operative, procedure di emergenza, attrezzature, medicina, formazione
professionale, ai fini della adozione di uno o più decreti. Concludono
il Capo II gli articoli 17 - in materia di assicurazione per infortunio
- e 18, che reca alcune disposizioni transitorie.
Ricorda quindi che il Capo III reca disposizioni su istruttori e guide
subacquee, centri di immersione e addestramento subacqueo e
organizzazioni didattiche subacquee. Esse sono applicabili
esclusivamente all'ambito turistico-ricreativo e non anche a quello
agonistico, come previsto dall'articolo 19, comma 1. Si prevede,
anzitutto, che le immersioni subacquee in mare o acque interne
finalizzate all'addestramento, alle escursioni, allo studio
dell'ambiente, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, se
effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in
possesso di brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le
procedure e gli standard stabiliti dall'organizzazione didattica che
certifica. Aggiunge che il brevetto è un attestato di addestramento
emesso dall'organizzazione didattica medesima, previa frequentazione dei
corsi teorico-pratici. I corsi finalizzati al rilascio del brevetto
possono essere organizzati anche dagli assessorati regionali alla
formazione professionale, avvalendosi delle organizzazioni didattiche
che rispondono ai requisiti indicati dall'articolo 23. I brevetti, ai
sensi del secondo comma dell'articolo 23, sono accettati come crediti
formativi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per
l'iscrizione ai corsi di formazione professionale per OTS. Sul punto,
rileva che non è chiaro il riferimento alle graduatorie citate. Il capo
II, infatti, non ne parla. Si renderebbe, quindi, necessario sollecitare
un approfondimento sul punto da parte della XI Commissione. Si prevede,
inoltre, che essi siano utili ai fini del conferimento di incarichi
nell'ambito, fra gli altri, delle istituzioni universitarie e di ricerca
scientifica e dei musei, e si rimette alle singole amministrazioni la
definizione dei relativi punteggi. Con riferimento a quest'ultima
previsione, precisa che sarebbe opportuno invitare la XI Commissione a
chiarire l'intendimento: infatti, mentre da un lato si parla di
«prerequisiti» - che, come tali, non comporterebbero l'attribuzione di
un punteggio - dall'altro si parla, appunto, di punteggi, il che farebbe
pensare a titoli di merito e non a requisiti. Al riguardo, comunque,
ricorda che le università godono di autonomia statutaria e
regolamentare, nonché di autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'articolo 33 della
Costituzione e dell'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, che sarebbe
opportuno salvaguardare espressamente. Seguono, quindi, varie
definizioni, in particolare, è istruttore subacqueo, all'articolo 19,
comma 3, chi, in possesso del brevetto, insegna le tecniche
dell'immersione subacquea a scopo ricreativo. L'attività può essere
svolta in modo autonomo, o all'interno dei centri di immersione o,
ancora, all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro, il titolo
di studio richiesto per l'esercizio dell'attività è il diploma della
scuola dell'obbligo. Al riguardo, ricorda che l'espressione «scuola
dell'obbligo» non esiste più nell'ordinamento, essendo stato peraltro
elevato l'obbligo fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione
secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge
n. 296 del 2006. Occorre, pertanto, suggerire alla XI Commissione la
necessità di sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con
le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione». Aggiunge
quindi che è guida subacquea, in base all'articolo 19, comma 4, chi
assiste l'istruttore nell'addestramento, ovvero accompagna in immersione
persone in possesso del brevetto, l'istruttore può essere anche guida.
Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo, invece, in base
all'articolo 19, comma 5, le imprese e le organizzazioni senza scopo di
lucro che, disponendo di risorse di tipo logistico, organizzativo e
strumentale, offrono supporto all'immersione e all'addestramento
subacqueo. L'articolo 21 indica i requisiti per l'apertura e l'esercizio
dei centri, che sono tenuti ad avvalersi di istruttori e guide in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, mentre l'articolo 22
indica i requisiti per l'esercizio delle attività da parte delle
organizzazioni senza scopo di lucro.
In particolare, segnala che la lettera h) del comma 2 dell'articolo 20
prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli
istruttori subacquei devono possedere - oltre agli altri requisiti
previsti dal comma 2 dell'articolo 20 - l'idoneità medica secondo quanto
richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui
attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione
vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il
riferimento all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia
la platea dei soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando
la possibilità di svolgere tale funzione anche a soggetti non
riconosciuti dal CONI. Ritiene che occorrerebbe quindi specificare che
il soggetto certificante deve essere in ogni caso riconosciuto dal CONI
o essere convenzionato con un'organizzazione riconosciuta dal CONI.
Inoltre, occorre prevedere che l'idoneità medica deve essere accertata
con riferimento alla legislazione vigente in materia di attività
sportiva agonistica. Sottolinea che sono organizzazioni didattiche
subacquee, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, le imprese o
associazioni, italiane e straniere, che hanno come oggetto sociale
principale, anche se non esclusivo, l'attività di formazione per
l'addestramento alle immersioni, nonché la fornitura di materiali
didattici e servizi a istruttori, guide e centri di immersione.
L'articolo 23 prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico
sia istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche
subacquee. Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco tutte le
organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale che abbiano
le certificazioni EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802 o che
autocertifichino la loro conformità alle stesse. In quest'ultimo caso,
comunque, la certificazione deve essere acquisita entro due anni dalla
data di presentazione dell'autocertificazione.
Ricorda, infine, che le norme EN richiamate sono le attuali norme
tecniche di certificazione di conformità dell'attività subacquea e
iperbarica vigenti a livello europeo, in pratica, si tratta delle
certificazioni di qualità che le organizzazioni didattiche possono
ottenere in relazione ai propri corsi subacquei, nonché scuole e
divingmasters, cioè istruttori per brevetti subacquei. Ricorda che
le norme ISO sono l'evoluzione, a livello mondiale, delle norme europee
EN, alle quali il sistema didattico europeo si era conformato - appunto
- prima dell'adozione di norme di certificazione a livello
internazionale.
Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel
seguito dell'esame.
Valentina APREA, presidente, apprezza la relazione del collega
Barbaro, concordando in particolare con la necessità di prevedere che
l'idoneità medica deve essere accertata con riferimento alla
legislazione vigente in materia di attività sportiva agonistica.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito
dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.15.
ALLEGATO 1
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate
recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche;
rilevato che l'articolo 2, non menziona gli enti di ricerca tra i
soggetti che devono assicurare specifiche modalità di applicazione della
normativa di cui al testo in esame;
segnalato che l'articolo 6, comma 1, alla lettera c) prevede come
requisito per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e
iperbarici professionali il diploma della scuola dell'obbligo o titoli
equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti e
che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nel nostro
ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi
due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1,
comma 622 della legge n. 296 del 2006;
evidenziato che l'articolo 19 esclude dall'applicazione delle norme di
cui al Capo III riguardanti istruttori subacquei, guide subacquee,
centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazione
didattiche subacquee solo una parte dei soggetti riconducibili
all'ordinamento sportivo e occorrerebbe evitare discriminazioni tra i
vari soggetti;
sottolineato che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20,
prevede che si fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli
istruttori subacquei devono possedere - tra gli altri requisiti - il
diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti
all'estero e che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nel
nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i
primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi
dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;
rilevato che la lettera h) del comma 2 dell'articolo 20 prevede
che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori
subacquei devono possedere - oltre agli altri requisiti previsti dal
comma 2 dell'articolo 20 - l'idoneità medica secondo quanto richiesto
dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve
essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di
tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il riferimento
all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia la platea dei
soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando la possibilità
di svolgere tale funzione anche a soggetti non riconosciuti dal CONI;
sottolineato che l'articolo 6, comma 1, alle lettere d) ed e),
per quanto concerne i requisiti di iscrizione nel registro degli
operatori subacquei e iperbarici professionali, richiede il diploma di
perito tecnico addetto ai lavori subacquei o l'attestato di qualifica
professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di
sommozzatore, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione
professionale riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni,
conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi
agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive e ai
requisiti per la formazione professionali previsti dall'articolo 5 della
L. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione(lettera d) ) o in
alternativa, l'aver conseguito il titolo presso una scuola militare o
presso una scuola di un corpo dello Stato (lettera e) );
rilevato che l'articolo 23 comma 2 prevede che i brevetti delle
organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della
definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi
professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e
come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti
nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie,
e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle
istituzioni museali e che i punteggi di credito o di merito sono
stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa
riferimento;
sottolineato con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 23 che non è chiaro il riferimento alle graduatorie
citate, dato che il capo II non fa riferimento ad esse; che da un lato
si parla di «prerequisiti» - che, come tali, non comporterebbero
l'attribuzione di un punteggio - dall'altro si fa riferimento a
punteggi, il che farebbe pensare a titoli di merito e non a requisiti e
che le università godono di autonomia statutaria e regolamentare, nonché
di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile, che sarebbe opportuno salvaguardare espressamente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2 dopo le parole «istituti di istruzione ed educazione
di ogni ordine e grado»aggiungere le parole «degli enti di ricerca»;
2) all'articolo 6, comma 1, lettera c) appare necessario
sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole:
«diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione»;
3) all'articolo 19 comma 1, ultimo periodo, appare necessario sostituire
le parole» di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone
disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni» con le
seguenti «organizzate da Federazioni sportive, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da
associazioni e società affiliate ai predetti enti;
4) all'articolo 20 comma 1 lettera d), occorre sostituire le
parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma
conclusivo del primo ciclo di istruzione»;
5) all'articolo 20 comma 2 lettera h), dopo le parole
«certificante» appare necessario aggiungere le parole «,riconosciuta dal
CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI»;
6) all'articolo 20 comma 2, lettera h), appare necessario
sostituire le parole «non agonistica» con la seguente «agonistica»;
e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e),
appare opportuno specificare che tipo di titolo si potrebbe utilmente
conseguire presso le scuole militari;
b) con riferimento all'articolo 23 comma 2, appare opportuno
specificare il riferimento alle graduatorie ivi citate e quello ai
prerequisiti e ai punteggi; salvaguardando in ogni caso l'autonomia
delle istituzioni universitarie.
ALLEGATO 2
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate
recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche;
rilevato che l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, non menziona gli
enti di ricerca tra i soggetti che devono assicurare specifiche modalità
di applicazione della normativa di cui al testo in esame;
segnalato che l'articolo 6, comma 1, alla lettera c) prevede come
requisito per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e
iperbarici professionali il diploma della scuola dell'obbligo o titoli
equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti e
che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nel nostro
ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi
due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1,
comma 622 della legge n. 296 del 2006;
evidenziato che l'articolo 19 esclude dall'applicazione delle norme di
cui al Capo III riguardanti istruttori subacquei, guide subacquee,
centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazione
didattiche subacquee solo una parte dei soggetti riconducibili
all'ordinamento sportivo e occorrerebbe evitare discriminazioni tra i
vari soggetti;
sottolineato che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20,
prevede che si fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli
istruttori subacquei devono possedere - tra gli altri requisiti - il
diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti
all'estero e che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nel
nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i
primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi
dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;
rilevato che la lettera h) del comma 2 dell'articolo 20 prevede
che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori
subacquei devono possedere - oltre agli altri requisiti previsti dal
comma 2 dell'articolo 20 - l'idoneità medica secondo quanto richiesto
dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve
essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di
tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il riferimento
all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia la platea dei
soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando la possibilità
di svolgere tale funzione anche a soggetti non riconosciuti dal CONI;
sottolineato che l'articolo 6, comma 1, alle lettere d) ed e),
per quanto concerne i requisiti di iscrizione nel registro degli
operatori subacquei e iperbarici professionali, richiede il diploma di
perito tecnico addetto ai lavori subacquei o l'attestato di qualifica
professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di
sommozzatore, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione
professionale riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni,
conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi
agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive e ai
requisiti per la formazione professionali previsti dall'articolo 5 della
L. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione lettera d) o in
alternativa, l'aver conseguito il titolo presso una scuola militare o
presso una scuola di un corpo dello Stato lettera e);
rilevato che l'articolo 23 comma 2 prevede che i brevetti delle
organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della
definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi
professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e
come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti
nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie,
e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle
istituzioni museali e che i punteggi di credito o di merito sono
stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa
riferimento;
sottolineato con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 23 che non è chiaro il riferimento alle graduatorie
citate, dato che il capo II non fa riferimento ad esse; che da un lato
si parla di «prerequisiti» - che, come tali, non comporterebbero
l'attribuzione di un punteggio - dall'altro si fa riferimento a
punteggi, il che farebbe pensare a titoli di merito e non a requisiti e
che le università godono di autonomia statutaria e regolamentare, nonché
di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile, che sarebbe opportuno salvaguardare espressamente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «istituti di
istruzione ed educazione di ogni ordine e grado»aggiungere le parole
«degli enti di ricerca»
2) all'articolo 6, comma 1, lettera c) appare necessario
sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole:
«diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione»;
3) all'articolo 19 comma 1, ultimo periodo, appare necessario sostituire
le parole» di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone
disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni» con le
seguenti «organizzate da Federazioni sportive, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da
associazioni e società affiliate ai predetti enti»;
4) all'articolo 20 comma 1 lettera d), occorre sostituire le
parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma
conclusivo del primo ciclo di istruzione»;
5) all'articolo 20 comma 2 lettera h), dopo le parole
«certificante» appare necessario aggiungere le parole «riconosciuta dal
CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI»;
6) all'articolo 20 comma 2, lettera h), appare necessario
sostituire le parole «non agonistica» con la seguente «agonistica»;
7) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), appare
necessario specificare che tipo di titolo si potrebbe utilmente
conseguire presso le scuole militari;
e con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 23 comma 2, appare opportuno specificare il
riferimento alle graduatorie ivi citate e quello ai prerequisiti e ai
punteggi; salvaguardando in ogni caso l'autonomia delle istituzioni
universitarie.
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