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24-01-07

 

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

Commissione VII (CULTURA)

Martedì 27 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.05.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in titolo.

Claudio BARBARO (PdL), relatore, ricorda che il testo unificato sul quale la VII Commissione è chiamata ad esprimere il parere è il frutto di un lungo lavoro di ascolto e di confronto svolto dal Comitato ristretto costituito nell'ambito della XI Commissione. Come ha avuto modo di evidenziare il relatore presso quella Commissione, esso rappresenta il punto di approdo di un lavoro complesso, al quale hanno fornito un contributo le associazioni di categoria e sul quale si è riversato un contributo bipartisan. L'obiettivo del lavoro del Comitato ristretto è stato quello di approdare ad una formulazione condivisa e definitiva, che rappresentasse le esigenze di buona parte del mondo dell'attività subacquea sportiva e che, nel pieno rispetto degli standard e dei parametri internazionali di sicurezza e di qualità, superasse la situazione di disordine e i limiti che sinora hanno minato la corretta organizzazione del settore. Osserva che il testo si suddivide in tre capi. Il primo capo individua l'oggetto e le finalità, nonché l'ambito di applicazione delle disposizioni. Precisa, anzitutto, che la legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativi. Rileva, infatti, che, trattandosi di un provvedimento che interviene in ambiti riconducibili alla competenza concorrente di Stato e regioni, la disciplina di dettaglio è riservata alle regioni. Si sancisce, altresì, che l'attività subacquea è libera e che lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, tutelano la parità di condizioni per l'accesso alle strutture, e garantiscono la qualità adeguata dei servizi. Sottolinea che le attività subacquee sono distinte in due diversi settori. Il primo, regolamentato nel Capo II, è quello dei lavori subacquei e iperbarici; il secondo, regolamentato nel Capo III, è quello dei servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo. Si prevede, peraltro, che le attività svolte in alcuni comparti particolari, quali Forze armate e di polizia, servizi di protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, strutture sanitarie ed ospedaliere, sono regolamentate dalle disposizioni delle relative amministrazioni, anche in deroga alla legge. Parimenti - e questo è un punto particolarmente importante dal punto di vista della competenza della VII Commissione - si assicurano specifiche modalità di applicazione della legge per le scuole e le università, ai sensi dell'articolo 2, comma 2: le modalità saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata.
Segnala quindi che il Capo II individua, anzitutto, le qualifiche di Operatore tecnico subacqueo (OTS) e di Operatore tecnico iperbarico (OTI), all'articolo 4, prevedendo che presso ciascun compartimento marittimo - il compartimento marittimo è l'ambito di competenza delle Capitanerie di Porto e, di norma, ogni compartimento ha sede in un porto - è istituito il relativo registro, parimenti, è previsto un registro delle imprese di lavoro subacqueo, all'articolo 8. In ragione delle competenze della VII Commissione, ricorda che non si soffermerà sulle questioni che riguardano le imprese e il loro ambito di operatività, quanto, piuttosto, su quegli aspetti relativi agli operatori che involgono profili di interesse della Commissione. Per gli operatori, l'iscrizione nel registro degli OTS e degli OTI è condizione per l'esercizio dell'attività a titolo professionale, in base all'articolo 5. Per quanto concerne i requisiti di iscrizione nel registro, all'articolo 6, si richiede - per quanto più specificamente attiene la competenza della VII Commissione - il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o l'attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive e ai requisiti per la formazione professionali previsti dall'articolo 5 della legge n. 845 del 1978 e dalle leggi regionali di attuazione. In alternativa, il testo prevede che è utile aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato. Ritiene si tratti di una formulazione che non appare chiara: sarebbe, quindi, utile che la Commissione di merito specificasse che tipo di titolo si potrebbe utilmente conseguire presso le scuole militari. Anticipa, inoltre, che potrebbe essere utile richiamare l'attenzione della XI Commissione sulla eliminazione della citazione del requisito di cui alla lettera c), vale a dire il diploma della scuola dell'obbligo, osservando, peraltro, che tale dizione andrebbe aggiornata. Infatti, la lettera d) prevede un titolo di studio superiore il cui conseguimento presuppone, ovviamente, il possesso di quello inferiore. In ragione delle professionalità, grande importanza viene data dal testo ai requisiti fisici e alla loro permanenza nel tempo, in base all'articolo 7. È, altresì, istituito il libretto personale degli OTS e OTI, che «raccoglie» la storia dell'operatore, delle sue qualifiche e delle sue esperienze, ex articoli 9, 10, 11. Gli articoli dal 12 al 15 recano prescrizioni in materia di rispetto di norme di sicurezza, di svolgimento esclusivamente delle attività corrispondenti ai livelli di qualifica, di autorizzazioni per lo svolgimento di lavori subacquei e di relative sanzioni. L'articolo 16 prevede, invece, la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico che ha il compito di proporre le norme tecniche in materia di procedure operative, procedure di emergenza, attrezzature, medicina, formazione professionale, ai fini della adozione di uno o più decreti. Concludono il Capo II gli articoli 17 - in materia di assicurazione per infortunio - e 18, che reca alcune disposizioni transitorie.
Ricorda quindi che il Capo III reca disposizioni su istruttori e guide subacquee, centri di immersione e addestramento subacqueo e organizzazioni didattiche subacquee. Esse sono applicabili esclusivamente all'ambito turistico-ricreativo e non anche a quello agonistico, come previsto dall'articolo 19, comma 1. Si prevede, anzitutto, che le immersioni subacquee in mare o acque interne finalizzate all'addestramento, alle escursioni, allo studio dell'ambiente, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard stabiliti dall'organizzazione didattica che certifica. Aggiunge che il brevetto è un attestato di addestramento emesso dall'organizzazione didattica medesima, previa frequentazione dei corsi teorico-pratici. I corsi finalizzati al rilascio del brevetto possono essere organizzati anche dagli assessorati regionali alla formazione professionale, avvalendosi delle organizzazioni didattiche che rispondono ai requisiti indicati dall'articolo 23. I brevetti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 23, sono accettati come crediti formativi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi di formazione professionale per OTS. Sul punto, rileva che non è chiaro il riferimento alle graduatorie citate. Il capo II, infatti, non ne parla. Si renderebbe, quindi, necessario sollecitare un approfondimento sul punto da parte della XI Commissione. Si prevede, inoltre, che essi siano utili ai fini del conferimento di incarichi nell'ambito, fra gli altri, delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dei musei, e si rimette alle singole amministrazioni la definizione dei relativi punteggi. Con riferimento a quest'ultima previsione, precisa che sarebbe opportuno invitare la XI Commissione a chiarire l'intendimento: infatti, mentre da un lato si parla di «prerequisiti» - che, come tali, non comporterebbero l'attribuzione di un punteggio - dall'altro si parla, appunto, di punteggi, il che farebbe pensare a titoli di merito e non a requisiti. Al riguardo, comunque, ricorda che le università godono di autonomia statutaria e regolamentare, nonché di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e dell'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, che sarebbe opportuno salvaguardare espressamente. Seguono, quindi, varie definizioni, in particolare, è istruttore subacqueo, all'articolo 19, comma 3, chi, in possesso del brevetto, insegna le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo. L'attività può essere svolta in modo autonomo, o all'interno dei centri di immersione o, ancora, all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro, il titolo di studio richiesto per l'esercizio dell'attività è il diploma della scuola dell'obbligo. Al riguardo, ricorda che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nell'ordinamento, essendo stato peraltro elevato l'obbligo fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006. Occorre, pertanto, suggerire alla XI Commissione la necessità di sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione». Aggiunge quindi che è guida subacquea, in base all'articolo 19, comma 4, chi assiste l'istruttore nell'addestramento, ovvero accompagna in immersione persone in possesso del brevetto, l'istruttore può essere anche guida. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo, invece, in base all'articolo 19, comma 5, le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che, disponendo di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale, offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo. L'articolo 21 indica i requisiti per l'apertura e l'esercizio dei centri, che sono tenuti ad avvalersi di istruttori e guide in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, mentre l'articolo 22 indica i requisiti per l'esercizio delle attività da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro.
In particolare, segnala che la lettera h) del comma 2 dell'articolo 20 prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere - oltre agli altri requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20 - l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il riferimento all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia la platea dei soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando la possibilità di svolgere tale funzione anche a soggetti non riconosciuti dal CONI. Ritiene che occorrerebbe quindi specificare che il soggetto certificante deve essere in ogni caso riconosciuto dal CONI o essere convenzionato con un'organizzazione riconosciuta dal CONI. Inoltre, occorre prevedere che l'idoneità medica deve essere accertata con riferimento alla legislazione vigente in materia di attività sportiva agonistica. Sottolinea che sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, le imprese o associazioni, italiane e straniere, che hanno come oggetto sociale principale, anche se non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri di immersione. L'articolo 23 prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico sia istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche subacquee. Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale che abbiano le certificazioni EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802 o che autocertifichino la loro conformità alle stesse. In quest'ultimo caso, comunque, la certificazione deve essere acquisita entro due anni dalla data di presentazione dell'autocertificazione.

Ricorda, infine, che le norme EN richiamate sono le attuali norme tecniche di certificazione di conformità dell'attività subacquea e iperbarica vigenti a livello europeo, in pratica, si tratta delle certificazioni di qualità che le organizzazioni didattiche possono ottenere in relazione ai propri corsi subacquei, nonché scuole e divingmasters, cioè istruttori per brevetti subacquei. Ricorda che le norme ISO sono l'evoluzione, a livello mondiale, delle norme europee EN, alle quali il sistema didattico europeo si era conformato - appunto - prima dell'adozione di norme di certificazione a livello internazionale.
Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, presidente, apprezza la relazione del collega Barbaro, concordando in particolare con la necessità di prevedere che l'idoneità medica deve essere accertata con riferimento alla legislazione vigente in materia di attività sportiva agonistica.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.