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convegno 2007
24-01-07

 

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

Commissione I (AFFARI COSTITUZIONALI)

 

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, ricorda che il testo unificato in esame è volto a introdurre una disciplina organica delle attività subacquee e iperbariche.
Il testo si compone di tre Capi, suddivisi in 26 articoli.
Il Capo I (articoli 1 e 2) definisce l'oggetto, le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, delimitando il concetto di «attività subacquee» distinte in due differenti settori: lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo.
Il Capo II (articoli 3-18), relativo ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche. In particolare, vengono definite le qualifiche professionali e i relativi ambiti professionali (articoli 4 e 13), vengono istituiti i registri degli operatori subacquei e iperbarici (articoli 5 e 6) e delle imprese di lavoro subacqueo (articolo 8), viene introdotto e disciplinato il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici (articoli 9, 10 e 11), viene previsto l'obbligo di autorizzazione da parte del competente compartimento marittimo per l'esecuzione di lavori subacquei (articoli 14 e 15), vengono introdotte norme di sorveglianza sanitaria, sicurezza e assicurazione obbligatoria (articoli 7, 12 e 17) e, infine, viene istituito un Comitato tecnico scientifico per le attività subacquee e iperbariche presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di proporre le norme tecniche relative alle procedure, la formazione, le attrezzature e la sicurezza nello svolgimento delle varie attività subacquee e iperbariche.
Il Capo III (articoli 19-26) concernente i servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori subacquei e delle guide subacquee (articolo 20), dei centri di immersione e di addestramento subacqueo (articolo 21) e delle organizzazioni didattiche subacquee (articolo 23).
In particolare, l'articolo 20 definisce il quadro in cui debba svolgersi l'attività di istruttore e di guida subacquea nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. L'articolo 21 stabilisce i requisiti strutturali e documentali per l'apertura e l'esercizio di centri di immersione ed addestramento subacqueo, prevedendo, tra l'altro, l'iscrizione alla competente Camera di commercio, il possesso della partita IVA e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte. L'articolo 22 definisce i requisiti che devono possedere le organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività in esame. L'articolo 23 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.
Ciò premesso, osserva che le norme recate dal provvedimento sono riconducibili a una pluralità di materie, per cui si rende necessario un approfondimento al fine di accertare il rispetto del riparto di competenza legislativa di cui all'articolo 117 della Costituzione. In particolare, appare opportuno uno scrutinio attento delle disposizioni recate dal Capo III del testo in esame, considerato che la materia ivi trattata, quella delle attività di immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo, è disciplinata anche da diverse leggi regionali.
Esprime altresì perplessità in relazione all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, che stabilisce che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinarie e delle province autonome in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti. Si tratta di una previsione dal contenuto poco chiaro, atteso che in tale materia è più probabile che intervengano le leggi o i regolamenti regionali che gli statuti.
Segnala poi che l'articolo 5, comma 3, prevede che l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo; che l'articolo 8, comma 4, prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese subacquee consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea; e che l'articolo 20, comma 1, prevede che l'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, su tutto il territorio nazionale, e il territorio della Comunità europea, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Fa presente che tali disposizioni andrebbero valutate alla luce del principio di territorialità delle legge, in base al quale la legge dello Stato non può esplicare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale.
Ricorda, ancora, che la Commissione giustizia, nel parere espresso sul provvedimento il 14 ottobre 2009, ha formulato un'osservazione riferita agli articoli 2 e 3, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di meglio definire la nozione di «lavori subacquei e iperbarici», anche al fine di assicurare la determinatezza delle fattispecie di comportamento che sono oggetto di sanzione ai sensi del provvedimento in esame. Rileva che si tratta di un'osservazione che incide anche su profili di costituzionalità, considerato che il principio di determinatezza della fattispecie penale discende dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.
Infine, ricorda che la Commissione giustizia, nel citato parere, ha rilevato, tra l'altro, l'opportunità di ridefinire il quadro sanzionatorio di cui agli articoli 11 e 15, ponendo particolare attenzione al rispetto del principio di proporzionalità e, segnatamente, alla gradazione della sanzione in ragione della gravità della condotta. Osserva che anche questa osservazione incide su profili di costituzionalità, considerato che il principio di proporzionalità tra offesa e sanzione discende, secondo la giurisprudenza costituzionale, dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, terzo comma (principio della finalità rieducativa della pena), della Costituzione.
In conclusione, considerata la complessità del provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

Isabella BERTOLINI, presidente, avverte che, considerata la richiesta del relatore e non sussistendo ragioni di urgenza, l'esame del provvedimento in titolo non si concluderà nella seduta odierna, in modo da dare tempo al relatore di approfondire le diverse questioni. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.