Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
Commissione I (AFFARI
COSTITUZIONALI)
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Raffaele VOLPI (LNP), relatore, ricorda che il
testo unificato in esame è volto a introdurre una disciplina organica
delle attività subacquee e iperbariche.
Il testo si compone di tre Capi, suddivisi in 26 articoli.
Il Capo I (articoli 1 e 2) definisce l'oggetto, le finalità e l'ambito
di applicazione del provvedimento, delimitando il concetto di «attività
subacquee» distinte in due differenti settori: lavori subacquei ed
iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo.
Il Capo II (articoli 3-18), relativo ai lavori subacquei ed iperbarici,
disciplina l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle
imprese subacquee ed iperbariche. In particolare, vengono definite le
qualifiche professionali e i relativi ambiti professionali (articoli 4 e
13), vengono istituiti i registri degli operatori subacquei e iperbarici
(articoli 5 e 6) e delle imprese di lavoro subacqueo (articolo 8), viene
introdotto e disciplinato il libretto personale degli operatori
subacquei e iperbarici (articoli 9, 10 e 11), viene previsto l'obbligo
di autorizzazione da parte del competente compartimento marittimo per
l'esecuzione di lavori subacquei (articoli 14 e 15), vengono introdotte
norme di sorveglianza sanitaria, sicurezza e assicurazione obbligatoria
(articoli 7, 12 e 17) e, infine, viene istituito un Comitato tecnico
scientifico per le attività subacquee e iperbariche presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di proporre le
norme tecniche relative alle procedure, la formazione, le attrezzature e
la sicurezza nello svolgimento delle varie attività subacquee e
iperbariche.
Il Capo III (articoli 19-26) concernente i servizi subacquei di
carattere turistico-ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori
subacquei e delle guide subacquee (articolo 20), dei centri di
immersione e di addestramento subacqueo (articolo 21) e delle
organizzazioni didattiche subacquee (articolo 23).
In particolare, l'articolo 20 definisce il quadro in cui debba svolgersi
l'attività di istruttore e di guida subacquea nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria. L'articolo 21 stabilisce i requisiti
strutturali e documentali per l'apertura e l'esercizio di centri di
immersione ed addestramento subacqueo, prevedendo, tra l'altro,
l'iscrizione alla competente Camera di commercio, il possesso della
partita IVA e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a
dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di
istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.
L'articolo 22 definisce i requisiti che devono possedere le
organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività in
esame. L'articolo 23 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo
economico, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si
dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore
turistico-ricreativo.
Ciò premesso, osserva che le norme recate dal provvedimento sono
riconducibili a una pluralità di materie, per cui si rende necessario un
approfondimento al fine di accertare il rispetto del riparto di
competenza legislativa di cui all'articolo 117 della Costituzione. In
particolare, appare opportuno uno scrutinio attento delle disposizioni
recate dal Capo III del testo in esame, considerato che la materia ivi
trattata, quella delle attività di immersione subacquea a scopo
turistico-ricreativo, è disciplinata anche da diverse leggi regionali.
Esprime altresì perplessità in relazione all'articolo 1, comma 1,
secondo periodo, che stabilisce che sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e ordinarie e delle province autonome in
materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo
professionale individuate dai rispettivi statuti. Si tratta di una
previsione dal contenuto poco chiaro, atteso che in tale materia è più
probabile che intervengano le leggi o i regolamenti regionali che gli
statuti.
Segnala poi che l'articolo 5, comma 3, prevede che l'iscrizione nel
registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali consente
all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio
nazionale e nell'ambito europeo; che l'articolo 8, comma 4, prevede che
l'iscrizione nel registro delle imprese subacquee consente all'impresa
di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e
dell'Unione europea; e che l'articolo 20, comma 1, prevede che
l'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere
svolta, su tutto il territorio nazionale, e il territorio della Comunità
europea, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Fa
presente che tali disposizioni andrebbero valutate alla luce del
principio di territorialità delle legge, in base al quale la legge dello
Stato non può esplicare, in via generale, effetti in territori non
soggetti alla sovranità nazionale.
Ricorda, ancora, che la Commissione giustizia, nel parere espresso sul
provvedimento il 14 ottobre 2009, ha formulato un'osservazione riferita
agli articoli 2 e 3, invitando la Commissione di merito a valutare
l'opportunità di meglio definire la nozione di «lavori subacquei e
iperbarici», anche al fine di assicurare la determinatezza delle
fattispecie di comportamento che sono oggetto di sanzione ai sensi del
provvedimento in esame. Rileva che si tratta di un'osservazione che
incide anche su profili di costituzionalità, considerato che il
principio di determinatezza della fattispecie penale discende
dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.
Infine, ricorda che la Commissione giustizia, nel citato parere, ha
rilevato, tra l'altro, l'opportunità di ridefinire il quadro
sanzionatorio di cui agli articoli 11 e 15, ponendo particolare
attenzione al rispetto del principio di proporzionalità e, segnatamente,
alla gradazione della sanzione in ragione della gravità della condotta.
Osserva che anche questa osservazione incide su profili di
costituzionalità, considerato che il principio di proporzionalità tra
offesa e sanzione discende, secondo la giurisprudenza costituzionale,
dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, terzo comma (principio
della finalità rieducativa della pena), della Costituzione.
In conclusione, considerata la complessità del provvedimento, si riserva
di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.
Isabella BERTOLINI, presidente, avverte che, considerata la
richiesta del relatore e non sussistendo ragioni di urgenza, l'esame del
provvedimento in titolo non si concluderà nella seduta odierna, in modo
da dare tempo al relatore di approfondire le diverse questioni. Quindi,
nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra
seduta.
La seduta termina alle 14.30.
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