Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
Commissione II (GIUSTIZIA)
Disciplina delle attività subacquee e
iperbariche.
C. 344 ed abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.
Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore,
onorevole Mario Cavallaro, impossibilitato a partecipare alla seduta
odierna, illustra il provvedimento in esame ed osserva che il testo in
esame è volto a stabilire i principi fondamentali in materia di attività
subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo
(articolo 1).
Procede quindi all'illustrazione delle principali disposizioni, con
particolare riferimento a quelle rientranti negli ambiti di competenza
della Commissione Giustizia.
L'articolo 2, nel definire l'ambito di applicazione del provvedimento,
chiarisce che per attività subacquee si intendono, in via generale, «le
attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente
iperbarico, acqueo o gassoso».
Precisa, inoltre che tali attività si articolano in due differenti
settori, con finalità diverse, ai quali corrispondono, rispettivamente,
le discipline del capo II e del capo III del provvedimento. Si tratta,
segnatamente, dei «lavori» subacquei e iperbarici, effettuati da
operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici
(regolamentati dal capo II) e dei «servizi» subacquei di carattere
turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide
subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo,
organizzazioni didattiche subacquee (regolamentati dal capo III).
L'articolo 2, comma 2, precisa inoltre che le attività svolte
nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e
penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di
strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga
alle disposizioni del provvedimento in esame, dalle normative relative
alle amministrazioni di appartenenza.
Il Capo II detta la disciplina relativa ai lavori subacquei e iperbarici,
effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e
iperbarici.
In particolare, l'articolo 3 definisce la nozione di operatore tecnico
subacqueo (OTS) e iperbarico (OTI) professionali, nonché di impresa
subacquea o iperbarica. Queste ultime eseguono «lavori subacquei o
iperbarici», inclusa la produzione di impianti iperbarici. I primi,
invece, svolgono, a titolo professionale, attività connesse a lavori
subacquei o iperbarici.
L'articolo 4 precisa ulteriormente la definizione di OTS o OTI, con
riferimento alle rispettive mansioni e qualifiche professionali, mentre
l'articolo 5 prevede l'istituzione del registro degli operatori
subacquei ed iperbarici professionali, con conseguente previsione, al
comma 2, del «divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di
svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI». L'iscrizione nei
registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente,
invece, all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il
territorio nazionale e nell'ambito europeo (comma 3). L'articolo 6
stabilisce quindi i requisiti per l'iscrizione nel registro degli
operatori subacquei e iperbarici professionali e l'articolo 7 prevede la
sorveglianza sanitaria necessaria per l'accertamento della permanenza
dell'idoneità psico-fisica degli operatori.
Sul versante dell'attività imprenditoriale, l'articolo 8 prevede, presso
ciascun compartimento marittimo, l'istituzione del registro delle
imprese subacquee (e, in un'apposita sezione, dei centri di formazione
per la formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici),
nonché l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione.
L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori
subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea (comma
4), mentre è fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di
svolgere le attività in questione (comma 5).
Con riferimento agli OTS e OTI, l'articolo 9 prevede l'istituzione del
«Libretto personale operatori subacquei e iperbarici» (indicato con
l'acronimo «LP»), contenente tutte le informazioni relative alla
qualifica professionale, al grado di formazione, specializzazione ed
esperienza dell'operatore. Le annotazioni da riportare sul libretto sono
estremamente dettagliate e comprendono, a titolo esemplificativo, anche
«le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima
profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni
che superino le ventiquattro ore di durata complessiva» (comma 1,
lettera e)).
La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è
tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia
chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in
qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul
rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle
autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e
marittima (comma 3). Il LP deve essere presentato, a cura
dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo
competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità
psico-fisica (comma 4). Si prevede, inoltre, che in caso di infortunio o
di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa,
l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi
provveda, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa,
specificandone la durata e la causa (nel caso si tratti di lavoratore
autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto o dal
SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino
dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività
lavorativa) (comma 5). Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel
caso si tratti di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di
interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a
presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il
ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere
l'esercizio dell'attività lavorativa (comma 6).
L'articolo 11 prevede obblighi e sanzioni.
I primi commi si riferiscono al Libretto personale (LP), stabilendo che
esso debba essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle
competenti autorità marittime che ne fanno richiesta, nonché aggiornato
annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale
provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso
dell'anno (comma 1). Si precisa poi che l'omessa presentazione del LP su
richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere
qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della
regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente (comma 2).
Sul versante sanzionatorio, si dispone che «lo svolgimento di qualsiasi
attività oggetto della presente legge, in assenza della regolare
vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con
l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave
reato» (comma 3) e che, in caso di recidiva, «sono disposti la
cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione
di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo
che il fatto costituisca più grave reato» (comma 4).
In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9
(omessa consegna del LP al datore di lavoro in caso di infortunio o
malattia) è prevista la cancellazione dal registro e l'applicazione di
un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.
Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione
dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità
previste dalla normativa vigente in materia.
Quanto all'attività di impresa, l'articolo 9, comma 9, prevede che
«nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di
carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego
di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti
dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle
apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della medesima legge». L'inosservanza di quanto
disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del
responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal
diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro
per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva
l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente
impiegato (comma 10).
Si prevede, infine, che gli operatori che svolgono attività subacquee e
iperbariche senza essere iscritti nel registro, sono puniti con
un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi,
salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 11) e che, in caso
di recidiva, sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a
12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
L'articolo 14 dispone che tutti i lavori subacquei debbano, prima del
loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente
per il territorio in cui devono essere svolti e, laddove richiesto dalla
legge, dai singoli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei
permessi necessari.
L'articolo 15 prevede le relative sanzioni. In particolare, chiunque
effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione
di cui all'articolo 14 è punito con la reclusione da uno a tre anni
(comma 1); chiunque non esibisca all'autorità marittima competente
l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur
presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso
prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è
punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato (comma 2); in caso di recidiva del reato le
autorità devono disporre il sequestro delle attrezzature e degli
impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori (comma 3).
Il Capo III detta la disciplina relativa ai «servizi» subacquei di
carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei,
guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo,
organizzazioni didattiche subacquee.
L'articolo 19 detta una serie di definizioni, rilevanti ai fini
dell'applicazione della disciplina: immersione subacquea a scopo
turistico-ricreativo (che, se effettuata con autorespiratore, deve
essere svolta solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo);
brevetto subacqueo; istruttore subacqueo e guida subacquea; centri di
immersione e di addestramento subacqueo; organizzazioni didattiche
subacquee.
L'articolo 20 definisce e delimita l'esercizio dell'attività di
istruttore subacqueo e di guida subacquea, stabilendone i requisiti.
Analoghe disposizioni, gli articoli 21 e 22, disciplina l'apertura e
l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento
subacqueo, nonché delle organizzazioni senza scopo di lucro.
L'articolo 23 prevede l'istituzione dell'elenco nazionale delle
organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle
attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.
L'articolo 24 precisa che la denominazione di «centro di immersione e di
addestramento subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni
senza scopo di lucro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
prevista dal provvedimento in esame e che ogni centro di immersione e di
addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.
L'articolo 25 prevede disposizioni sulle attrezzature e gli
equipaggiamenti utilizzati per le immersioni e sulla relativa sicurezza.
L'articolo 26 detta talune disposizioni finali.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad
altra seduta.
La seduta termina alle 13.35.
ALLEGATO
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti ed abb.
PARERE APPROVATO
La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;
rilevato che:
l'articolo 2 fornisce la definizione di «attività subacquee», precisando
che tali attività si articolano in due differenti settori, con finalità
diverse, ai quali corrispondono, rispettivamente, le discipline del capo
II e del capo III del provvedimento; si tratta, segnatamente, dei
«lavori» subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e
imprese di lavori subacquei e iperbarici (regolamentati dal capo II) e
dei «servizi» subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da
istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di
addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee
(regolamentati dal capo III);
la definizione e, conseguentemente, la qualificazione di un'attività
quale «lavoro subacqueo» ha riflessi sul piano sanzionatorio,
determinando l'applicazione dell'articolata disciplina degli articoli
11, 14 e 15, nonché sulla determinatezza stessa delle fattispecie
sanzionatorie ivi previste;
la predetta definizione appare generica e non sufficientemente
determinata; ciò risulta particolarmente evidente laddove, all'articolo
2, si prevede che i lavori subacquei o iperbarici sono quelli effettuati
da operatori subacquei, mentre all'articolo 3 si prevede che gli
operatori subacquei professionali siano coloro che svolgono «attività
connesse» a lavori subaquei e iperbarici;
gli articoli 11 e 15 contengono un'articolata disciplina sanzionatoria
che presuppone, nella maggior parte delle ipotesi previste, una chiara e
univoca definizione del concetto di «lavoro subacqueo o iperbarico» e
prevede l'applicazione di sanzioni penali (ammenda e arresto);
in considerazione delle condotte sanzionate, degli eventi lesivi e degli
interessi coinvolti, appare tuttavia preferibile prevedere
l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, riservando l'uso
della sanzione penale eventualmente alla sola ipotesi prevista
dall'articolo 15;
appare opportuno ridefinire il predetto quadro sanzionatorio ponendo
particolare attenzione al rispetto del principio di proporzionalità e,
segnatamente, alla gradazione della sanzione in ragione della gravità
della condotta;
con specifico riferimento al Capo III del provvedimento, pur prevedendo
l'articolo 1 che l'attività subacquea è libera, l'articolo 19 dispone
che le immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, se effettuate
con autorespiratore, devono essere svolte da persone in possesso di
apposito brevetto;
tale ultima disposizione appare legittima e ragionevole, ma non risulta
prevista alcuna sanzione nel caso in cui le predette attività siano
svolte in assenza di brevetto;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) agli articoli 2 e 3, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di meglio definire la nozione di «lavori subacquei e
iperbarici», anche in vista del rispetto del principio di determinatezza
da parte delle fattispecie sanzionatorie che presuppongono tale nozione;
b) agli articoli 11 e 15, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di ridefinire il quadro sanzionatorio, prevedendo
preferibilmente l'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative,
che dovranno essere graduate in ragione della gravità della condotta e
dell'evento lesivo.
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