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convegno 2007
24-01-07

 

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

Commissione XII (AFFARI SOCIALI)

 

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vittoria D'INCECCO, relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 344 Bellotti e abbinate, recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche», quale risultante dagli emendamenti approvati.
In proposito, ricorda che il Capo I contiene disposizioni sull'ordinamento delle attività iperbariche in genere. In particolare, l'articolo 2, comma 2, esclude dall'ambito di applicazione della norma, tra le altre, le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere, le quali sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della proposta di legge in esame, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza. Inoltre, al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla proposta legge in esame da parte, tra l'altro, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, da definire con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata e sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 16.
Ricorda, altresì, che il Capo II contiene disposizioni in materia di operatori subacquei e iperbarici professionali e di imprese subacquee e iperbariche. In particolare, l'articolo 6 reca i requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, istituito in ciascun compartimento marittimo ai sensi dell'articolo 5. Il comma 1, lettera f), prevede, tra i requisiti per l'iscrizione, la sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (SASN), che si avvale, a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello II A DMAC/EDTC med, di seguito denominato «medico subacqueo»; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti.
All'interno del medesimo Capo II, l'articolo 7 stabilisce che la persistenza dei requisiti fisici di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), da parte del medico del porto o del SASN o anche da un medico subacqueo, o in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale o, annualmente, con la previsione che, dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico. L'inosservanza di quanto disposto dall'articolo 7 comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici, di cui all'articolo 9, e conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), e di quelle sancite dall'articolo 7 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina subacquea e designati: uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo; uno dal Ministero della salute; uno dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (di seguito denominato «IPSEMA»).
Ricorda, inoltre, che l'articolo 8 istituisce il Registro delle imprese di lavoro subacquee, prevedendo tra i requisiti per l'iscrizione, l'indicazione del nominativo del medico competente, incluso anche il medico subacqueo di cui all'articolo 6 comma 1, lettera f), e l'aver adempiuto agli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il personale dipendente, nei confronti dell'IPSEMA (comma 2, lettere h) e i)).
Ricorda, inoltre, che l'articolo 9, nell'istituire il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici, nel quale deve essere annotata in lingua italiana e inglese, tra l'altro, l'idoneità medica (comma 1, lettera c)). Il medesimo articolo prevede, al comma 5, che, in caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il libretto personale al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso in cui si tratti di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto personale è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il libretto personale (comma 6) sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa.
Ricorda, altresì, che, in base all'articolo 10, comma 1, lettera c), si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5 ed al conseguente ritiro del libretto personale, tra l'altro, per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge, a seguito degli accertamenti medico-sanitari.
L'articolo 11, commi 5 e 6, stabilisce quindi che l'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 (ovvero la mancata consegna al datore di lavoro del libretto personale in caso di infortunio) comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
L'articolo 12 prevede, inoltre, che le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni stabilite dalla proposta di legge in esame.
L'articolo 16 prevede, altresì, l'istituzione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, con il compito di proporre le norme tecniche relative, tra l'altro, alla medicina subacquea e iperbarica e alle norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività iperbariche connesse (comma 1, lettere f) e g)). Del Comitato fanno parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute e un rappresentante dell'IPSEMA (comma 4). Il comma 8 stabilisce, quindi, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta, sulla base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie su cui il Comitato formula proposte.
L'articolo 17, quindi prevede che l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall'IPSEMA è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.
Il Capo III reca, infine, disposizioni in materia di attività subacquea a scopo turistico-ricreativo. Dall'applicazione di tali disposizioni sono espressamente escluse, in base all'articolo 19, comma 1, le attività subacquee di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni.
L'articolo 20, comma 2, lettera h), stabilisce quindi che, ai fini dell'esercizio dell'attività, le guide e gli istruttori subacquei devono possedere, tra l'altro, l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica.
L'articolo 21, comma 1, lettera e), prevede, inoltre, che l'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata, tra l'altro, alla disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. Analoga disposizione è prevista per le organizzazioni senza scopo di lucro, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e).
Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del provvedimento in esame e, in particolare, delle disposizioni volte alla tutela della salute di quanti esercitano attività subacquee e iperbariche, formula una proposta di parere favorevole. Peraltro, ritiene che sarebbe opportuno inserire, nelle premesse del parere, un richiamo all'opportunità di uniformare i riferimenti al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per renderli coerenti con la scelta, in sé condivisibile, di tenere conto della probabile, prossima approvazione del disegno di legge che divide nuovamente i due dicasteri (in alcune parti della proposta di legge, infatti, si continua a fare riferimento all'attuale Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Lucio BARANI (PdL), condividendo pienamente la relazione della collega D'Incecco, ritiene che, se non vi sono obiezioni, si potrebbe procedere già nella seduta odierna all'espressione del parere.

Paola BINETTI (PD) osserva che sarebbe più corretto, anche nei confronti dei colleghi assenti, procedere all'espressione del parere nella seduta di domani, secondo quanto originariamente previsto.
 

 

 

Giuseppe PALUMBO, presidente, prende atto della richiesta della collega Binetti e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ERRATA CORRIGE

 

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 230 dell'8 ottobre 2009, a pagina 73, prima colonna, settima riga, sostituire le parole «capoverso 2» con le seguenti: «capoverso 1».