Commissione XII (AFFARI SOCIALI)
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Vittoria D'INCECCO, relatore, ricorda che la Commissione è
chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle
parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 344
Bellotti e abbinate, recante «Disciplina delle attività subacquee e
iperbariche», quale risultante dagli emendamenti approvati.
In proposito, ricorda che il Capo I contiene disposizioni
sull'ordinamento delle attività iperbariche in genere. In particolare,
l'articolo 2, comma 2, esclude dall'ambito di applicazione della norma,
tra le altre, le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di
Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte
nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere, le quali sono
regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della proposta di legge
in esame, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza.
Inoltre, al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono
assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui
alla proposta legge in esame da parte, tra l'altro, delle organizzazioni
di volontariato di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, da
definire con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con i ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato,
entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge e avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza
unificata e sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo
16.
Ricorda, altresì, che il Capo II contiene disposizioni in materia di
operatori subacquei e iperbarici professionali e di imprese subacquee e
iperbariche. In particolare, l'articolo 6 reca i requisiti per
l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici
professionali, istituito in ciascun compartimento marittimo ai sensi
dell'articolo 5. Il comma 1, lettera f), prevede, tra i requisiti
per l'iscrizione, la sana e robusta costituzione fisica, esente da
difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché
da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico
di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o
da un medico del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante
(SASN), che si avvale, a tale fine, della scheda sanitaria allegata al
decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, o anche da
un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o
medico diplomato da master universitario di II livello in medicina
subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di
livello II A DMAC/EDTC med, di seguito denominato «medico subacqueo»;
sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti
all'alcool e i soggetti tossicodipendenti.
All'interno del medesimo Capo II, l'articolo 7 stabilisce che la
persistenza dei requisiti fisici di cui al citato articolo 6, comma 1,
lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di
operatore subacqueo o iperbarico. Ciascun operatore deve essere
sottoposto a visita medica dettagliata per l'accertamento della
permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i medesimi
criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), da parte del
medico del porto o del SASN o anche da un medico subacqueo, o in seguito
a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione
all'esercizio dell'attività professionale o, annualmente, con la
previsione che, dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età,
devono essere disposti accertamenti appropriati per la sorveglianza del
danno da esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico.
L'inosservanza di quanto disposto dall'articolo 7 comporta la
sospensione della validità abilitativa del libretto personale degli
operatori subacquei e iperbarici, di cui all'articolo 9, e
conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva
regolarizzazione della posizione dell'interessato. Contro le risultanze
delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f),
e di quelle sancite dall'articolo 7 è ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, a una
commissione istituita presso il compartimento marittimo e composta da
tre medici esperti in medicina subacquea e designati: uno, che svolge la
funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo; uno dal
Ministero della salute; uno dall'Istituto di Previdenza per il Settore
Marittimo (di seguito denominato «IPSEMA»).
Ricorda, inoltre, che l'articolo 8 istituisce il Registro delle imprese
di lavoro subacquee, prevedendo tra i requisiti per l'iscrizione,
l'indicazione del nominativo del medico competente, incluso anche il
medico subacqueo di cui all'articolo 6 comma 1, lettera f), e
l'aver adempiuto agli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e malattie professionali per il personale dipendente, nei
confronti dell'IPSEMA (comma 2, lettere h) e i)).
Ricorda, inoltre, che l'articolo 9, nell'istituire il libretto personale
degli operatori subacquei e iperbarici, nel quale deve essere annotata
in lingua italiana e inglese, tra l'altro, l'idoneità medica (comma 1,
lettera c)). Il medesimo articolo prevede, al comma 5, che, in
caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa
determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione
dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il libretto
personale al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al
rilascio di un certificato sanitario da parte del medico del porto o del
SASN, o anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione
dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso
in cui si tratti di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto
personale è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un
medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di
idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il
libretto personale (comma 6) sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel
caso trattasi di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di
interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a
presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il
ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere
l'esercizio dell'attività lavorativa.
Ricorda, altresì, che, in base all'articolo 10, comma 1, lettera c),
si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5 ed al
conseguente ritiro del libretto personale, tra l'altro, per permanente
impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge, a
seguito degli accertamenti medico-sanitari.
L'articolo 11, commi 5 e 6, stabilisce quindi che l'inosservanza di
quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 (ovvero la mancata consegna
al datore di lavoro del libretto personale in caso di infortunio)
comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da
1.000 a 3.500 euro. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal
registro e di applicazione dell'ammenda l'interessato può proporre
ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le
modalità previste dalla normativa vigente in materia.
L'articolo 12 prevede, inoltre, che le imprese subacquee ed iperbariche
hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel
rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
e delle prescrizioni stabilite dalla proposta di legge in esame.
L'articolo 16 prevede, altresì, l'istituzione, da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato tecnico per le
attività subacquee e iperbariche, con il compito di proporre le norme
tecniche relative, tra l'altro, alla medicina subacquea e iperbarica e
alle norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività
iperbariche connesse (comma 1, lettere f) e g)). Del Comitato
fanno parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute e
un rappresentante dell'IPSEMA (comma 4). Il comma 8 stabilisce, quindi,
che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta,
sulla base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti
contenenti le norme tecniche nelle materie su cui il Comitato formula
proposte.
L'articolo 17, quindi prevede che l'obbligo dell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale
dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall'IPSEMA
è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono
attività lavorativa in forma autonoma.
Il Capo III reca, infine, disposizioni in materia di attività subacquea
a scopo turistico-ricreativo. Dall'applicazione di tali disposizioni
sono espressamente escluse, in base all'articolo 19, comma 1, le
attività subacquee di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone
disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni.
L'articolo 20, comma 2, lettera h), stabilisce quindi che, ai
fini dell'esercizio dell'attività, le guide e gli istruttori subacquei
devono possedere, tra l'altro, l'idoneità medica secondo quanto
richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui
attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione
vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica.
L'articolo 21, comma 1, lettera e), prevede, inoltre, che
l'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di
addestramento subacqueo è subordinata, tra l'altro, alla disponibilità
di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle
disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché
di personale addestrato al primo soccorso. Analoga disposizione è
prevista per le organizzazioni senza scopo di lucro, ai sensi
dell'articolo 22, comma 1, lettera e).
Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del provvedimento
in esame e, in particolare, delle disposizioni volte alla tutela della
salute di quanti esercitano attività subacquee e iperbariche, formula
una proposta di parere favorevole. Peraltro, ritiene che sarebbe
opportuno inserire, nelle premesse del parere, un richiamo
all'opportunità di uniformare i riferimenti al Ministero della salute e
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per renderli coerenti
con la scelta, in sé condivisibile, di tenere conto della probabile,
prossima approvazione del disegno di legge che divide nuovamente i due
dicasteri (in alcune parti della proposta di legge, infatti, si continua
a fare riferimento all'attuale Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali).
Lucio BARANI (PdL), condividendo pienamente la relazione della
collega D'Incecco, ritiene che, se non vi sono obiezioni, si potrebbe
procedere già nella seduta odierna all'espressione del parere.
Paola BINETTI (PD) osserva che sarebbe più corretto, anche nei
confronti dei colleghi assenti, procedere all'espressione del parere
nella seduta di domani, secondo quanto originariamente previsto.
Giuseppe PALUMBO, presidente, prende atto della richiesta
della collega Binetti e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia
il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.15.
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 230
dell'8 ottobre 2009, a pagina 73, prima colonna, settima riga,
sostituire le parole «capoverso 2» con le seguenti: «capoverso
1».