Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
Commissione XIV (POLITICHE UN.
EUROPEA)
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Luca BELLOTTI (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione
è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il testo
unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate, recanti «Disciplina
delle attività subacquee e iperbariche», risultante dagli emendamenti
approvati dalla XI Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede
referente.
Osserva come si tratti di un intervento normativo particolarmente utile,
che pone ordine in maniera completa e adeguata alla disciplina delle
attività subacquee e iperbariche, sia per quanto concerne la loro esatta
definizione sia per quel che riguarda la fissazione dei principi e degli
obblighi che ne regolano il corretto svolgimento da parte degli addetti
e delle imprese che operano nel settore. Esso, inoltre, soddisfa
l'esigenza, rappresentata dagli operatori, dall'utenza e dalle stesse
amministrazioni deputate al settore, di avere una disciplina di settore,
organica e d'impostazione sistematica al momento assente nel nostro
panorama normativo. Infine, apre la possibilità agli operatori di
svolgere la professione anche in altri paesi nell'Unione europea.
A conferma di questo giudizio positivo, evidenzia che il provvedimento
si muove nel solco di altre proposte di legge discusse nelle passate
legislature, anche se mai approvate definitivamente. In secondo luogo,
ricorda che nella seduta del 16 settembre scorso, il testo in questione
è stato adottato dalla XI Commissione con il parere favorevole sia della
maggioranza che dell'opposizione.
Quanto al contenuto, evidenzia che il testo unificato in esame si
compone di 26 articoli, suddivisi in tre Capi. Di questi, il Capo I
definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento e l'ambito di
applicazione, delimitando il concetto di «attività subacquee» distinte
in due differenti settori: lavori subacquei ed iperbarici e servizi
subacquei di carattere turistico-ricreativo; il Capo II, relativo ai
lavori subacquei ed iperbarici, disciplina poi l'attività degli
operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed
iperbariche, mentre il Capo III, relativo ai servizi subacquei di
carattere turistico-ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori
subacquei, delle guide subacquee, dei centri di immersione e di
addestramento e delle organizzazioni didattiche subacquee.
Sotto questo profilo, il testo in esame colma una lacuna
nell'ordinamento italiano, consentendo di inquadrare le attività
subacquee entro regole più certe, e istituisce un quadro di garanzia e
professionalità per chi si accosta all'attività subacquea in maniera
professionale, ciò che si traduce anche in una maggiore e più efficace
tutela dell'ambiente marino e del suo straordinario patrimonio
naturalistico e culturale.
Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. |