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convegno 2007
24-01-07

 

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

Commissione XIV (POLITICHE UN. EUROPEA)

 

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate, recanti «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche», risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente.
Osserva come si tratti di un intervento normativo particolarmente utile, che pone ordine in maniera completa e adeguata alla disciplina delle attività subacquee e iperbariche, sia per quanto concerne la loro esatta definizione sia per quel che riguarda la fissazione dei principi e degli obblighi che ne regolano il corretto svolgimento da parte degli addetti e delle imprese che operano nel settore. Esso, inoltre, soddisfa l'esigenza, rappresentata dagli operatori, dall'utenza e dalle stesse amministrazioni deputate al settore, di avere una disciplina di settore, organica e d'impostazione sistematica al momento assente nel nostro panorama normativo. Infine, apre la possibilità agli operatori di svolgere la professione anche in altri paesi nell'Unione europea.
A conferma di questo giudizio positivo, evidenzia che il provvedimento si muove nel solco di altre proposte di legge discusse nelle passate legislature, anche se mai approvate definitivamente. In secondo luogo, ricorda che nella seduta del 16 settembre scorso, il testo in questione è stato adottato dalla XI Commissione con il parere favorevole sia della maggioranza che dell'opposizione.
Quanto al contenuto, evidenzia che il testo unificato in esame si compone di 26 articoli, suddivisi in tre Capi. Di questi, il Capo I definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento e l'ambito di applicazione, delimitando il concetto di «attività subacquee» distinte in due differenti settori: lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo; il Capo II, relativo ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina poi l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche, mentre il Capo III, relativo ai servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori subacquei, delle guide subacquee, dei centri di immersione e di addestramento e delle organizzazioni didattiche subacquee.
Sotto questo profilo, il testo in esame colma una lacuna nell'ordinamento italiano, consentendo di inquadrare le attività subacquee entro regole più certe, e istituisce un quadro di garanzia e professionalità per chi si accosta all'attività subacquea in maniera professionale, ciò che si traduce anche in una maggiore e più efficace tutela dell'ambiente marino e del suo straordinario patrimonio naturalistico e culturale.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.