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convegno 2007
24-01-07

 

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

Commissione X (ATTIVITA' PRODUTTIVE)

 

 

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame nuovo testo e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Catia POLIDORI (PdL) relatore, illustra il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate, recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche», come risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente. Sottolinea che il testo in questione è stato adottato dalla XI Commissione con il parere favorevole sia della maggioranza che dell'opposizione.
Il testo unificato in esame si compone di 26 articoli, suddivisi in tre Capi. Di questi, il Capo I (articoli 1 e 2) definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento e l'ambito di applicazione, delimitando il concetto di «attività subacquee» distinte in due differenti settori: lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo; il Capo II (articoli 3-18), relativo ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina poi l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche, mentre il Capo III (articoli 19-26), relativo ai servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori subacquei, delle guide subacquee, dei centri di immersione e di addestramento e delle organizzazioni didattiche subacquee.
Per quanto concerne le disposizioni direttamente riconducibili alla competenza della X, Commissione, segnala in particolare i seguenti articoli.
L'articolo 5 prevede l'istituzione,presso ciascun compartimento marittimo, del registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, condizione per esercitare legittimamente tali attività a titolo professionale. Tale iscrizione consente, infatti, all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo. Il successivo articolo 6 definisce i requisiti personali e fisici ed i titoli professionali per ottenere la suddetta iscrizione
L'articolo 8 istituisce, sempre presso ciascun compartimento marittimo, il registro delle imprese subacquee, nel quale è prevista un'apposita sezione relativa ai centri di formazione per gli operatori subacquei ed iperbarici. Tra i requisiti richiesti dal comma 2 per l'iscrizione nel predetto registro segnala, fra gli altri, il possesso del certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi per lo svolgimento delle attività, il possesso del codice fiscale e della partita IVA, nonché l'adempimento nei confronti dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) degli obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale dipendente. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea (comma 4), mentre è fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività in questione (comma 5). In tale ambito il comma 6 istituisce, a carico delle imprese iscritte, un diritto di iscrizione annuale per la tenuta del registro e l'effettuazione dei relativi controlli.
In tale contesto l'articolo 18 reca le norme transitorie, che consentono ai lavoratori ed alle imprese che dimostrino di aver operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore subacqueo ed iperbarico, di iscriversi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nei rispettivi registri. Inoltre la disposizione consente alle imprese di continuare ad operare in deroga alle previsioni contenute nel provvedimento per i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, al fine di consentire l'adeguamento delle strutture e delle procedure operative.
L'articolo 9 istituisce il libretto personale degli operatori subacquei ed iperbarici, contenente tutti i dati relativi all'attività dell'operatore subacqueo.
L'articolo 10 definisce i casi nei quali si procede alla cancellazione dal registro degli operatori subacquei ed al ritiro del libretto personale, mentre l'articolo 11 stabilisce le sanzioni per le violazioni delle norme in materia di regolare tenuta del libretto stesso, nonché per i casi di svolgimento di attività subacquea da parte di operatori non iscritti nel registro ovvero privi dei requisiti previsti.
L'articolo 12 stabilisce un obbligo generale, per le imprese subacquee ed iperbariche, di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle prescrizioni stabilite dal provvedimento.
L'articolo 14 prevede che tutti i lavori subacquei debbano essere preventivamente autorizzati dal compartimento marittimo territorialmente competente per il territorio in cui devono essere svolti.
Il Capo III del provvedimento in esame prevede la disciplina delle immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, mentre l'articolo 19 reca le opportune definizioni e chiarisce l'ambito oggettivo e soggettivo delle disposizioni in esame (attività subacquea, istruttore e guida subacquea). L'articolo 20 definisce il quadro in cui debba svolgersi l'attività di istruttore e di guida nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
L'articolo 21 stabilisce i requisiti strutturali e documentali per l'apertura e l'esercizio di centri di immersione ed addestramento subacqueo, prevedendo, tra l'altro, l'iscrizione alla competente Camera di commercio, il possesso della partita IVA e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte. Il successivo articolo 22 definisce i requisiti che devono possedere le organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività in esame.

L'articolo 23 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD), nell'esprimere perplessità sulle modalità di accreditamento degli enti che dovrebbero certificare la formazione degli operatori, dichiara l'astensione del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.