Commissione X (ATTIVITA' PRODUTTIVE)
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame nuovo testo e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Catia POLIDORI (PdL) relatore, illustra il testo unificato
delle proposte di legge C. 344 e abbinate, recante «Disciplina delle
attività subacquee e iperbariche», come risultante dagli emendamenti
approvati dalla XI Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede
referente. Sottolinea che il testo in questione è stato adottato dalla
XI Commissione con il parere favorevole sia della maggioranza che
dell'opposizione.
Il testo unificato in esame si compone di 26 articoli, suddivisi in tre
Capi. Di questi, il Capo I (articoli 1 e 2) definisce l'oggetto e la
finalità del provvedimento e l'ambito di applicazione, delimitando il
concetto di «attività subacquee» distinte in due differenti settori:
lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere
turistico-ricreativo; il Capo II (articoli 3-18), relativo ai lavori
subacquei ed iperbarici, disciplina poi l'attività degli operatori
subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche, mentre
il Capo III (articoli 19-26), relativo ai servizi subacquei di carattere
turistico-ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori subacquei,
delle guide subacquee, dei centri di immersione e di addestramento e
delle organizzazioni didattiche subacquee.
Per quanto concerne le disposizioni direttamente riconducibili alla
competenza della X, Commissione, segnala in particolare i seguenti
articoli.
L'articolo 5 prevede l'istituzione,presso ciascun compartimento
marittimo, del registro degli operatori subacquei ed iperbarici
professionali, condizione per esercitare legittimamente tali attività a
titolo professionale. Tale iscrizione consente, infatti, all'operatore
di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e
nell'ambito europeo. Il successivo articolo 6 definisce i requisiti
personali e fisici ed i titoli professionali per ottenere la suddetta
iscrizione
L'articolo 8 istituisce, sempre presso ciascun compartimento marittimo,
il registro delle imprese subacquee, nel quale è prevista un'apposita
sezione relativa ai centri di formazione per gli operatori subacquei ed
iperbarici. Tra i requisiti richiesti dal comma 2 per l'iscrizione nel
predetto registro segnala, fra gli altri, il possesso del certificato di
iscrizione alla competente camera di commercio, l'obbligo di stipulare
una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei
rischi derivanti a terzi per lo svolgimento delle attività, il possesso
del codice fiscale e della partita IVA, nonché l'adempimento nei
confronti dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
degli obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali del personale dipendente. L'iscrizione nel
registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il
territorio nazionale e dell'Unione europea (comma 4), mentre è fatto
divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività in
questione (comma 5). In tale ambito il comma 6 istituisce, a carico
delle imprese iscritte, un diritto di iscrizione annuale per la tenuta
del registro e l'effettuazione dei relativi controlli.
In tale contesto l'articolo 18 reca le norme transitorie, che consentono
ai lavoratori ed alle imprese che dimostrino di aver operato in modo
prevalente, per almeno due anni, nel settore subacqueo ed iperbarico, di
iscriversi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
provvedimento, nei rispettivi registri. Inoltre la disposizione consente
alle imprese di continuare ad operare in deroga alle previsioni
contenute nel provvedimento per i dodici mesi successivi alla sua
entrata in vigore, al fine di consentire l'adeguamento delle strutture e
delle procedure operative.
L'articolo 9 istituisce il libretto personale degli operatori subacquei
ed iperbarici, contenente tutti i dati relativi all'attività
dell'operatore subacqueo.
L'articolo 10 definisce i casi nei quali si procede alla cancellazione
dal registro degli operatori subacquei ed al ritiro del libretto
personale, mentre l'articolo 11 stabilisce le sanzioni per le violazioni
delle norme in materia di regolare tenuta del libretto stesso, nonché
per i casi di svolgimento di attività subacquea da parte di operatori
non iscritti nel registro ovvero privi dei requisiti previsti.
L'articolo 12 stabilisce un obbligo generale, per le imprese subacquee
ed iperbariche, di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel
rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nonché delle prescrizioni stabilite dal provvedimento.
L'articolo 14 prevede che tutti i lavori subacquei debbano essere
preventivamente autorizzati dal compartimento marittimo territorialmente
competente per il territorio in cui devono essere svolti.
Il Capo III del provvedimento in esame prevede la disciplina delle
immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, mentre l'articolo 19
reca le opportune definizioni e chiarisce l'ambito oggettivo e
soggettivo delle disposizioni in esame (attività subacquea, istruttore e
guida subacquea). L'articolo 20 definisce il quadro in cui debba
svolgersi l'attività di istruttore e di guida nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
L'articolo 21 stabilisce i requisiti strutturali e documentali per
l'apertura e l'esercizio di centri di immersione ed addestramento
subacqueo, prevedendo, tra l'altro, l'iscrizione alla competente Camera
di commercio, il possesso della partita IVA e la copertura assicurativa
per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono
attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle
attività svolte. Il successivo articolo 22 definisce i requisiti che
devono possedere le organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio
delle attività in esame.
L'articolo 23 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo
economico, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si
dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore
turistico-ricreativo.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.
Laura FRONER (PD), nell'esprimere perplessità sulle modalità di
accreditamento degli enti che dovrebbero certificare la formazione degli
operatori, dichiara l'astensione del proprio gruppo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la
proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.15.