Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
Commissione IX (TRASPORTI)
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni
e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto,
rinviato nella seduta del 6 ottobre 2009.
Jonny CROSIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere
favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato),
evidenziando che tale proposta tiene conto anche delle osservazioni
contenute nel documento depositato dal rappresentante del Governo nella
seduta di ieri.
Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo
sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole con
condizioni e osservazioni del relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle 15.45.
ALLEGATO
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti
e abb.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante «Disciplina
delle attività subacquee e iperbariche» (C. 344 Bellotti e abb.), come
risultante dagli emendamenti approvati;
rilevato che il provvedimento in esame disciplina lo svolgimento delle
attività subacquee e iperbariche, individuando la normativa di principio
e gli obblighi a carico di operatori e imprese che operano nel settore;
considerato che la normativa proposta soddisfa l'esigenza di un
corpus normativo organico e sistematico che riunisca l'intera
disciplina delle attività subacquee professionali e turistico-ricreative,
come richiesto dagli operatori del settore, dalle amministrazioni
competenti e dall'utenza e che sarebbe di conseguenza opportuno
provvedere all'abrogazione delle vigenti norme che disciplinano la
materia, anche al fine di non ingenerare dubbi e incertezze
interpretative, introducendo contestualmente le necessarie disposizioni
di coordinamento;
rilevato che opportunamente la disciplina proposta prevede la
possibilità, per gli operatori nazionali, di svolgere la loro
professione anche in altri Paesi dell'Unione europea;
valutata positivamente l'esclusione dalla disciplina proposta delle
attività svolte dalle Forze Armate, di Polizia, di protezione civile,
nonché di quelle svolte nell'ambito di strutture giudiziarie e
penitenziarie ovvero sanitarie ed ospedaliere, che rimangono soggette
alla normativa delle amministrazioni di appartenenza;
valutata favorevolmente la previsione dell'istituzione presso le
Capitanerie di porto della commissione competente all'esame dei ricorsi
relativi agli esiti delle visite sanitarie, nonché la nomina, da parte
del capo del compartimento marittimo, di un esperto di medicina
subacquea facente parte della suddetta commissione;
ritenuto peraltro, con riferimento al comma 3 dell'articolo 6, che il
rilascio del libretto di navigazione agli operatori subacquei e
iperbarici professionali che ne facciano richiesta non appare necessario
all'espletamento delle attività di tali figure professionali;
ritenuto altresì che l'autorizzazione ai lavori di cui all'articolo 14
debba essere rilasciata dalla Capitaneria di porto, competente per il
territorio nella cui giurisdizione i lavori sono da svolgersi, ai soli
fini della sicurezza della navigazione;
ritenuto opportuno che il comitato tecnico per le attività subacquee e
iperbariche, istituito dall'articolo 16, sia composto anche da un
ufficiale superiore del corpo delle Capitanerie di porto, in relazione
alle competenze amministrative attribuite dal provvedimento all'autorità
marittima;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, che definisce l'ambito di
applicazione della legge, si sostituiscano le parole «servizi di
carattere turistico-ricreativo» con le seguenti «servizi subacquei di
carattere turistico-ricreativo», in conformità con la definizione recata
dal successivo articolo 2;
2. con riferimento alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6,
dopo le parole: «o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità
di sommozzatore», siano inserite le seguenti: «o nel corpo delle
Capitanerie di porto - Guardia Costiera in qualità di operatore nei
nuclei subacquei»;
3. con riferimento al medesimo articolo 6, sia soppresso il comma 3;
4. con riferimento all'articolo 14, recante la disciplina delle
autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici,
dopo le parole:»essere autorizzati» siano inserite le seguenti: «ai soli
fini della sicurezza della navigazione»;
5. con riferimento al comma 4 dell'articolo 16, sia aggiunta la seguente
lettera: «h) un Ufficiale superiore del corpo delle Capitanerie
di porto»;
6. con riferimento all'articolo 18, dopo il comma 1, sia inserito il
seguente: «1-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il personale regolarmente iscritto nell'ultimo biennio
nei registri dei palombari e dei sommozzatori in servizio locale, tenuti
dall'autorità marittima, ai sensi rispettivamente dell'articolo 205 del
regolamento di esecuzione del codice della navigazione, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e
dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, è iscritto, su
richiesta, nel registro di cui all'articolo 5.»
7. con riferimento all'articolo 26, si disponga la soppressione delle
figure dei palombari e dei sommozzatori in servizio locale, mediante
l'abrogazione del punto 3, primo comma, dell'articolo 116 del codice
della navigazione, degli articoli da 204 a 207 del regolamento di
esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e del decreto
ministeriale 13 gennaio 1979;
e con le seguenti osservazioni:
1. valuti la Commissione di merito l'opportunità di recare, al comma 1
dell'articolo 3, l'esplicita definizione dei «lavori subacquei» e di
precisare, al medesimo comma, anche attraverso il rinvio ad una
normativa tecnica di rango secondario, quali mezzi, strutture o veicoli
subacquei possano essere utilizzati dagli operatori subacquei e
iperbarici professionali;
2. valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per
quanto attiene alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 11,
sanzioni amministrative pecuniarie in luogo delle sanzioni penali
previste dal provvedimento, almeno per alcune fattispecie meno gravi,
quali quella di cui al comma 3;
3. valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare,
all'articolo 20, relativo all'esercizio dell'attività di istruttore
subacqueo e di guida subacquea, un numero massimo di allievi;
4. valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, al
medesimo articolo 20, la previsione di mezzi di supporto adeguati, anche
attraverso un rinvio all'articolo 90 del decreto ministeriale 29 luglio
2008, n. 146, che disciplina le norme di sicurezza per le unità da
diporto impiegate come unità di appoggio per immersioni subacquee a
scopo sportivo o ricreativo;
5. valuti la Commissione di merito l'opportunità di equiparare, a fini
fiscali, le imprese costituite in forma individuale (istruttori
subacquei e guide subacquee) con quelle costituite in forma collettiva,
in particolare prevedendo tra i requisiti di cui al comma 2 del medesimo
articolo 20, l'iscrizione alla Camera di commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura e la partita IVA.
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