Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
Commissione IX (TRASPORTI)
Disciplina delle attività subacquee e
iperbariche.
Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Jonny CROSIO (LNP), relatore, avverte che la IX Commissione è
chiamata ad esprimere il proprio parere alla XI Commissione sul testo
unificato delle proposte di legge C. 344, C. 2369 e C. 2509, in materia
di disciplina delle attività subacquee.
Fa presente che le proposte sono finalizzate a disciplinare
organicamente lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche,
dettando la relativa normativa di principio ed individuando gli obblighi
posti in capo agli operatori e alle imprese. Ricorda che nel nostro
ordinamento non esiste infatti una disciplina professionale che
identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici
e che l'opportunità di una regolamentazione del settore si configura
anche in relazione al fatto che analoghe proposte di legge, già
presentate nel corso delle ultime tre legislature, pur superando l'esame
delle competenti
Commissioni della Camera, non hanno terminato il loro iter per la
scadenza delle legislature stesse.
Sottolinea che la normativa dettata dalle proposte in esame intende
garantire la professionalità e la qualificazione degli operatori, e
permette agli operatori stessi di esercitare la propria professione in
tutti i Paesi membri dell'Unione europea, mettendoli in condizioni di
piena concorrenza con gli operatori stranieri.
Ricorda che il settore delle attività subacquee risulta in Italia
regolamentato solo relativamente ad alcuni specifici profili
professionali, quali i pescatori subacquei professionisti, i palombari e
i sommozzatori in servizio locale nei porti e che gli operatori di altri
profili professionali - tra cui si segnalano alcune professioni
emergenti, quale la guida turistica subacquea e i ricercatori
scientifici e archeologici subacquei - sono privi di una specifica
regolamentazione, e non possono quindi svolgere la propria attività nei
Paesi dell'Unione in cui essa è regolamentata.
Evidenzia che il testo si compone di 26 articoli, suddivisi in tre Capi.
Il Capo I definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento e l'ambito
di applicazione, delimitando il concetto di «attività subacquee»
distinte in due differenti settori, e specificamente lavori subacquei ed
iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo; il
Capo II, con riferimento ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina
l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese
subacquee ed iperbariche; il Capo III disciplina i servizi subacquei
turistico-ricreativi.
Segnala, tra le disposizioni più rilevanti: l'istituzione, presso
ciascun dipartimento marittimo, del registro degli operatori subacquei
ed iperbarici professionali e del registro delle imprese di lavoro
subacqueo; l'introduzione del libretto personale degli operatori
subacquei e iperbarici, dove devono essere annotati l'idoneità medica,
eventuali infortuni e le immersioni effettuate; la previsione di norme
per la sicurezza degli operatori nello svolgimento di attività subacquee
ed iperbariche; la previsione di una specifica autorizzazione, da parte
del compartimento marittimo competente, per l'effettuazione di qualunque
tipo di lavoro subacqueo.
Rileva che l'articolo 16 demanda ad un decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti l'istituzione di un Comitato
tecnico-scientifico, con il compito di proporre le norme tecniche
relative alle procedure operative e di emergenza per il lavoro
subacqueo, alla formazione professionale, alle attrezzature, alla
medicina subacquea.
Con riguardo all'attività subacquea con finalità turistico-ricreative,
fa presente che il testo reca un'apposita disciplina per l'ottenimento
del brevetto di istruttore subacqueo e dell'attività dei centri di
immersione e di addestramento subacqueo. Sottolinea che viene inoltre
prevista l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico,
dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano
all'addestramento delle attività subacquee a scopo turistico-ricreativo.
Infine evidenzia che si prevede che la denominazione «centro di
immersione e di addestramento subacqueo» sia riservata alle imprese
iscritte nell'elenco e specificamente autorizzate all'esercizio della
predetta attività.
In conclusione, ritiene utile formulare alcune osservazioni che, se
condivise dalla Commissione, potrebbero essere inserite nel parere da
rendere alla XI Commissione.
In primo luogo, rileva che sarebbe utile precisare meglio le funzioni e
i compiti attribuiti, in relazione alle attività subacquee, al corpo
delle Capitanerie di porto.
Inoltre, con riferimento alla previsione di sanzioni penali per la
violazione delle norme relative al libretto personale, ritiene utile
valutare l'opportunità di sostituirle con sanzioni di carattere
amministrativo, considerata la limitata pericolosità sociale delle
violazioni stesse.
Infine, considerato che la proposta intende costituire un complesso
normativo omogeneo, e sostituire le norme vigenti, segnala che occorre
valutare la possibilità di introdurre una normativa transitoria e di
coordinamento, ed eventualmente predisporre l'abrogazione delle norme
destinate ad essere sostituite con l'entrata in vigore della nuova
normativa.
Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ringrazia il relatore per
l'esauriente relazione svolta e consegna alla Commissione un documento
che contiene una serie di osservazioni sul provvedimento oggetto di
esame in sede consultiva da parte della Commissione (vedi allegato 3).
Silvia VELO (PD), presidente, nessuno chiedendo di
intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
ALLEGATO 3
«Disciplina delle attività subacquee e iperbariche»
Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO
1. PREMESSA
La proposta di legge in esame:
disciplina lo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche,
individuando la normativa di principio e gli obblighi a carico degli
operatori e delle imprese che operano nel settore;
soddisfa l'esigenza, rappresentata dagli operatori, dall'utenza e dalle
stesse amministrazioni deputate al settore, di avere una disciplina di
settore, organica e d'impostazione sistematica al momento assente nel
nostro panorama normativo;
apre la possibilità agli operatori di svolgere la professione anche in
altri paesi nell'Unione europea.
Costituisce elemento di premessa il richiamo del quadro normativo di
riferimento:
articolo 116 del Codice della navigazione e articoli 204-207 del
relativo regolamento di esecuzione per quanto concerne la categoria dei
palombari servizio locale;
decreto ministeriale 13/01/1979 per quanto concerne la categoria dei
sommozzatori in servizio locale;
decreto legislativo n. 171/05 approvazione del codice della nautica da
diporto e decreto ministeriale n. 146/08 per quanto concerne l'utilizzo
delle unità da diporto quali mezzi di appoggio per immersioni subacquee.
Fatte salve eventuali discipline regionali in materia. Tale impianto
normativo, così come si presenta, risulta, oggi, inidoneo a far fronte
alle esigenze di regolamentazione che gli operatori del settore, a
tutela della sicurezza, reclamano, alla luce dello sviluppo che le
attività iperbariche e subacquee hanno oggi raggiunto.
Capo I - Art. 1. Oggetto e finalità.
Il primo articolo del progetto di legge in esame ne individua
l'oggetto e le finalità. Al primo comma, quindi, sarebbe opportuna la
correzione meramente terminologica di «servizi di carattere
turistico-ricreativo» in «servizi subacquei di carattere
turistico-ricreativo», atteso che nell'articolo successivo essi vengono
effettivamente definiti come tali.
Considerato che il testo unificato in esame riunisce l'intera disciplina
delle attività subacquee professionali e turistico-ricreative in un
unico corpus normativo, appare utile l'inserimento delle norme
transitorie e di raccordo, in particolare:
Si deve rilevare che la disciplina proposta non tiene conto che almeno
due categorie di tali operatori, i «palombari» ed i
«sommozzatori» in servizio locale nei porti sono regolamentate
rispettivamente dagli articoli 116 e seguenti del codice della
navigazione e dagli articoli 204 e seguenti del relativo regolamento di
esecuzione e dal decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile
13 gennaio 1979.
Considerate le particolari condizioni, anche di rischio, presenti negli
ambito portuali è opportuno prevedere delle norme di raccordo con la
disciplina esistente, anche al fine di evitare possibili condizioni di
conflittualità con queste e con le altre disposizioni relative più in
generale all'attività di controllo e verifica per i soggetti che operano
nell'ambito portuale e demaniale marittimo, quale ad esempio
l'iscrizione nei registri di cui all'artico 68 del codice della
navigazione.
Tale raccordo può essere effettuato consentendo agli addetti
regolarmente iscritti nei registri dell'autorità marittima di confluire
nell'alveo del nuovo regime di disciplina della professione, attribuendo
loro la facoltà di far valere i titoli formativi, già acquisti a suo
tempo, per l'iscrizione nel nuovo registro di cui all'articolo 5 e
contemporaneamente prevedendo la soppressione delle figure dei
sommozzatori e palombari in servizio locale nei porti nel frattempo
assorbite dalle nuove figure professionali.
Andrebbe inoltre approfondito il coordinamento con le norme relative al
regime amministrativo della nave ed all'utilizzo commerciale delle unità
da diporto per gli aspetti della proposta disciplina che attengono
all'impiego di mezzi navali di supporto sia nel settore dei lavori che
dei servizi subacquei.
Art. 3. Definizioni.
Preliminarmente si richiama l'attenzione sulla mancanza di una
definizione esplicita di «lavori subacquei». L'articolo 2 recita che i
lavori subacquei sono quelli compiuti da operatori e imprese di lavori
subacquee, ma non ne da una definizione compiuta in modo da sgombrare il
campo da eventuali incertezze in merito all'applicazione della normativa
in parola.
Vengono, invece, definiti gli operatori e le imprese subacquee.
Tuttavia, nell'indicare «appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei»
come ausilio alle attività, lascia spazio a dubbi interpretativi su cosa
si debba precisamente intendere per i predetti mezzi, strutture e
veicoli. Sarebbe, pertanto, utile, una puntualizzazione in proposito;
ciò eventualmente, anche con rinvio ad apposita norma tecnica di
carattere secondario.
Capo II - Art. 6. Requisiti per l'iscrizione nel registro degli
operatori subacquei e iperbarici professionali.
L'articolo determina i requisiti necessari per l'iscrizione nel
registro in rubrica, tra cui la maggiore età, la cittadinanza italiana o
di un Paese membro dell'Unione europea e l'attestato di qualificazione
professionale. In alternativa al predetto attestato, al comma 1, lettera
e), dell'articolo in esame, è previsto anche il possesso del
titolo conseguito presso una scuola militare o presso una scuola di un
corpo dello Stato. Si ritiene che, ai fini della qualificazione
professionale, debbano essere meglio individuati gli istituti,
considerando, altresì, quelli del Corpo delle Capitanerie di porto.
Relativamente al comma 3, invece, sfugge la ragione del rinvio al
libretto di navigazione di cui all'articolo 132 del Codice della
navigazione, titolo, peraltro, che non trova idonea collocazione nella
presente disciplina, per cui se ne chiede l'espunzione.
Capo II - Art. 14. Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori
subacquei e iperbarici connessi.
Per quanto attiene all'autorizzazione dei lavori subacquei è
senz'altro condivisibile la previsione che l'autorizzazione ai lavori
debba essere rilasciata dalla Capitaneria di porto competente per il
territorio nella cui giurisdizione i lavori sono da svolgersi. Ma si
ritiene che debba specificarsi, nella norma, che l'autorizzazione della
Capitaneria di porto sia rilasciata ai soli fini della sicurezza della
navigazione. Al fine di evitare dubbi o dannose incertezze, andrebbe
definito, il limite di tutela posta a carico della Capitaneria nella
propria attività amministrativa.
In effetti, la verifica documentale propedeutica al rilascio
dell'autorizzazione deve essere ricondotta alla verifica delle
condizioni di diritto rilevabili dagli atti posti a corredo
dell'istanza, rinviando all'ordinaria attività di polizia marittima e
giudiziaria le discendenti fasi di controllo.
Capo II - Art. 16. Comitato tecnico-scientifico.
Per quanto attiene il Comitato tecnico per le Attività Subacquee e
Iperbariche, con il compito di proporre norme tecniche in merito sia
alle procedure operative per i lavori subacquei e iperbarici che alle
norme di sicurezza, si suggerisce l'opportunità di considerare, nella
composizione del Comitato, oltre ai due rappresentanti del Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti, anche un Ufficiale superiore del
Corpo delle capitanerie di porto, stanti gli interessi comunque
coinvolti nell'esercizio delle attività subacquee e le competenze
amministrative attribuite all'Autorità marittima nella disciplina
dell'attività oggetto della proposta di legge.
Capo III - Art. 20. Esercizio dell'attività di istruttore
subacqueo e di guida subacquea.
Ai fini della sicurezza della navigazione, nell'esercizio delle
attività pratiche di istruttore subacqueo e di guida subacquea si
ritiene necessario prevedere la possibilità di un numero massimo di
allievi per ogni istruttore/guida.
Capo III - Art. 25. Attrezzature.
Al pari di quanto previsto per i lavori subacquei nel Capo II del
progetto di legge in esame, anche nel caso degli istruttori e delle
guide subacquee, appare utile la previsione di mezzi di supporto
adeguati con un rinvio all'articolo 90 del decreto ministeriale n.
146/08.
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