home chi siamo novità In Shore/Off Shore corsi liberi - O.T.S. voucher

  Risposte FAQ i video cedifop su YOU TUBE le foto Rassegna Stampa

corsi IDSA Meeting IDSA   cedifop news   la rivista DEEP

certificazione HSE legislazione tipologie di corsi programmi PADI

Dizionario Tecnico Subacqueo biologia marina i subacquei del CEDIFOP

proposte per una legge sugli OTS siti amici vario Mappa del Sito

convegno 2007
24-01-07

 

©  CEDIFOP 2004 tutti i diritti riservati

 
 

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

Commissione IX (TRASPORTI)

 

 

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jonny CROSIO (LNP), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla XI Commissione sul testo unificato delle proposte di legge C. 344, C. 2369 e C. 2509, in materia di disciplina delle attività subacquee.
Fa presente che le proposte sono finalizzate a disciplinare organicamente lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, dettando la relativa normativa di principio ed individuando gli obblighi posti in capo agli operatori e alle imprese. Ricorda che nel nostro ordinamento non esiste infatti una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici e che l'opportunità di una regolamentazione del settore si configura anche in relazione al fatto che analoghe proposte di legge, già presentate nel corso delle ultime tre legislature, pur superando l'esame delle competenti

Commissioni della Camera, non hanno terminato il loro iter per la scadenza delle legislature stesse.
Sottolinea che la normativa dettata dalle proposte in esame intende garantire la professionalità e la qualificazione degli operatori, e permette agli operatori stessi di esercitare la propria professione in tutti i Paesi membri dell'Unione europea, mettendoli in condizioni di piena concorrenza con gli operatori stranieri.
Ricorda che il settore delle attività subacquee risulta in Italia regolamentato solo relativamente ad alcuni specifici profili professionali, quali i pescatori subacquei professionisti, i palombari e i sommozzatori in servizio locale nei porti e che gli operatori di altri profili professionali - tra cui si segnalano alcune professioni emergenti, quale la guida turistica subacquea e i ricercatori scientifici e archeologici subacquei - sono privi di una specifica regolamentazione, e non possono quindi svolgere la propria attività nei Paesi dell'Unione in cui essa è regolamentata.
Evidenzia che il testo si compone di 26 articoli, suddivisi in tre Capi. Il Capo I definisce l'oggetto e la finalità del provvedimento e l'ambito di applicazione, delimitando il concetto di «attività subacquee» distinte in due differenti settori, e specificamente lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo; il Capo II, con riferimento ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche; il Capo III disciplina i servizi subacquei turistico-ricreativi.
Segnala, tra le disposizioni più rilevanti: l'istituzione, presso ciascun dipartimento marittimo, del registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali e del registro delle imprese di lavoro subacqueo; l'introduzione del libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici, dove devono essere annotati l'idoneità medica, eventuali infortuni e le immersioni effettuate; la previsione di norme per la sicurezza degli operatori nello svolgimento di attività subacquee ed iperbariche; la previsione di una specifica autorizzazione, da parte del compartimento marittimo competente, per l'effettuazione di qualunque tipo di lavoro subacqueo.
Rileva che l'articolo 16 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con il compito di proporre le norme tecniche relative alle procedure operative e di emergenza per il lavoro subacqueo, alla formazione professionale, alle attrezzature, alla medicina subacquea.
Con riguardo all'attività subacquea con finalità turistico-ricreative, fa presente che il testo reca un'apposita disciplina per l'ottenimento del brevetto di istruttore subacqueo e dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo. Sottolinea che viene inoltre prevista l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee a scopo turistico-ricreativo. Infine evidenzia che si prevede che la denominazione «centro di immersione e di addestramento subacqueo» sia riservata alle imprese iscritte nell'elenco e specificamente autorizzate all'esercizio della predetta attività.
In conclusione, ritiene utile formulare alcune osservazioni che, se condivise dalla Commissione, potrebbero essere inserite nel parere da rendere alla XI Commissione.
In primo luogo, rileva che sarebbe utile precisare meglio le funzioni e i compiti attribuiti, in relazione alle attività subacquee, al corpo delle Capitanerie di porto.
Inoltre, con riferimento alla previsione di sanzioni penali per la violazione delle norme relative al libretto personale, ritiene utile valutare l'opportunità di sostituirle con sanzioni di carattere amministrativo, considerata la limitata pericolosità sociale delle violazioni stesse.
Infine, considerato che la proposta intende costituire un complesso normativo omogeneo, e sostituire le norme vigenti, segnala che occorre valutare la possibilità di introdurre una normativa transitoria e di coordinamento, ed eventualmente predisporre l'abrogazione delle norme destinate ad essere sostituite con l'entrata in vigore della nuova normativa.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta e consegna alla Commissione un documento che contiene una serie di osservazioni sul provvedimento oggetto di esame in sede consultiva da parte della Commissione (vedi allegato 3).

Silvia VELO (PD), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.


ALLEGATO 3

«Disciplina delle attività subacquee e iperbariche»
Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.

 

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO

1. PREMESSA

La proposta di legge in esame:
disciplina lo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, individuando la normativa di principio e gli obblighi a carico degli operatori e delle imprese che operano nel settore;
soddisfa l'esigenza, rappresentata dagli operatori, dall'utenza e dalle stesse amministrazioni deputate al settore, di avere una disciplina di settore, organica e d'impostazione sistematica al momento assente nel nostro panorama normativo;
apre la possibilità agli operatori di svolgere la professione anche in altri paesi nell'Unione europea.

Costituisce elemento di premessa il richiamo del quadro normativo di riferimento:
articolo 116 del Codice della navigazione e articoli 204-207 del relativo regolamento di esecuzione per quanto concerne la categoria dei palombari servizio locale;
decreto ministeriale 13/01/1979 per quanto concerne la categoria dei sommozzatori in servizio locale;
decreto legislativo n. 171/05 approvazione del codice della nautica da diporto e decreto ministeriale n. 146/08 per quanto concerne l'utilizzo delle unità da diporto quali mezzi di appoggio per immersioni subacquee. Fatte salve eventuali discipline regionali in materia. Tale impianto normativo, così come si presenta, risulta, oggi, inidoneo a far fronte alle esigenze di regolamentazione che gli operatori del settore, a tutela della sicurezza, reclamano, alla luce dello sviluppo che le attività iperbariche e subacquee hanno oggi raggiunto.

Capo I - Art. 1. Oggetto e finalità.

Il primo articolo del progetto di legge in esame ne individua l'oggetto e le finalità. Al primo comma, quindi, sarebbe opportuna la correzione meramente terminologica di «servizi di carattere turistico-ricreativo» in «servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo», atteso che nell'articolo successivo essi vengono effettivamente definiti come tali.
Considerato che il testo unificato in esame riunisce l'intera disciplina delle attività subacquee professionali e turistico-ricreative in un unico corpus normativo, appare utile l'inserimento delle norme transitorie e di raccordo, in particolare:
Si deve rilevare che la disciplina proposta non tiene conto che almeno due categorie di tali operatori, i «palombari» ed i «sommozzatori» in servizio locale nei porti sono regolamentate rispettivamente dagli articoli 116 e seguenti del codice della navigazione e dagli articoli 204 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione e dal decreto dell'allora Ministero della Marina Mercantile 13 gennaio 1979.
Considerate le particolari condizioni, anche di rischio, presenti negli ambito portuali è opportuno prevedere delle norme di raccordo con la disciplina esistente, anche al fine di evitare possibili condizioni di conflittualità con queste e con le altre disposizioni relative più in generale all'attività di controllo e verifica per i soggetti che operano nell'ambito portuale e demaniale marittimo, quale ad esempio l'iscrizione nei registri di cui all'artico 68 del codice della navigazione.
Tale raccordo può essere effettuato consentendo agli addetti regolarmente iscritti nei registri dell'autorità marittima di confluire nell'alveo del nuovo regime di disciplina della professione, attribuendo loro la facoltà di far valere i titoli formativi, già acquisti a suo tempo, per l'iscrizione nel nuovo registro di cui all'articolo 5 e contemporaneamente prevedendo la soppressione delle figure dei sommozzatori e palombari in servizio locale nei porti nel frattempo assorbite dalle nuove figure professionali.
Andrebbe inoltre approfondito il coordinamento con le norme relative al regime amministrativo della nave ed all'utilizzo commerciale delle unità da diporto per gli aspetti della proposta disciplina che attengono all'impiego di mezzi navali di supporto sia nel settore dei lavori che dei servizi subacquei.

Art. 3. Definizioni.

Preliminarmente si richiama l'attenzione sulla mancanza di una definizione esplicita di «lavori subacquei». L'articolo 2 recita che i lavori subacquei sono quelli compiuti da operatori e imprese di lavori subacquee, ma non ne da una definizione compiuta in modo da sgombrare il campo da eventuali incertezze in merito all'applicazione della normativa in parola.
Vengono, invece, definiti gli operatori e le imprese subacquee. Tuttavia, nell'indicare «appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei» come ausilio alle attività, lascia spazio a dubbi interpretativi su cosa si debba precisamente intendere per i predetti mezzi, strutture e veicoli. Sarebbe, pertanto, utile, una puntualizzazione in proposito; ciò eventualmente, anche con rinvio ad apposita norma tecnica di carattere secondario.

Capo II - Art. 6. Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.

L'articolo determina i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro in rubrica, tra cui la maggiore età, la cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione europea e l'attestato di qualificazione professionale. In alternativa al predetto attestato, al comma 1, lettera e), dell'articolo in esame, è previsto anche il possesso del titolo conseguito presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato. Si ritiene che, ai fini della qualificazione professionale, debbano essere meglio individuati gli istituti, considerando, altresì, quelli del Corpo delle Capitanerie di porto.
Relativamente al comma 3, invece, sfugge la ragione del rinvio al libretto di navigazione di cui all'articolo 132 del Codice della navigazione, titolo, peraltro, che non trova idonea collocazione nella presente disciplina, per cui se ne chiede l'espunzione.

Capo II - Art. 14. Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici connessi.

Per quanto attiene all'autorizzazione dei lavori subacquei è senz'altro condivisibile la previsione che l'autorizzazione ai lavori debba essere rilasciata dalla Capitaneria di porto competente per il territorio nella cui giurisdizione i lavori sono da svolgersi. Ma si ritiene che debba specificarsi, nella norma, che l'autorizzazione della Capitaneria di porto sia rilasciata ai soli fini della sicurezza della navigazione. Al fine di evitare dubbi o dannose incertezze, andrebbe definito, il limite di tutela posta a carico della Capitaneria nella propria attività amministrativa.
In effetti, la verifica documentale propedeutica al rilascio dell'autorizzazione deve essere ricondotta alla verifica delle condizioni di diritto rilevabili dagli atti posti a corredo dell'istanza, rinviando all'ordinaria attività di polizia marittima e giudiziaria le discendenti fasi di controllo.

Capo II - Art. 16. Comitato tecnico-scientifico.

Per quanto attiene il Comitato tecnico per le Attività Subacquee e Iperbariche, con il compito di proporre norme tecniche in merito sia alle procedure operative per i lavori subacquei e iperbarici che alle norme di sicurezza, si suggerisce l'opportunità di considerare, nella composizione del Comitato, oltre ai due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, anche un Ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, stanti gli interessi comunque coinvolti nell'esercizio delle attività subacquee e le competenze amministrative attribuite all'Autorità marittima nella disciplina dell'attività oggetto della proposta di legge.

Capo III - Art. 20. Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea.

Ai fini della sicurezza della navigazione, nell'esercizio delle attività pratiche di istruttore subacqueo e di guida subacquea si ritiene necessario prevedere la possibilità di un numero massimo di allievi per ogni istruttore/guida.

Capo III - Art. 25. Attrezzature.

Al pari di quanto previsto per i lavori subacquei nel Capo II del progetto di legge in esame, anche nel caso degli istruttori e delle guide subacquee, appare utile la previsione di mezzi di supporto adeguati con un rinvio all'articolo 90 del decreto ministeriale n. 146/08.