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convegno 2007
24-01-07

 

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

Commissione II (GIUSTIZIA)

 


(Parere alla XI Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Mario Cavallaro, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame ed osserva che il testo in esame è volto a stabilire i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo (articolo 1).
Procede quindi all'illustrazione delle principali disposizioni, con particolare riferimento a quelle rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
L'articolo 2, nel definire l'ambito di applicazione del provvedimento, chiarisce che per attività subacquee si intendono, in via generale, «le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso».
Precisa, inoltre che tali attività si articolano in due differenti settori, con finalità diverse, ai quali corrispondono, rispettivamente, le discipline del capo II e del capo III del provvedimento. Si tratta, segnatamente, dei «lavori» subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici (regolamentati dal capo II) e dei «servizi» subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee (regolamentati dal capo III).
L'articolo 2, comma 2, precisa inoltre che le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni del provvedimento in esame, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza.
Il Capo II detta la disciplina relativa ai lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici.
In particolare, l'articolo 3 definisce la nozione di operatore tecnico subacqueo (OTS) e iperbarico (OTI) professionali, nonché di impresa subacquea o iperbarica. Queste ultime eseguono «lavori subacquei o iperbarici», inclusa la produzione di impianti iperbarici. I primi, invece, svolgono, a titolo professionale, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici.
L'articolo 4 precisa ulteriormente la definizione di OTS o OTI, con riferimento alle rispettive mansioni e qualifiche professionali, mentre l'articolo 5 prevede l'istituzione del registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, con conseguente previsione, al comma 2, del «divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI». L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente, invece, all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo (comma 3). L'articolo 6 stabilisce quindi i requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali e l'articolo 7 prevede la sorveglianza sanitaria necessaria per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica degli operatori.
Sul versante dell'attività imprenditoriale, l'articolo 8 prevede, presso ciascun compartimento marittimo, l'istituzione del registro delle imprese subacquee (e, in un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici), nonché l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione.
L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea (comma 4), mentre è fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività in questione (comma 5).
Con riferimento agli OTS e OTI, l'articolo 9 prevede l'istituzione del «Libretto personale operatori subacquei e iperbarici» (indicato con l'acronimo «LP»), contenente tutte le informazioni relative alla qualifica professionale, al grado di formazione, specializzazione ed esperienza dell'operatore. Le annotazioni da riportare sul libretto sono estremamente dettagliate e comprendono, a titolo esemplificativo, anche «le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva» (comma 1, lettera e)).
La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima (comma 3). Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica (comma 4). Si prevede, inoltre, che in caso di infortunio o di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa (nel caso si tratti di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa) (comma 5). Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso si tratti di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa (comma 6).
L'articolo 11 prevede obblighi e sanzioni.
I primi commi si riferiscono al Libretto personale (LP), stabilendo che esso debba essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta, nonché aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno (comma 1). Si precisa poi che l'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente (comma 2).
Sul versante sanzionatorio, si dispone che «lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge, in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato» (comma 3) e che, in caso di recidiva, «sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato» (comma 4).
In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 (omessa consegna del LP al datore di lavoro in caso di infortunio o malattia) è prevista la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.
Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Quanto all'attività di impresa, l'articolo 9, comma 9, prevede che «nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge». L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato (comma 10).
Si prevede, infine, che gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 11) e che, in caso di recidiva, sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
L'articolo 14 dispone che tutti i lavori subacquei debbano, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti e, laddove richiesto dalla legge, dai singoli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.
L'articolo 15 prevede le relative sanzioni. In particolare, chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 è punito con la reclusione da uno a tre anni (comma 1); chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (comma 2); in caso di recidiva del reato le autorità devono disporre il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori (comma 3).
Il Capo III detta la disciplina relativa ai «servizi» subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee.
L'articolo 19 detta una serie di definizioni, rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina: immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo (che, se effettuata con autorespiratore, deve essere svolta solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo); brevetto subacqueo; istruttore subacqueo e guida subacquea; centri di immersione e di addestramento subacqueo; organizzazioni didattiche subacquee.
L'articolo 20 definisce e delimita l'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, stabilendone i requisiti. Analoghe disposizioni, gli articoli 21 e 22, disciplina l'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonché delle organizzazioni senza scopo di lucro.
L'articolo 23 prevede l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.
L'articolo 24 precisa che la denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dal provvedimento in esame e che ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.
L'articolo 25 prevede disposizioni sulle attrezzature e gli equipaggiamenti utilizzati per le immersioni e sulla relativa sicurezza.
L'articolo 26 detta talune disposizioni finali.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.