Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato
C. 344 e abb.
(Parere alla XI Commissione della Camera). (Esame e conclusione -
Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), relatore, riferisce sui
contenuti del testo unificato in esame, che si suddivide in tre capi,
con il quale si cerca di porre ordine in un settore governato fino ad
oggi da una particolare confusione normativa.
In particolare si prevede che l'attività subacquea è libera e che
spetta allo Stato e alle regioni, di concerto con i comuni interessati,
nell'ambito delle rispettive competenze, garantire la libera
concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, nonché la parità di
condizioni per l'accesso alle strutture e la qualità dei servizi. Si
prevede, inoltre, che i principi fondamentali della disciplina in esame
siano conformi al dettato costituzionale e alle normative comunitarie,
salvaguardando altresì le competenze delle regioni, a statuto speciale e
ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale ed
individuate dai rispettivi statuti.
Precisa che il nuovo testo definisce le attività subacquee, per le quali
si intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di
autorespiratori, sotto la superficie dell'acqua, in ambiente iperbarico,
acqueo o gassoso. Tali attività si distinguono in due differenti
settori, aventi differenti finalità, e precisamente: lavori subacquei e
iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori
subacquei e iperbarici; servizi subacquei di carattere
turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide
subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo,
organizzazioni didattiche subacquee.
Il provvedimento interviene - al Capo II - sulle attività subacquee di
tipo tecnico-industriale, identificando le qualifiche professionali dei
cosiddetti OTS e OTI (operatori tecnici subacquei e iperbarici), le
imprese di lavoro subacqueo ed i loro ambiti operativi. L'esercizio
delle attività subacquee ed iperbariche viene condizionato
all'iscrizione in specifici registri. In particolare, si dispone
l'istituzione di registri degli operatori subacquei e iperbarici
professionali e delle imprese subacquee e iperbariche presso ciascun
compartimento marittimo. L'iscrizione nel registro degli operatori
subacquei e iperbarici professionali è inoltre articolato in qualifiche
professionali.
Il capo III reca invece la disciplina delle immersioni subacquee a scopo
turistico-ricreativo, precisando che tali attività, se effettuate con
autorespiratore, possano essere svolte solamente da soggetti in possesso
di brevetti subacquei ed escludendo espressamente dall'applicazione del
provvedimento in esame le attività subacquee di tipo agonistico. Il
provvedimento reca inoltre la definizione di: brevetto subacqueo, inteso
come l'attestato di addestramento ricevuto alla fine della
frequentazione di un apposito corso teorico-pratico, rilasciato da un
istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea;
istruttore subacqueo, cioè il soggetto in possesso del corrispondente
brevetto, che insegna, anche in modo non esclusivo e continuativo, le
tecniche di immersione subacquea a scopo ricreativo; guida subacquea,
cioè il soggetto in possesso del brevetto che assiste l'istruttore,
anche in modo non esclusivo e non continuativo, e che accompagna in
immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto; centri
di immersione e di addestramento, cioè imprese che, operando nel settore
dei servizi turistico-ricreativi subacquei, offrono supporto logistico
organizzativo e strumentale; organizzazioni didattiche subacquee, cioè
imprese o associazioni, italiane o estere, iscritte in un elenco
nazionale, che abbiano come oggetto principale, anche non esclusivo,
l'attività di addestramento delle attività subacquee per il settore
turistico-ricreativo.
Ciò premesso sul contenuto del testo unificato, fa presente che le
disposizioni ivi previste appaiono essenzialmente investire la
definizione di un'attività professionale, con particolare riferimento ad
aspetti attinenti alla tutela ed alla sicurezza del lavoro, risultando
pertanto ascrivibili ad ambiti materiali, quale quello delle
«professioni» e della «tutela e sicurezza del lavoro», riconducibili, ai
sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla
competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. Il testo
appare rispettoso della ripartizione di competenze di cui al secondo
comma della Costituzione, visto che esso si limita a determinare i
principi fondamentali in materia di lavori subacquei e di servizi
turistico-ricreativi, demandando alle regioni la puntuale disciplina
della materia.
Aggiunge poi che l'articolo 2, nella parte relativa alla
regolamentazione delle attività degli operatori subacquei delle Forze
Armate e dei Corpi Armati dello Stato da parte delle amministrazioni di
appartenenza, afferisce anche alla materia «difesa e forze armate»,
attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
Il provvedimento presenta inoltre disposizioni il cui contenuto appare
connesso anche alla materia «formazione professionale» (si pensi alle
disposizioni relative ai corsi finalizzati al rilascio del brevetto di
istruttore e guida subacquei di cui all'articolo 19, comma 2-bis),
spettante, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, Cost., alla potestà
legislativa «residuale» delle regioni: in tali ambiti vengono comunque
fatte salve le competenze delle regioni in materia di formazione.
Non rilevando profili critici sul piano della ripartizione di competenze
tra Stato e regioni alla luce del dettato costituzionale, propone quindi
di esprimere un parere favorevole sul testo unificato in esame (vedi
allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta
di parere favorevole del relatore.
ALLEGATO 3
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (Nuovo testo
unificato C. 344 e abb.).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abb,
recante «Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche»;
rilevato che le disposizioni recate dal testo unificato appaiono
essenzialmente investire la definizione di un'attività professionale,
con particolare riferimento ad aspetti attinenti alla tutela ed alla
sicurezza del lavoro, risultando pertanto ascrivibili ad ambiti
materiali, quale quello delle «professioni» e della «tutela e sicurezza
del lavoro», riconducibili, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117
della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato
e le regioni;
considerato che il testo unificato si limita a determinare i principi
fondamentali in materia di lavori subacquei e di servizi
turistico-ricreativi, demandando alle regioni la puntuale disciplina
della materia;
considerato che l'articolo 2, nella parte relativa alla regolamentazione
delle attività degli operatori subacquei delle Forze Armate e dei Corpi
Armati dello Stato da parte delle amministrazioni di appartenenza,
afferisce anche alla materia «difesa e forze armate», attribuita alla
legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera d), della Costituzione;
constatato che le disposizioni del testo - quali quelle relative ai
corsi finalizzati al rilascio del brevetto di istruttore e guida
subacquei di cui all'articolo 19, comma 2-bis - attinenti anche
alla materia «formazione professionale», demandata, ai sensi
dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, alla potestà legislativa
«residuale» delle regioni, fanno comunque salve le competenze delle
regioni in materia di formazione;
ritenuto, quindi, che non sussistano profili critici sul piano della
ripartizione di competenze tra Stato e regioni alla luce del dettato
costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
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