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24-01-07

 

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE

PER LE QUESTIONI REGIONALI

 

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb.
(Parere alla XI Commissione della Camera). (Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), relatore, riferisce sui contenuti del testo unificato in esame, che si suddivide in tre capi, con il quale si cerca di porre ordine in un settore governato fino ad oggi da una particolare confusione normativa.

In particolare si prevede che l'attività subacquea è libera e che spetta allo Stato e alle regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantire la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, nonché la parità di condizioni per l'accesso alle strutture e la qualità dei servizi. Si prevede, inoltre, che i principi fondamentali della disciplina in esame siano conformi al dettato costituzionale e alle normative comunitarie, salvaguardando altresì le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale ed individuate dai rispettivi statuti.
Precisa che il nuovo testo definisce le attività subacquee, per le quali si intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, sotto la superficie dell'acqua, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso. Tali attività si distinguono in due differenti settori, aventi differenti finalità, e precisamente: lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici; servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee.
Il provvedimento interviene - al Capo II - sulle attività subacquee di tipo tecnico-industriale, identificando le qualifiche professionali dei cosiddetti OTS e OTI (operatori tecnici subacquei e iperbarici), le imprese di lavoro subacqueo ed i loro ambiti operativi. L'esercizio delle attività subacquee ed iperbariche viene condizionato all'iscrizione in specifici registri. In particolare, si dispone l'istituzione di registri degli operatori subacquei e iperbarici professionali e delle imprese subacquee e iperbariche presso ciascun compartimento marittimo. L'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali è inoltre articolato in qualifiche professionali.
Il capo III reca invece la disciplina delle immersioni subacquee a scopo turistico-ricreativo, precisando che tali attività, se effettuate con autorespiratore, possano essere svolte solamente da soggetti in possesso di brevetti subacquei ed escludendo espressamente dall'applicazione del provvedimento in esame le attività subacquee di tipo agonistico. Il provvedimento reca inoltre la definizione di: brevetto subacqueo, inteso come l'attestato di addestramento ricevuto alla fine della frequentazione di un apposito corso teorico-pratico, rilasciato da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea; istruttore subacqueo, cioè il soggetto in possesso del corrispondente brevetto, che insegna, anche in modo non esclusivo e continuativo, le tecniche di immersione subacquea a scopo ricreativo; guida subacquea, cioè il soggetto in possesso del brevetto che assiste l'istruttore, anche in modo non esclusivo e non continuativo, e che accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto; centri di immersione e di addestramento, cioè imprese che, operando nel settore dei servizi turistico-ricreativi subacquei, offrono supporto logistico organizzativo e strumentale; organizzazioni didattiche subacquee, cioè imprese o associazioni, italiane o estere, iscritte in un elenco nazionale, che abbiano come oggetto principale, anche non esclusivo, l'attività di addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.
Ciò premesso sul contenuto del testo unificato, fa presente che le disposizioni ivi previste appaiono essenzialmente investire la definizione di un'attività professionale, con particolare riferimento ad aspetti attinenti alla tutela ed alla sicurezza del lavoro, risultando pertanto ascrivibili ad ambiti materiali, quale quello delle «professioni» e della «tutela e sicurezza del lavoro», riconducibili, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. Il testo appare rispettoso della ripartizione di competenze di cui al secondo comma della Costituzione, visto che esso si limita a determinare i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e di servizi turistico-ricreativi, demandando alle regioni la puntuale disciplina della materia.
Aggiunge poi che l'articolo 2, nella parte relativa alla regolamentazione delle attività degli operatori subacquei delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato da parte delle amministrazioni di appartenenza, afferisce anche alla materia «difesa e forze armate», attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
Il provvedimento presenta inoltre disposizioni il cui contenuto appare connesso anche alla materia «formazione professionale» (si pensi alle disposizioni relative ai corsi finalizzati al rilascio del brevetto di istruttore e guida subacquei di cui all'articolo 19, comma 2-bis), spettante, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, Cost., alla potestà legislativa «residuale» delle regioni: in tali ambiti vengono comunque fatte salve le competenze delle regioni in materia di formazione.
Non rilevando profili critici sul piano della ripartizione di competenze tra Stato e regioni alla luce del dettato costituzionale, propone quindi di esprimere un parere favorevole sul testo unificato in esame (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

 


 

ALLEGATO 3

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (Nuovo testo unificato C. 344 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abb, recante «Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche»;
rilevato che le disposizioni recate dal testo unificato appaiono essenzialmente investire la definizione di un'attività professionale, con particolare riferimento ad aspetti attinenti alla tutela ed alla sicurezza del lavoro, risultando pertanto ascrivibili ad ambiti materiali, quale quello delle «professioni» e della «tutela e sicurezza del lavoro», riconducibili, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
considerato che il testo unificato si limita a determinare i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e di servizi turistico-ricreativi, demandando alle regioni la puntuale disciplina della materia;
considerato che l'articolo 2, nella parte relativa alla regolamentazione delle attività degli operatori subacquei delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato da parte delle amministrazioni di appartenenza, afferisce anche alla materia «difesa e forze armate», attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;
constatato che le disposizioni del testo - quali quelle relative ai corsi finalizzati al rilascio del brevetto di istruttore e guida subacquei di cui all'articolo 19, comma 2-bis - attinenti anche alla materia «formazione professionale», demandata, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, alla potestà legislativa «residuale» delle regioni, fanno comunque salve le competenze delle regioni in materia di formazione;
ritenuto, quindi, che non sussistano profili critici sul piano della ripartizione di competenze tra Stato e regioni alla luce del dettato costituzionale,
esprime

 

PARERE FAVOREVOLE.