Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
Commissione VI (FINANZE)
SEDE CONSULTIVA
Martedì 22 settembre 2009 - Presidenza del Presidente Gianfranco
CONTE.
La seduta comincia alle 13.50.
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del testo unificato della proposte di
legge in oggetto.
Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la
Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione
Lavoro sul testo unificato delle proposte di legge C. 344 Bellotti ed
abbinate, recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche,
come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede
referente.
Secondo quando indicato dall'articolo 1, il provvedimento intende
stabilire i principi fondamentali ai quali dovrà ordinarsi la
legislazione regionale concorrente in materia di attività subacquee ed
iperbariche ed i servizi di carattere turistico ricreativo relativi
all'addestramento subacqueo.
L'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione dell'intervento
legislativo, circoscrivendo la nozione di attività subacquea, distinta
in lavori subacquei e servizi subacquei di carattere turistico -
ricreativo, e rinviando alla disciplina specifica le attività svolte nel
settore dalle Forze armate di polizia, dai servizi di protezione civile,
dalle strutture giudiziarie e penitenziarie, dalle strutture sanitarie
ed ospedaliere, nonché delle università e degli istituti di istruzione.
L'articolo 3 contiene la definizione di operatori subacquei ed
iperbarici, nonché delle imprese subacquee ed iperbariche.
Gli articoli da 4 a 7 recano la disciplina per l'espletamento
dell'attività di operatore tecnico subacqueo, definendo tre diverse
tipologie di qualifiche professionali; in connessione con tali
previsioni l'articolo 13 specifica che gli operatori subacquei non
possono svolgere attività diverse da quelle corrispondenti ai rispettivi
livelli di qualifica.
L'articolo 5 istituisce presso ciascun compartimento marittimo il
registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali,
l'iscrizione nel quale costituisce condizione necessaria per svolgere
l'attività professionale sul territorio nazionale ed in ambito europeo.
L'articolo 6 detta i requisiti personali, di formazione, fisici e di
onorabilità per l'iscrizione nel registro, mentre l'articolo 7 regola la
sorveglianza sanitaria relativa all'accertamento dei predetti requisiti
fisici, istituendo presso ciascun compartimento marittimo una
Commissione competente ad esaminare i ricorsi avverso le risultanze
delle visite sanitarie.
L'articolo 8 istituisce, sempre presso ciascun compartimento marittimo,
il registro delle imprese subacquee, nel quale è prevista un'apposita
sezione relativa ai centri di formazione per gli operatori subacquei ed
iperbarici. Tra i requisiti richiesti dal comma 2 per l'iscrizione nel
predetto registro si segnalano, in quanto attinenti a materie riferibili
agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le lettere c),
d) e i), le quali stabiliscono, rispettivamente, per le
imprese che richiedono l'iscrizione, l'obbligo di stipulare una polizza
di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi
derivanti a terzi per lo svolgimento delle attività, il possesso del
codice fiscale e della partita IVA, nonché l'adempimento nei confronti
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) degli
obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali del personale dipendente. In tale ambito il comma 6
istituisce, a carico delle imprese iscritte, un diritto di iscrizione
annuale per la tenuta del registro e l'effettuazione dei relativi
controlli.
In tale contesto l'articolo 18 reca norme di natura transitoria, le
quali consentono ai lavoratori ed alle imprese che dimostrino di aver
operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore subacqueo
ed iperbarico, di iscriversi, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del provvedimento, nei rispettivi registri. Inoltre la
disposizione consente alle imprese di continuare ad operare in deroga
alle previsioni contenute nel provvedimento per i dodici mesi successivi
alla sua entrata in vigore, al fine di consentire l'adeguamento delle
strutture e delle procedure operative.
L'articolo 9 istituisce il libretto personale degli operatori subacquei
ed iperbarici, contenente tutti i dati relativi all'attività
dell'operatore subacqueo.
L'articolo 10 definisce i casi nei quali si procede alla cancellazione
dal registro degli operatori subacquei ed al ritiro del libretto
personale, mentre l'articolo 11 stabilisce le sanzioni per le violazioni
delle norme in materia di regolare tenuta del libretto stesso, nonché
per i casi di svolgimento di attività subacquea da parte di operatori
non iscritti nel registro ovvero privi dei requisiti previsti.
L'articolo 12 stabilisce un obbligo generale, per le imprese subacquee
ed iperbariche, di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel
rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nonché delle prescrizioni stabilite dal provvedimento.
L'articolo 14 prevede che tutti i lavori subacquei debbano essere
preventivamente autorizzati dal compartimento marittimo territorialmente
competente, mentre l'articolo 15 stabilisce le sanzioni penali nel caso
di inosservanza delle norme sull'autorizzazione dei lavori subacquei.
L'articolo 16 demanda al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
l'istituzione di un Comitato tecnico per le attività subacquee ed
iperbariche, competente a proporre norme tecniche relative alle
procedure operative per i lavori e le attività subacquee ed iperbariche
professionali, alla formazione e qualificazione degli operatori, alla
medicina subacquea ed iperbarica, nonché alla sicurezza ed igiene nei
lavori subacquei e nelle attività iperbariche.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze
segnala l'articolo 17, il quale, al comma 1, estende l'obbligo di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali presso l'IPSEMA, previsto per il personale dipendente
delle imprese di lavoro subacqueo anche agli operatori subacquei ed
iperbarici che svolgono tale attività lavorativa in forma autonoma. La
disposizione specifica, al comma 2, che lo svolgimento di attività
professionale autonoma del settore subacqueo ed iperbarico è subordinata
alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile
contro i rischi derivanti ai terzi da tale attività. Il comma 3 richiede
che gli estremi delle polizze assicurative siano registrati sul libretto
personale dell'operatore.
Gli articoli 19 e 20 contengono la disciplina quadro relativa ai
brevetti subacquei ed all'esercizio dell'attività di istruttore
subacqueo e di guida subacquea. In particolare, all'articolo 20, che
stabilisce i requisiti per l'esercizio di tali attività, si segnalano,
in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze,
le lettere f) e g) del comma 2, le quali prevedono,
rispettivamente, l'obbligo di disporre di una copertura assicurativa
individuale per la responsabilità civile contro i rischi derivanti alle
persone dalla partecipazione alle attività di addestramento subacqueo,
nonché di disporre di una copertura assicurativa per i rischi derivanti
a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di
istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.
L'articolo 21 stabilisce i requisiti strutturali e documentali per
l'apertura e l'esercizio di centri di immersione ed addestramento
subacqueo, prevedendo, tra l'altro, per quanto attiene ai profili di
competenza della Commissione Finanze, il possesso della partita IVA e la
copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e
collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo
per incidenti connessi alle attività svolte.
L'articolo 22 stabilisce invece i requisiti richiesti alle
organizzazioni senza scopo di lucro che esercitino attività di
addestramento subacqueo. In questo caso si richiede, tra l'altro, per
quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il
possesso del codice fiscale e la copertura assicurativa per i rischi
derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o
di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.
L'articolo 23 istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico,
l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano
all'addestramento delle attività subacquee per il settore
turistico-ricreativo. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza
della Commissione Finanze, si segnalano le lettere a), b) e c) del comma
4, le quali prescrivono che la domanda di iscrizione all'elenco deve
essere, tra l'altro, corredata del certificato di attribuzione del
codice fiscale ovvero del certificato di attribuzione della partita IVA.
Ai sensi dell'articolo 26, le organizzazioni didattiche già operanti sul
territorio devono presentare la documentazione per l'iscrizione del
registro entro sei mesi dalla sua costituzione.
L'articolo 24 riserva l'uso della denominazione «Centro di immersione e
di addestramento subacqueo» alle imprese ed organizzazioni senza scopo
di lucro che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività.
L'articolo 25 stabilisce che tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti
e le apparecchiature destinate all'attività subacquea siano costruiti,
collaudati ed utilizzati secondo le prescrizioni di legge vigenti, e
devono essere indicati dagli istruttori o dai centri di immersione in
apposito registro, nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo
e alla manutenzione, in caso di omessa tenuta del registro o di
inefficienza delle attrezzature la Capitaneria di porto o la Direzione
provinciale del lavoro competente possono disporre la sospensione
dell'attività o il sequestro delle attrezzature stesse.
Propone quindi di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.
La Commissione approva la proposta del relatore.
La seduta termina alle 14.
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