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convegno 2007
24-01-07

 

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

Commissione VI (FINANZE)

 

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009 - Presidenza del Presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato della proposte di legge in oggetto.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro sul testo unificato delle proposte di legge C. 344 Bellotti ed abbinate, recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
Secondo quando indicato dall'articolo 1, il provvedimento intende stabilire i principi fondamentali ai quali dovrà ordinarsi la legislazione regionale concorrente in materia di attività subacquee ed iperbariche ed i servizi di carattere turistico ricreativo relativi all'addestramento subacqueo.
L'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione dell'intervento legislativo, circoscrivendo la nozione di attività subacquea, distinta in lavori subacquei e servizi subacquei di carattere turistico - ricreativo, e rinviando alla disciplina specifica le attività svolte nel settore dalle Forze armate di polizia, dai servizi di protezione civile, dalle strutture giudiziarie e penitenziarie, dalle strutture sanitarie ed ospedaliere, nonché delle università e degli istituti di istruzione.
L'articolo 3 contiene la definizione di operatori subacquei ed iperbarici, nonché delle imprese subacquee ed iperbariche.
Gli articoli da 4 a 7 recano la disciplina per l'espletamento dell'attività di operatore tecnico subacqueo, definendo tre diverse tipologie di qualifiche professionali; in connessione con tali previsioni l'articolo 13 specifica che gli operatori subacquei non possono svolgere attività diverse da quelle corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.
L'articolo 5 istituisce presso ciascun compartimento marittimo il registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, l'iscrizione nel quale costituisce condizione necessaria per svolgere l'attività professionale sul territorio nazionale ed in ambito europeo. L'articolo 6 detta i requisiti personali, di formazione, fisici e di onorabilità per l'iscrizione nel registro, mentre l'articolo 7 regola la sorveglianza sanitaria relativa all'accertamento dei predetti requisiti fisici, istituendo presso ciascun compartimento marittimo una Commissione competente ad esaminare i ricorsi avverso le risultanze delle visite sanitarie.
L'articolo 8 istituisce, sempre presso ciascun compartimento marittimo, il registro delle imprese subacquee, nel quale è prevista un'apposita sezione relativa ai centri di formazione per gli operatori subacquei ed iperbarici. Tra i requisiti richiesti dal comma 2 per l'iscrizione nel predetto registro si segnalano, in quanto attinenti a materie riferibili agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le lettere c), d) e i), le quali stabiliscono, rispettivamente, per le imprese che richiedono l'iscrizione, l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi per lo svolgimento delle attività, il possesso del codice fiscale e della partita IVA, nonché l'adempimento nei confronti dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) degli obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale dipendente. In tale ambito il comma 6 istituisce, a carico delle imprese iscritte, un diritto di iscrizione annuale per la tenuta del registro e l'effettuazione dei relativi controlli.
In tale contesto l'articolo 18 reca norme di natura transitoria, le quali consentono ai lavoratori ed alle imprese che dimostrino di aver operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore subacqueo ed iperbarico, di iscriversi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nei rispettivi registri. Inoltre la disposizione consente alle imprese di continuare ad operare in deroga alle previsioni contenute nel provvedimento per i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, al fine di consentire l'adeguamento delle strutture e delle procedure operative.
L'articolo 9 istituisce il libretto personale degli operatori subacquei ed iperbarici, contenente tutti i dati relativi all'attività dell'operatore subacqueo.
L'articolo 10 definisce i casi nei quali si procede alla cancellazione dal registro degli operatori subacquei ed al ritiro del libretto personale, mentre l'articolo 11 stabilisce le sanzioni per le violazioni delle norme in materia di regolare tenuta del libretto stesso, nonché per i casi di svolgimento di attività subacquea da parte di operatori non iscritti nel registro ovvero privi dei requisiti previsti.
L'articolo 12 stabilisce un obbligo generale, per le imprese subacquee ed iperbariche, di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle prescrizioni stabilite dal provvedimento.
L'articolo 14 prevede che tutti i lavori subacquei debbano essere preventivamente autorizzati dal compartimento marittimo territorialmente competente, mentre l'articolo 15 stabilisce le sanzioni penali nel caso di inosservanza delle norme sull'autorizzazione dei lavori subacquei.
L'articolo 16 demanda al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti l'istituzione di un Comitato tecnico per le attività subacquee ed iperbariche, competente a proporre norme tecniche relative alle procedure operative per i lavori e le attività subacquee ed iperbariche professionali, alla formazione e qualificazione degli operatori, alla medicina subacquea ed iperbarica, nonché alla sicurezza ed igiene nei lavori subacquei e nelle attività iperbariche.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 17, il quale, al comma 1, estende l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'IPSEMA, previsto per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo anche agli operatori subacquei ed iperbarici che svolgono tale attività lavorativa in forma autonoma. La disposizione specifica, al comma 2, che lo svolgimento di attività professionale autonoma del settore subacqueo ed iperbarico è subordinata alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile contro i rischi derivanti ai terzi da tale attività. Il comma 3 richiede che gli estremi delle polizze assicurative siano registrati sul libretto personale dell'operatore.
Gli articoli 19 e 20 contengono la disciplina quadro relativa ai brevetti subacquei ed all'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea. In particolare, all'articolo 20, che stabilisce i requisiti per l'esercizio di tali attività, si segnalano, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le lettere f) e g) del comma 2, le quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo di disporre di una copertura assicurativa individuale per la responsabilità civile contro i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività di addestramento subacqueo, nonché di disporre di una copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.
L'articolo 21 stabilisce i requisiti strutturali e documentali per l'apertura e l'esercizio di centri di immersione ed addestramento subacqueo, prevedendo, tra l'altro, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il possesso della partita IVA e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.
L'articolo 22 stabilisce invece i requisiti richiesti alle organizzazioni senza scopo di lucro che esercitino attività di addestramento subacqueo. In questo caso si richiede, tra l'altro, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il possesso del codice fiscale e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.
L'articolo 23 istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, si segnalano le lettere a), b) e c) del comma 4, le quali prescrivono che la domanda di iscrizione all'elenco deve essere, tra l'altro, corredata del certificato di attribuzione del codice fiscale ovvero del certificato di attribuzione della partita IVA. Ai sensi dell'articolo 26, le organizzazioni didattiche già operanti sul territorio devono presentare la documentazione per l'iscrizione del registro entro sei mesi dalla sua costituzione.
L'articolo 24 riserva l'uso della denominazione «Centro di immersione e di addestramento subacqueo» alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
L'articolo 25 stabilisce che tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti e le apparecchiature destinate all'attività subacquea siano costruiti, collaudati ed utilizzati secondo le prescrizioni di legge vigenti, e devono essere indicati dagli istruttori o dai centri di immersione in apposito registro, nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione, in caso di omessa tenuta del registro o di inefficienza delle attrezzature la Capitaneria di porto o la Direzione provinciale del lavoro competente possono disporre la sospensione dell'attività o il sequestro delle attrezzature stesse.
Propone quindi di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.