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convegno 2007
24-01-07

 

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

Testo unificato

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).


(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 luglio 2009.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che, prima della sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo unificato delle proposte di legge in esame, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 212, del 29 luglio 2009, pag. 163-169). In proposito, fa altresì presente che, nel frattempo, il relatore ha predisposto talune ulteriori proposte emendative (vedi allegato), dirette ad individuare specifiche soluzioni in ordine ad alcune questioni problematiche emerse nel corso dell'esame.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, informa anzitutto la Commissione che il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso una documentazione informale, contenente importanti e fondati elementi di riflessione sul testo unificato in esame, che possono risultare particolarmente utili per rafforzare e migliorare il testo, in particolare sotto il profilo del coordinamento normativo. Fa presente, pertanto, che tali elementi di riflessione potranno essere recuperati nella successiva fase di esame del provvedimento presso le Commissioni competenti in sede consultiva, alle quali il nuovo testo sarà trasmesso al termine della votazione degli emendamenti, già prevista per la giornata odierna.
Ricorda, poi, che il testo unificato è stato sostanzialmente condiviso con tutti i gruppi presenti ai lavori del Comitato ristretto, auspicando che tale dato possa contribuire ad accelerare l'assunzione di una decisione molto attesa dagli addetti ai lavori.
Per le ragioni esposte, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 23.3, già presentato in occasione della precedente seduta, nonché dei suoi nuovi emendamenti 2.10, 6.10 e 19.10. Invita, quindi, al ritiro dei restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati. In proposito, intende chiarire che il suo emendamento riferito all'articolo 19 si propone di dare una risposta alle finalità sottese all'emendamento madia 19.2, il quale non può, tuttavia, essere accolto nell'attuale formulazione, che rischia di vincolare la legge ad un accordo tra Stato e regioni che comporterebbe, in caso di una sua revisione futura, anche l'esigenza di una modifica della stessa fonte normativa. Rileva, inoltre, l'opportunità di non approvare l'emendamento Madia 19.1, risultando preferibile l'attuale formulazione del testo unificato. Segnala, infine, che il suo emendamento 6.10 si propone di assorbire, nella sostanza, il contenuto dell'emendamento Lo Presti 6.1, di cui rinnova l'invito al ritiro.

Silvano MOFFA, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Lo Presti 2.1 e 2.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 2.10 del relatore.

Silvano MOFFA, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Lo Presti 4.1, 4.01, 5.1 e 6.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 6.10 del relatore.

Silvano MOFFA, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Lo Presti 7.1, 8.1, 9.1, 11.1, 14.1, 16.1, 17.1 e 18.1: si intende che vi abbia rinunciato.

Maria Anna MADIA (PD), pur confermando la condivisione del suo gruppo rispetto al testo unificato in esame, fortemente migliorato a seguito del lavoro del Comitato ristretto, tanto che i Capi I e II di tale testo possono considerarsi assolutamente concordati con lo stesso relatore, raccomanda comunque l'approvazione del suo emendamento 19.1, che intende farsi carico del problema della garanzia che nel settore interessato vi siano professionalità certificate e garantite da strutture pubbliche. Auspica, pertanto, che i gruppi di maggioranza possano concordare con tale proposta emendativa.

Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, considerata la volontà di non ritirare l'emendamento Madia 19.1, esprime su di esso parere contrario, ribadendo come tale proposta emendativa sia frutto di una sensibilità sostanzialmente accolta nell'attuale formulazione del testo unificato.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Madia 19.1.

Maria Anna MADIA (PD) esprime perplessità sull'emendamento 19.10 del relatore, giudicando preferibile l'approvazione del suo emendamento 19.2.

Giovanni PALADINI (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 19.10 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 19.10 del relatore.

Silvano MOFFA, presidente, avverte che - a seguito dell'approvazione dell'emendamento 19.10 del relatore - risulta conseguentemente precluso l'emendamento Madia 19.2. Constata, altresì, l'assenza del presentatore dell'emendamento Cavallaro 23.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Madia 23.1 ed approva l'emendamento 23.3 del relatore.

Silvano MOFFA, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Cavallaro 24.1, 25.1 e 26.1: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte, quindi, che - essendosi così concluso l'esame degli emendamenti - il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.
Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

Questi gli emendamenti di cui si parla nel resoconto:

 

ALLEGATO

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 2, aggiungere , in fine, il seguente periodo: Al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, nonché delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, da definire con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato di cui all'articolo 16.
2. 10.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive (HSE), ed effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «(di seguito SASN)» aggiungere le seguenti: «, che si avvale a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979».
6. 10.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 19.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di formazione, i corsi di cui al comma 2, finalizzati al rilascio del brevetto di istruttore e guida subacquei, possono essere anche impartiti dagli assessorati regionali alla formazione professionale aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, avvalendosi delle organizzazioni formative rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 23 della presente legge».
19. 10.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 23.

Al comma 3, sostituire le parole: entro un anno dalla data di presentazione con le seguenti: entro due anni dalla data di presentazione.
23. 3.Il Relatore.
(Approvato)