(Seguito
dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato
nella seduta del 29 luglio 2009.
Silvano MOFFA, presidente,
ricorda che, prima della sospensione dei lavori parlamentari per la
pausa estiva, sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi
riferiti al testo unificato delle proposte di legge in esame, adottato
come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (vedi
Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 212, del 29
luglio 2009, pag. 163-169). In proposito, fa altresì presente
che, nel frattempo, il relatore ha predisposto talune ulteriori proposte
emendative (vedi allegato),
dirette ad individuare specifiche soluzioni in ordine ad alcune
questioni problematiche emerse nel corso dell'esame.
Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore,
informa anzitutto la Commissione che il Ministero delle infrastrutture
ha trasmesso una documentazione informale, contenente importanti e
fondati elementi di riflessione sul testo unificato in esame, che
possono risultare particolarmente utili per rafforzare e migliorare il
testo, in particolare sotto il profilo del coordinamento normativo. Fa
presente, pertanto, che tali elementi di riflessione potranno essere
recuperati nella successiva fase di esame del provvedimento presso le
Commissioni competenti in sede consultiva, alle quali il nuovo testo
sarà trasmesso al termine della votazione degli emendamenti, già
prevista per la giornata odierna.
Ricorda, poi, che il testo unificato è stato sostanzialmente condiviso
con tutti i gruppi presenti ai lavori del Comitato ristretto, auspicando
che tale dato possa contribuire ad accelerare l'assunzione di una
decisione molto attesa dagli addetti ai lavori.
Per le ragioni esposte, raccomanda l'approvazione del suo emendamento
23.3, già presentato in occasione della precedente seduta, nonché dei
suoi nuovi emendamenti 2.10, 6.10 e 19.10. Invita, quindi, al ritiro dei
restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati. In proposito,
intende chiarire che il suo emendamento riferito all'articolo 19 si
propone di dare una risposta alle finalità sottese all'emendamento madia
19.2, il quale non può, tuttavia, essere accolto nell'attuale
formulazione, che rischia di vincolare la legge ad un accordo tra Stato
e regioni che comporterebbe, in caso di una sua revisione futura, anche
l'esigenza di una modifica della stessa fonte normativa. Rileva,
inoltre, l'opportunità di non approvare l'emendamento Madia 19.1,
risultando preferibile l'attuale formulazione del testo unificato.
Segnala, infine, che il suo emendamento 6.10 si propone di assorbire,
nella sostanza, il contenuto dell'emendamento Lo Presti 6.1, di cui
rinnova l'invito al ritiro.
Silvano MOFFA, presidente,
constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Lo Presti 2.1 e
2.2: si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione approva, quindi, l'emendamento 2.10 del relatore.
Silvano MOFFA, presidente,
constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Lo Presti 4.1,
4.01, 5.1 e 6.1: si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione approva, quindi, l'emendamento 6.10 del relatore.
Silvano MOFFA, presidente,
constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Lo Presti 7.1,
8.1, 9.1, 11.1, 14.1, 16.1, 17.1 e 18.1: si intende che vi abbia
rinunciato.
Maria Anna MADIA (PD), pur confermando la condivisione del suo gruppo
rispetto al testo unificato in esame, fortemente migliorato a seguito
del lavoro del Comitato ristretto, tanto che i Capi I e II di tale testo
possono considerarsi assolutamente concordati con lo stesso relatore,
raccomanda comunque l'approvazione del suo emendamento 19.1, che intende
farsi carico del problema della garanzia che nel settore interessato vi
siano professionalità certificate e garantite da strutture pubbliche.
Auspica, pertanto, che i gruppi di maggioranza possano concordare con
tale proposta emendativa.
Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore,
considerata la volontà di non ritirare l'emendamento Madia 19.1, esprime
su di esso parere contrario, ribadendo come tale proposta emendativa sia
frutto di una sensibilità sostanzialmente accolta nell'attuale
formulazione del testo unificato.
La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Madia 19.1.
Maria Anna MADIA (PD) esprime perplessità sull'emendamento 19.10 del
relatore, giudicando preferibile l'approvazione del suo emendamento
19.2.
Giovanni PALADINI (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo
sull'emendamento 19.10 del relatore.
La Commissione approva l'emendamento 19.10 del relatore.
Silvano MOFFA, presidente,
avverte che - a seguito dell'approvazione dell'emendamento 19.10 del
relatore - risulta conseguentemente precluso l'emendamento Madia 19.2.
Constata, altresì, l'assenza del presentatore dell'emendamento Cavallaro
23.2: si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Madia
23.1 ed approva l'emendamento 23.3 del relatore.
Silvano MOFFA, presidente,
constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Cavallaro 24.1,
25.1 e 26.1: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte, quindi, che -
essendosi così concluso l'esame degli emendamenti - il testo del
provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà
trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del
prescritto parere.
Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle
14.35.
Questi gli emendamenti
di cui si parla nel resoconto:
ALLEGATO
Disciplina delle
attività subacquee e iperbariche (Testo unificato C. 344 Bellotti, C.
2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
EMENDAMENTI APPROVATI
DALLA COMMISSIONE
ART.
2.
Al comma 2, aggiungere
, in fine, il seguente periodo: Al fine di tenere
conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità
di applicazione della normativa di cui alla presente legge da parte
delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, nonché
delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1o
agosto 1991, n. 266, da definire con decreto del ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i
ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, emanato, entro e non oltre un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato di cui all'articolo 16.
2. 10.Il Relatore.
(Approvato)
ART.
6.
Al comma 1, sostituire
la lettera d) con
la seguente: «d)
diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di
qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato
brevetto di sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del
Prontuario dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da
centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o
accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione
professionale conformi agli standard internazionali dell'Health
and Safety Executive (HSE), ed effettuati secondo le modalità
previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle
relative leggi regionali di attuazione, ovvero aver prestato servizio,
per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore
o di incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica
sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di
sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea
è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo
riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per
l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale».
Conseguentemente, al
medesimo comma 1, alla lettera f),
dopo le parole: «(di seguito SASN)»
aggiungere le seguenti: «,
che si avvale a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto
del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47
del 16 febbraio 1979».
6. 10.Il Relatore.
(Approvato)
ART.
19.
Dopo il comma 2,
inserire il seguente:
«2-bis. Ferme restando le
competenze delle regioni in materia di formazione, i corsi di cui al
comma 2, finalizzati al rilascio del brevetto di istruttore e guida
subacquei, possono essere anche impartiti dagli assessorati regionali
alla formazione professionale aventi strutture tecniche e didattiche
idonee allo scopo, avvalendosi delle organizzazioni formative
rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 23 della presente legge».
19. 10.Il Relatore.
(Approvato)
ART.
23.
Al comma 3, sostituire
le parole: entro un anno dalla data di presentazione
con le seguenti: entro
due anni dalla data di presentazione.
23. 3.Il Relatore.
(Approvato)