XI Commissione - Marcoledì
29 luglio 2009
Mercoledì 29
luglio 2009. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene
il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche
sociali, Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 14.35.
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo,
rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.
Silvano MOFFA, presidente, comunica che sono stati
presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo
unificato delle proposte di legge in esame, adottato come testo base
per il seguito dell'esame in sede referente (vedi allegato 1).
In proposito, fa peraltro presente che - anche a seguito di
un'esplicita richiesta formulata dal dicastero delle infrastrutture e
dei trasporti - è stata segnalata l'opportunità di svolgere ulteriori
approfondimenti su taluni profili del provvedimento, che investono in
particolare le competenze delle capitanerie di porto; per tale
ragione, propone di rinviare alla ripresa dei lavori parlamentari,
dopo la prevista pausa estiva, l'esame degli emendamenti e degli
articoli aggiuntivi presentati, restando inteso che il relatore potrà
nel frattempo valutare l'eventuale predisposizione di ulteriori
proposte emendative, dirette ad intervenire sui predetti profili.
La Commissione conviene.
Silvano MOFFA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad
altra seduta.
ALLEGATO 1
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (Testo
unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 2.
Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: capo II
aggiungere le seguenti: , ivi compresi i lavori per attività di
maricoltura e la pesca del corallo.
2. 1. Lo Presti.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) tutte le attività per fini di ricerca, o di attività
scientifica o culturale, rientrano al capo III, salvo che tali
attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità
di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di
mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni
specifiche oppure si svolgano a profondità superiori a -50 metri.
2. 2. Lo Presti.
ART. 4.
Alla rubrica, prima delle parole: Qualifiche professionali
premettere le seguenti parole: Definizione della categoria,.
Conseguentemente, al comma 1, premettere il seguente comma:
01. La categoria dei sommozzatori in servizio locale, istituita dal
decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979,
per l'esecuzione di lavori in acque portuali, è disciplinata dalla
presente legge che ne estende il campo operativo a tutte le attività
svolte in mare e in acque interne, marittime e non, ed è ridenominata
«categoria dei sommozzatori».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da:
Agli effetti fino a: si intende per con le seguenti: Il
sommozzatore è un e aggiungere in fine le seguenti parole: per
compiere lavori consistenti nell'installare, controllare o riparare
impianti; nel rimuovere, recuperare o demolire relitti o altri
materiali; nell'assistere o recuperare persone e nell'evacuare
equipaggi; nello svolgere qualsiasi altra attività riconducibile o
affine alle mansioni indicate dal presente comma.
4. 1. Lo Presti.
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Attività dei sommozzatori).
1. I sommozzatori, avendo come base di partenza e logistica la
terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di
supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di
operatori iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e
sanitaria appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti
e mezzi iperbarici, possono svolgere attività in bassa, alta e
altissima batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele
sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di
quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi.
2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito
del territorio di competenza del Compartimento Marittimo nel cui
registro sono iscritti, anche al di fuori di esso.
3. Qualora le immersioni avvengano a una profondità superiore a -12
metri, è richiesta la presenza sull'unità di appoggio o, comunque, sul
posto di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata,
dotata di personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti
terapeutici su indicazione medica. La camera iperbarica deve avere
dimensioni tali da contenere almeno una branda e da consentire al
personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non può
essere utilizzata per altri usi; essa, inoltre, deve essere dotata di
un presidio medico-chirurgico idoneo alla prestazione delle prime
cure. Fanno eccezione i lavori effettuati in ambito portuale ed
immediate vicinanze, qualora sul posto dove si effettua un'immersione
subacquea non sia presente una camera iperbarica equipaggiata, si deve
essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un
centro medico dotato di detta camera.
4. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a -50
metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti
campana e camera di decompressione.
5. L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che della quantità di
miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche
della quantità minima di miscela di riserva necessaria a garantire un
intervento di emergenza.
6. In occasione di qualunque tipo d'immersione subacquea, deve essere
tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo o
terrestre, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più
vicino centro medico allo scopo attrezzato, l'operatore subacqueo
infortunato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità
di appoggio.
7. Il personale impegnato in attività subacquee, direttamente o in
assistenza, deve sempre operare sotto la direzione di un supervisore o
di un capocantiere in possesso di idonea qualifica e di comprovata
esperienza nonché di lettera di incarico che lo definisce preposto
alla sicurezza. Tale soggetto deve sovrintendere a tutta
l'organizzazione delle attività di cantiere, alle attività
preparatorie delle immersioni, alla constatazione che le attività
siano svolte nel rispetto delle procedure relative alla sicurezza sul
lavoro.
8. Il supervisore o il capocantiere preposto alle immersioni, ne segue
personalmente l'andamento e ne dispone l'interruzione se lo ritiene
opportuno; egli deve poter disporre, durante le immersioni, di un
operatore subacqueo per ogni sommozzatore in immersione, in possesso
di idonea abilitazione ed equipaggiato, al fine di intervenire in caso
di emergenza.
9. Il comandante, il responsabile o un altro membro dell'equipaggio
dell'unità navale di appoggio, se in possesso dei requisiti prescritti
dal comma 8, può ricoprire l'incarico di supervisore o di capocantiere
preposto alla sicurezza.
10. Le unità navali di appoggio, le attrezzature, gli strumenti e gli
apparecchi utilizzati per le operazioni collaterali e per le
immersioni devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle
leggi e dai regolamenti vigenti in materia e devono essere
opportunamente collaudati e mantenuti in efficienza. Qualora non
esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature, singole
o collettive, queste devono essere provate e controllate prima del
loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della
casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.
11. Gli operatori in immersione devono essere sempre collegati,
tramite efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori in
superficie; utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente
la respirazione e le comunicazioni.
12. Le unità di appoggio o di supporto alle attività dei sommozzatori
devono mostrare le segnalazioni prescritte dalle norme vigenti in
materia.
13. Le unità navali in transito nella zona in cui operano
sommozzatori, devono essere distanti almeno 200 metri dall'unità che
ha mostrato le segnalazioni di cui al precedente comma, ferma restando
la facoltà dell'autorità competente di stabilire una distanza
superiore.
4. 01. Lo Presti.
ART. 5.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. I sommozzatori sono iscritti in un apposito registro istituito
presso ciascun compartimento marittimo e tenuto dal capo del medesimo
compartimento.
5. 1. Lo Presti.
ART. 6.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il
seguente: Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno
regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; per i cittadini stranieri
il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente
riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato;
2) conseguentemente sostituire la lettera d) con la seguente:
diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di
qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato
brevetto di sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del
Prontuario dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da
centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato
o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di
formazione professionale conformi agli standard internazionali
dell'Health and Safety Executive (HSE), dell'Association of Diving
Contractors (ADC), dell'International Diving Schools Association
(IDSA), dell'International Marine Contractors Association (IMCA) ed
effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione,
ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina
militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei
carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di
altri Paesi membri dell'Unione europea è considerato abilitante
all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo
dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento
dell'attività sommozzatoria professionale. Nessun altro percorso
formativo può abilitare all'iscrizione nel registro dei sommozzatori;
3) conseguentemente, alla lettera f), dopo le parole:
(di seguito SASN) aggiungere le seguenti: , che si avvale a
tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro
della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979,;
4) conseguentemente, sostituire la lettera g) con la
seguente:
g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena
non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per
contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o
per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione.
6. 1. Lo Presti.
ART. 7.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sostituire le parole: operatore subacqueo o
iperbarico con le seguenti: sommozzatore ed è soggetta a
controllo almeno annuale da parte del medico di porto;
2) conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: o anche
da medico subacqueo;
3) conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere la
parola: annualmente;
4) conseguentemente, al comma 4, sostituire la lettera b)
con la seguente:
b) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima, aerea e
di frontiera competente per territorio;
5) conseguentemente, al comma 4, sostituire la lettera c)
con la seguente:
c) uno dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
o in alternativa dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo
(IPSEMA).
7. 1. Lo Presti.
ART. 8.
Al comma 1, lettera i), dopo le parole: nei confronti
aggiungere le seguenti: dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa.
8. 1. Lo Presti.
ART. 9.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la rubrica con la seguente: Libretto di
ricognizione;
2) conseguentemente, al comma 1 premettere il seguente:
01. Il capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 6 rilascia al sommozzatore un libretto di
ricognizione (LDR). Le modalità di tenuta del LDR e le indicazioni che
esso deve contenere sono stabilite con apposito decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3) conseguentemente al comma 1, sopprimere il primo periodo e, al
comma 1, lettera c) sostituire la parola: medica con la
parola: fisica.
9. 1. Lo Presti.
ART. 11.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Il
LDR deve essere esibito ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o
della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e
marittima che ne fanno richiesta.;
2) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Il
libretto individuale con le seguenti: Il LDR e sostituire la
parola vidimato con la parola: rilasciato;
3) al comma 2, sostituire la parola: LP con la seguente:
LDR;
4) al comma 3, sostituire la parola: LP con la seguente:
LDR;
5) al comma 4, dopo le parole: cancellazione dal registro
inserire le seguenti: dei sommozzatori;
6) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. In caso di infortunio o di incidente, da qualunque causa
determinato, ovvero in caso di malattia che comporta un'interruzione
dal lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e
in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni
dall'evento, il LDR al compartimento marittimo sotto la cui
giurisdizione viene svolto il lavoro:
a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti
di infortunio o di incidente;
b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro
dipendente da infortunio o da incidente ovvero da malattia.
5-ter. Il LDR è trattenuto dal compartimento marittimo
competente ai sensi del comma 5 per il periodo di interruzione del
lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato previa
presentazione da parte del medesimo di un certificato medico
attestante l'idoneità psico-fisica a riprendere l'esercizio
dell'attività lavorativa, rilasciato in conformità a quanto disposto
dal comma 7. La ripresa dell'attività lavorativa deve risultare sullo
stesso LDR, visitato allo scopo dal compartimento marittimo
competente.
5-quater. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti
l'idoneità psico-fisica ai fini di cui al comma 6 devono essere
effettuati presso centri di medicina iperbarica. L'inosservanza di
quanto disposto al comma 5-ter del presente articolo comporta
la cancellazione dal registro dei sommozzatori e l'applicazione di
un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
7) conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: commi 4
e 5 con le seguenti: commi da 4 a 5-bis;
8) al comma 9, sopprimere le parole: OTS e OTT e sostituire
le parole: dal presente capo con le seguenti: dalla
presente legge.
9) al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso
di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore
irregolarmente impiegato.
11. 1. Lo Presti.
ART. 14.
Sostituirlo con il seguente:
1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere
autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio
in cui devono essere svolti per l'assegnazione di un numero
progressivo di pratica. La ditta appaltatrice o il responsabile dei
lavori trasmette alla capitaneria di porto insieme con la domanda di
autorizzazione anche l'elenco dei sommozzatori che saranno utilizzati
per lo svolgimento del lavoro. La ditta appaltatrice o il responsabile
dei lavori deve comunicare alla capitaneria di porto tutte le
variazioni di personale durante lo svolgimento dei lavori.
2. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di
informare, con adeguato anticipo, l'autorità marittima di ogni lavoro
subacqueo o iperbarico da intraprendere chiedendo, se ritenuto
necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di
un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota
informativa devono essere specificate le generalità e la reperibilità
del medico esperto in problematica subacquea referente dell'impresa
titolare dei lavori.
3. Chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza le relative
autorizzazioni o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente
legge e dalle norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di
cui al comma 9 dell'articolo 8 è punito con l'arresto da uno a tre
anni e con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
4. Chiunque non esibisce all'autorità marittima competente
l'autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto competente
ovvero, pur presentando tale autorizzazione, non si attiene a quanto
in essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo
lavoro ed è punito con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, ovvero che si verifichino
incidenti, infortuni o eventi patologici da operatività in stato
iperbarico.
14. 1.Lo Presti.
ART. 16.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Numero progressivo nazionale).
1. I compartimenti marittimi devono trasmettere una copia della
documentazione presentata dal singolo sommozzatore in conformità a
quanto disposto dalla presente legge al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ai fini dell'assegnazione del numero progressivo
nazionale (NPS), convalidante la regolarità dell'iscrizione al
registro dei sommozzatori di cui all'articolo 6 e che permette
l'identificazione del lavoratore nell'ambito di un'apposita banca dati
costituita e gestita dal medesimo Ministero. Alla banca dati possono
accedere in via riservata i compartimenti marittimi e le capitanerie
di porto.
16. 1.Lo Presti.
ART. 17.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: subacqueo e iperbarico gestita
inserire le seguenti: dall'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) o in alternativa;
2) conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: LP
con le seguenti: LDR del sommozzatore;
3) conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. L'inosservanza di quanto disposto dai commi l, 2 e 3
comporta l'applicazione di un'ammenda da 2.000 a 5.000 euro.
17. 1.Lo Presti.
ART. 18.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Disposizioni transitorie).
1. Per gli operatori iscritti nel registro dei sommozzatori in
servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della
marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979 ogni singola capitaneria di
porto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, istituisce una commissione formata da personale
interno ed, eventualmente, da esperti esterni, che deve esaminare la
regolarità delle iscrizioni, trasmettendo la relativa documentazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'assegnazione
del NPN. In caso di iscrizione irregolare a giudizio della citata
commissione, l'operatore decade dal diritto di richiedere l'iscrizione
nel registro dei sommozzatori ai sensi del comma 2. A richiesta
dell'interessato, è concessa una proroga di un massimo di dodici mesi
per la regolarizzazione della sua posizione.
2. Gli operatori possono richiedere l'iscrizione nel registro dei
sommozzatori di cui all'articolo 6 della presente legge, che li
autorizza a esercitare l'attività negli ambiti di cui al comma 1
dell'articolo 4 della presente legge presentando un'apposita richiesta
alla capitaneria di porto in cui risultano iscritti. Il passaggio è
vincolato alla verifica della regolarità dell'iscrizione ai sensi di
quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il personale già iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio
locale tenuto dalle capitanerie di porto può scegliere di conservare
tale iscrizione che consente di operare entro i limiti delle acque
portuali e nelle immediate adiacenze del porto per il quale è valida
l'iscrizione, fermo restando il controllo sulla regolarità
dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente
articolo.
4. I compartimenti marittimi sono autorizzati ad emanare norme
regolamentari specifiche, in relazione all'ambito territoriale di
rispettiva giurisdizione, fermo restando il rispetto di quanto
disposto dalla presente legge.
18. 1.Lo Presti.
ART. 19.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: di tipo
agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come
previste dalle rispettive organizzazioni con le seguenti:
organizzate da Federazioni sportive, Discipline sportive associate,
enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e da associazioni e
società affiliate ai predetti enti.
19. 1. Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi,
Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi,
Santagata, Schirru.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I corsi di cui al comma 2, finalizzati al rilascio del
brevetto subacqueo, possono essere impartiti dagli assessorati
regionali alla formazione professionale aventi strutture tecniche e
didattiche idonee allo scopo e da sedi formative accreditate dalle
regioni secondo l'accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008.
19. 2. Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi,
Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi,
Santagata, Schirru.
ART. 23.
Sopprimere il comma 3.
*23. 1. Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi,
Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi,
Santagata, Schirru.
Sopprimere il comma 3.
*23. 2. Cavallaro.
Al comma 3, sostituire le parole: entro un anno dalla data
di presentazione con le seguenti: entro due anni dalla data di
presentazione.
23. 3. Il Relatore.
ART. 24.
Al comma 1, sostituire le parole: che hanno ottenuto
l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge con le
seguenti: in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
24. 1. Cavallaro.
ART. 25.
Al comma 1, dopo la parola: legislative aggiungere le
seguenti: regolamentari e tecniche.
25. 1. Cavallaro.
ART. 26.
Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le
seguenti: entro un anno.
26. 1.Cavallaro.