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24-01-07

 

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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

 

C. 344 Bellotti,  C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

 

  • XI Commissione - Marcoledì 29 luglio 2009

    Mercoledì 29 luglio 2009. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

    La seduta comincia alle 14.35.

    Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
    Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci.
    (Seguito dell'esame e rinvio).

    La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

    Silvano MOFFA, presidente, comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo unificato delle proposte di legge in esame, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (vedi allegato 1). In proposito, fa peraltro presente che - anche a seguito di un'esplicita richiesta formulata dal dicastero delle infrastrutture e dei trasporti - è stata segnalata l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti su taluni profili del provvedimento, che investono in particolare le competenze delle capitanerie di porto; per tale ragione, propone di rinviare alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la prevista pausa estiva, l'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati, restando inteso che il relatore potrà nel frattempo valutare l'eventuale predisposizione di ulteriori proposte emendative, dirette ad intervenire sui predetti profili.

    La Commissione conviene.

    Silvano MOFFA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


    ALLEGATO 1

    Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

    EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

     

    ART. 2.
     

    Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: capo II aggiungere le seguenti: , ivi compresi i lavori per attività di maricoltura e la pesca del corallo.
    2. 1. Lo Presti.

    Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) tutte le attività per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, rientrano al capo III, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche oppure si svolgano a profondità superiori a -50 metri.
    2. 2. Lo Presti.

     

    ART. 4.
     

    Alla rubrica, prima delle parole: Qualifiche professionali premettere le seguenti parole: Definizione della categoria,.

    Conseguentemente, al comma 1, premettere il seguente comma:
    01. La categoria dei sommozzatori in servizio locale, istituita dal decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, per l'esecuzione di lavori in acque portuali, è disciplinata dalla presente legge che ne estende il campo operativo a tutte le attività svolte in mare e in acque interne, marittime e non, ed è ridenominata «categoria dei sommozzatori».

    Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: Agli effetti fino a: si intende per con le seguenti: Il sommozzatore è un e aggiungere in fine le seguenti parole: per compiere lavori consistenti nell'installare, controllare o riparare impianti; nel rimuovere, recuperare o demolire relitti o altri materiali; nell'assistere o recuperare persone e nell'evacuare equipaggi; nello svolgere qualsiasi altra attività riconducibile o affine alle mansioni indicate dal presente comma.
    4. 1. Lo Presti.

    Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

     

    Art. 4-bis.
    (Attività dei sommozzatori).
     

    1. I sommozzatori, avendo come base di partenza e logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, possono svolgere attività in bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi.
    2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito del territorio di competenza del Compartimento Marittimo nel cui registro sono iscritti, anche al di fuori di esso.
    3. Qualora le immersioni avvengano a una profondità superiore a -12 metri, è richiesta la presenza sull'unità di appoggio o, comunque, sul posto di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti terapeutici su indicazione medica. La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da contenere almeno una branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non può essere utilizzata per altri usi; essa, inoltre, deve essere dotata di un presidio medico-chirurgico idoneo alla prestazione delle prime cure. Fanno eccezione i lavori effettuati in ambito portuale ed immediate vicinanze, qualora sul posto dove si effettua un'immersione subacquea non sia presente una camera iperbarica equipaggiata, si deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un centro medico dotato di detta camera.
    4. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a -50 metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione.
    5. L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che della quantità di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche della quantità minima di miscela di riserva necessaria a garantire un intervento di emergenza.
    6. In occasione di qualunque tipo d'immersione subacquea, deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo o terrestre, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più vicino centro medico allo scopo attrezzato, l'operatore subacqueo infortunato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.
    7. Il personale impegnato in attività subacquee, direttamente o in assistenza, deve sempre operare sotto la direzione di un supervisore o di un capocantiere in possesso di idonea qualifica e di comprovata esperienza nonché di lettera di incarico che lo definisce preposto alla sicurezza. Tale soggetto deve sovrintendere a tutta l'organizzazione delle attività di cantiere, alle attività preparatorie delle immersioni, alla constatazione che le attività siano svolte nel rispetto delle procedure relative alla sicurezza sul lavoro.
    8. Il supervisore o il capocantiere preposto alle immersioni, ne segue personalmente l'andamento e ne dispone l'interruzione se lo ritiene opportuno; egli deve poter disporre, durante le immersioni, di un operatore subacqueo per ogni sommozzatore in immersione, in possesso di idonea abilitazione ed equipaggiato, al fine di intervenire in caso di emergenza.
    9. Il comandante, il responsabile o un altro membro dell'equipaggio dell'unità navale di appoggio, se in possesso dei requisiti prescritti dal comma 8, può ricoprire l'incarico di supervisore o di capocantiere preposto alla sicurezza.
    10. Le unità navali di appoggio, le attrezzature, gli strumenti e gli apparecchi utilizzati per le operazioni collaterali e per le immersioni devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e devono essere opportunamente collaudati e mantenuti in efficienza. Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature, singole o collettive, queste devono essere provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.
    11. Gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, tramite efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie; utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente la respirazione e le comunicazioni.
    12. Le unità di appoggio o di supporto alle attività dei sommozzatori devono mostrare le segnalazioni prescritte dalle norme vigenti in materia.
    13. Le unità navali in transito nella zona in cui operano sommozzatori, devono essere distanti almeno 200 metri dall'unità che ha mostrato le segnalazioni di cui al precedente comma, ferma restando la facoltà dell'autorità competente di stabilire una distanza superiore.
    4. 01. Lo Presti.

     

    ART. 5.
     

    Al comma 1, premettere il seguente:
    01. I sommozzatori sono iscritti in un apposito registro istituito presso ciascun compartimento marittimo e tenuto dal capo del medesimo compartimento.
    5. 1. Lo Presti.

     

    ART. 6.
     

    Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato;
    2) conseguentemente sostituire la lettera d) con la seguente: diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive (HSE), dell'Association of Diving Contractors (ADC), dell'International Diving Schools Association (IDSA), dell'International Marine Contractors Association (IMCA) ed effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale. Nessun altro percorso formativo può abilitare all'iscrizione nel registro dei sommozzatori;
    3) conseguentemente, alla lettera f), dopo le parole: (di seguito SASN) aggiungere le seguenti: , che si avvale a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979,;
    4) conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:
    g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
    6. 1. Lo Presti.

     

    ART. 7.
     

    Apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 sostituire le parole: operatore subacqueo o iperbarico con le seguenti: sommozzatore ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto;
    2) conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: o anche da medico subacqueo;
    3) conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: annualmente;
    4) conseguentemente, al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera competente per territorio;
    5) conseguentemente, al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) uno dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA).
    7. 1. Lo Presti.

     

    ART. 8.
     

    Al comma 1, lettera i), dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa.
    8. 1. Lo Presti.

     

    ART. 9.
     

    Apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire la rubrica con la seguente: Libretto di ricognizione;
    2) conseguentemente, al comma 1 premettere il seguente:
    01. Il capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 6 rilascia al sommozzatore un libretto di ricognizione (LDR). Le modalità di tenuta del LDR e le indicazioni che esso deve contenere sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3) conseguentemente al comma 1, sopprimere il primo periodo e, al comma 1, lettera c) sostituire la parola: medica con la parola: fisica.
    9. 1. Lo Presti.

     

    ART. 11.
     

    Apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Il LDR deve essere esibito ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima che ne fanno richiesta.;
    2) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Il libretto individuale con le seguenti: Il LDR e sostituire la parola vidimato con la parola: rilasciato;
    3) al comma 2, sostituire la parola: LP con la seguente: LDR;
    4) al comma 3, sostituire la parola: LP con la seguente: LDR;
    5) al comma 4, dopo le parole: cancellazione dal registro inserire le seguenti: dei sommozzatori;
    6) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
    5-bis. In caso di infortunio o di incidente, da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporta un'interruzione dal lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LDR al compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:
    a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o di incidente;
    b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente da infortunio o da incidente ovvero da malattia.

    5-ter. Il LDR è trattenuto dal compartimento marittimo competente ai sensi del comma 5 per il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato previa presentazione da parte del medesimo di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa, rilasciato in conformità a quanto disposto dal comma 7. La ripresa dell'attività lavorativa deve risultare sullo stesso LDR, visitato allo scopo dal compartimento marittimo competente.
    5-quater. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti l'idoneità psico-fisica ai fini di cui al comma 6 devono essere effettuati presso centri di medicina iperbarica. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5-ter del presente articolo comporta la cancellazione dal registro dei sommozzatori e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
    7) conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: commi da 4 a 5-bis;
    8) al comma 9, sopprimere le parole: OTS e OTT e sostituire le parole: dal presente capo con le seguenti: dalla presente legge.
    9) al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
    11. 1. Lo Presti.

     

    ART. 14.
     

    Sostituirlo con il seguente:
    1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti per l'assegnazione di un numero progressivo di pratica. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori trasmette alla capitaneria di porto insieme con la domanda di autorizzazione anche l'elenco dei sommozzatori che saranno utilizzati per lo svolgimento del lavoro. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori deve comunicare alla capitaneria di porto tutte le variazioni di personale durante lo svolgimento dei lavori.
    2. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di informare, con adeguato anticipo, l'autorità marittima di ogni lavoro subacqueo o iperbarico da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono essere specificate le generalità e la reperibilità del medico esperto in problematica subacquea referente dell'impresa titolare dei lavori.
    3. Chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza le relative autorizzazioni o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e dalle norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8 è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
    4. Chiunque non esibisce all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto competente ovvero, pur presentando tale autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero che si verifichino incidenti, infortuni o eventi patologici da operatività in stato iperbarico.
    14. 1.Lo Presti.

     

    ART. 16.
     

    Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

     

    Art. 16-bis.
    (Numero progressivo nazionale).
     

    1. I compartimenti marittimi devono trasmettere una copia della documentazione presentata dal singolo sommozzatore in conformità a quanto disposto dalla presente legge al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'assegnazione del numero progressivo nazionale (NPS), convalidante la regolarità dell'iscrizione al registro dei sommozzatori di cui all'articolo 6 e che permette l'identificazione del lavoratore nell'ambito di un'apposita banca dati costituita e gestita dal medesimo Ministero. Alla banca dati possono accedere in via riservata i compartimenti marittimi e le capitanerie di porto.
    16. 1.Lo Presti.

     

    ART. 17.
     

    Apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo le parole: subacqueo e iperbarico gestita inserire le seguenti: dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa;
    2) conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: LP con le seguenti: LDR del sommozzatore;
    3) conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:
    3-bis. L'inosservanza di quanto disposto dai commi l, 2 e 3 comporta l'applicazione di un'ammenda da 2.000 a 5.000 euro.
    17. 1.Lo Presti.

     

    ART. 18.
     

    Sostituirlo con il seguente:

     

    Art. 18.
    (Disposizioni transitorie).
     

    1. Per gli operatori iscritti nel registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979 ogni singola capitaneria di porto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione formata da personale interno ed, eventualmente, da esperti esterni, che deve esaminare la regolarità delle iscrizioni, trasmettendo la relativa documentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'assegnazione del NPN. In caso di iscrizione irregolare a giudizio della citata commissione, l'operatore decade dal diritto di richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi del comma 2. A richiesta dell'interessato, è concessa una proroga di un massimo di dodici mesi per la regolarizzazione della sua posizione.
    2. Gli operatori possono richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 6 della presente legge, che li autorizza a esercitare l'attività negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge presentando un'apposita richiesta alla capitaneria di porto in cui risultano iscritti. Il passaggio è vincolato alla verifica della regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
    3. Il personale già iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio locale tenuto dalle capitanerie di porto può scegliere di conservare tale iscrizione che consente di operare entro i limiti delle acque portuali e nelle immediate adiacenze del porto per il quale è valida l'iscrizione, fermo restando il controllo sulla regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
    4. I compartimenti marittimi sono autorizzati ad emanare norme regolamentari specifiche, in relazione all'ambito territoriale di rispettiva giurisdizione, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla presente legge.
    18. 1.Lo Presti.

     

    ART. 19.
     

    Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni con le seguenti: organizzate da Federazioni sportive, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti.
    19. 1. Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

    Dopo il comma 2, inserire il seguente:
    2-bis. I corsi di cui al comma 2, finalizzati al rilascio del brevetto subacqueo, possono essere impartiti dagli assessorati regionali alla formazione professionale aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo e da sedi formative accreditate dalle regioni secondo l'accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008.
    19. 2. Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

     

    ART. 23.
     

    Sopprimere il comma 3.
    *23. 1. Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

    Sopprimere il comma 3.
    *23. 2. Cavallaro.

    Al comma 3, sostituire le parole: entro un anno dalla data di presentazione con le seguenti: entro due anni dalla data di presentazione.
    23. 3. Il Relatore.

     

    ART. 24.
     

    Al comma 1, sostituire le parole: che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge con le seguenti: in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
    24. 1. Cavallaro.

     

    ART. 25.
     

    Al comma 1, dopo la parola: legislative aggiungere le seguenti: regolamentari e tecniche.
    25. 1. Cavallaro.

     

    ART. 26.
     

    Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro un anno.
    26. 1.Cavallaro.