Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti
Convocazione della XI Commissione
(Lavoro pubblico e privato)
Martedì 21 luglio 2009. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.
- Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le
politiche sociali, Pasquale Viespoli.
La seduta comincia alle 12.25.
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge
C. 2509 - Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato
nella seduta dell'8 luglio 2009.
Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella precedente seduta
è stata presentata una proposta di testo unificato dei progetti di legge
nn. 344 e 2369, elaborata dal Comitato ristretto, che il relatore
prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede
referente (vedi allegato).
In proposito, comunica che è stata nel frattempo assegnata alla
Commissione anche la proposta di legge n. 2509, a prima firma del
deputato Carlucci: poiché tale proposta verte su materia identica a
quella recata dai progetti di legge all'esame della Commissione, ne è
stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma
1, del Regolamento. Avverte, peraltro, che il relatore ha già fatto
presente che il citato progetto di legge può considerarsi
sostanzialmente assorbito nell'ambito della proposta elaborata dal
Comitato ristretto, non rendendosi dunque necessaria, ai fini della sua
unificazione, una ulteriore riunione del predetto Comitato.
Aldo DI BIAGIO (PdL), relatore, intende confermare alla
Commissione che il richiamato progetto di legge n. 2509 può di certo
considerarsi assorbito nel testo unificato elaborato dal Comitato
ristretto, ricordando come - nel predetto testo unificato - siano stati
accolti i medesimi principi e le stesse linee di intervento ora
tracciati dalla nuova proposta di legge appena assegnata, a prima firma
del deputato Carlucci. In proposito, ricorda anche che - qualora i
presentatori intendessero intervenire sul testo unificato per
specificare alcune sue parti o chiarire taluni punti - ciò potrà
comunque avvenire tramite l'eventuale presentazione di proposte
emendative, entro il termine che sarà individuato, a breve, dalla stessa
Commissione.
Maria Anna MADIA (PD), nel sottolineare che il testo unificato
predisposto nell'ambito del Comitato ristretto rappresenta il frutto di
un'intensa e proficua attività di concertazione tra gruppi di
maggioranza e opposizione, tesa ad un significativo miglioramento del
contenuto originario delle proposte di legge in titolo, intende
rivolgere un sincero ringraziamento al relatore, per la disponibilità
mostrata nei confronti delle proposte avanzate dal suo gruppo.
Pur manifestando soddisfazione per l'impianto generale del provvedimento
e, in particolare, per la rilevanza delle disposizioni in materia di
copertura assicurativa dei rischi derivanti dallo svolgimento di
attività subacquee ed iperbariche, prospetta peraltro l'esigenza di
apportare limitate modifiche a taluni aspetti del testo unificato in
questione, preannunciando in proposito la presentazione di specifici
emendamenti. Si riferisce, in particolare, alla necessità di intervenire
su quella parte del testo che, secondo l'attuale formulazione, prevede
una distinzione tra gli enti che svolgono attività subacquee di tipo
agonistico anziché di tipo amatoriale, nonché all'opportunità di
sopprimere il riferimento testuale all'obbligo di «certificazione ISO»
per le organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore
turistico-ricreativo. Riguardo a tale ultimo punto, riterrebbe infatti
più idonea l'istituzione, presso il competente Ministero, di un apposito
tavolo tecnico, nell'ambito del quale sia possibile definire - anche in
collaborazione con le regioni - più precisi e oggettivi criteri e
standard didattici e formativi.
Silvano MOFFA, presidente, giudica importante il lavoro
effettuato dal Comitato ristretto, che ha consentito di recepire anche
le valide indicazioni provenienti dai soggetti più direttamente
interessati, tra i quali indica, in particolare, l'IPSEMA, che ha svolto
un ruolo di estrema utilità.
Nessun altro chiedendo di intervenire, propone quindi di adottare -
secondo quanto prospettato dal relatore - il testo unificato delle
proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo
base per il seguito dell'esame in sede referente.
La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle
proposte di legge nn. 344, 2369 e 2509, elaborato dal Comitato
ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.
Silvano MOFFA, presidente, propone che il termine per la
presentazione di emendamenti al richiamato testo unificato, adottato
come testo base, sia fissato alle ore 11 di martedì 28 luglio 2009.
La Commissione concorda.
Silvano MOFFA, presidente, rinvia, quindi, il seguito
dell'esame ad altra seduta.
ALLEGATO
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (C. 344
Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL
COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE
Capo I
ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di
attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere
turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della
Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione
Europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto
speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano
in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo
professionale individuate dai rispettivi statuti.
2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con
i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze,
garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà
d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle
strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti,
assicurando le informazioni ad essi relativi.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con
l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso;
le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con
finalità diverse:
a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori
subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal
capo II;
b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo,
effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di
immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche
subacquee, regolamentati dal capo III.
2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia,
dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte nell'ambito delle
strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche
svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono
regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge,
dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza.
Capo II
OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E
IPERBARICHE
Art. 3.
(Definizioni).
1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali
compiono a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non
continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare
e in acque interne, marittime e non, a profondità con pressione
superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con
l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori
subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.
Art. 4.
(Qualifiche professionali ed ambiti operativi).
1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si
intende per operatore tecnico subacqueo, di seguito definito con
l'acronimo OTS, colui il quale, avendo acquisito le necessarie
competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di effettuare
immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e pressione
variabile, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando
attrezzature individuali di protezione termica e sistemi ed attrezzature
per la respirazione di gas compressi.
2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le
seguenti qualifiche professionali:
a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla
profondità di 50 metri;
b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre
i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
c) operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con
l'acronimo OTI, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e
agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le
necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di
manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività
subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti
iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni
fisiologiche.
Art. 5.
(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).
1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, il registro degli operatori subacquei ed
iperbarici professionali.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al
comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo
e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai
sensi dell'articolo 4.
3. L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento
marittimo consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto
il territorio nazionale e nell'ambito europeo.
Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e
iperbarici professionali).
1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti
requisiti:
a) la maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione
europea. Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non
facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido
titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della
disciplina nazionale in materia di immigrazione;
c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi
compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;
d) avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale
al termine di corsi effettuati, sia direttamente dagli assessorati
regionali preposti alla formazione professionale ed aventi strutture
tecniche e didattiche idonee allo scopo, sia da scuole o centri di
formazione professionale, del pari
aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati
dalle regioni territorialmente competenti;
e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d),
aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola
di un corpo dello Stato;
f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti
dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da
alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di
porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da
un medico del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante
(di seguito SASN) o anche da un medico specialista in medicina del nuoto
e delle attività subacquee o medico diplomato da master universitario di
II livello in medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso
anche di certificazione di livello II A DMAC/EDTC med, di seguito
denominato «medico subacqueo»; sono comunque esclusi i soggetti affetti
da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;
g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena
superiore ai tre anni oppure per un delitto contro la fede pubblica che
preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione.
2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione
professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è
valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.
3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso
dei requisiti di cui al presente articolo può essere rilasciato, su
richiesta dell'interessato alla autorità marittima, il libretto di
navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della
navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione.
4. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il
libretto di ricognizione di cui al comma secondo dell'articolo 132 del
codice della navigazione.
5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione
si applicano le disposizioni del codice della navigazione e relativo
regolamento.
Art. 7.
(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti
medico-sanitari).
1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma
1, lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di
operatore subacqueo o iperbarico.
2. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata
per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica,
effettuata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera f) da parte del medico del porto o del SASN o anche da un
medico subacqueo:
a) in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale
condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività
professionale;
b) annualmente, con la previsione che, dopo il compimento del
quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti accertamenti
appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine
all'ambiente iperbarico.
3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta
la sospensione della validità abilitativa del libretto di cui
all'articolo 9 e conseguentemente dell'attività relativa sino alla
successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.
4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera f), e quelle sancite dal presente articolo è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il
compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina
subacquea e designati:
a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del
compartimento marittimo;
b) uno dal Ministero della Salute;
c) uno dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (di
seguito denominato «IPSEMA»).
Art. 8.
(Registro delle imprese di lavoro subacquee).
1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, il registro delle imprese subacquee e, in
un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione
professionale degli operatori subacquei ed iperbarici.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono necessari
i seguenti requisiti:
a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che
garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione
vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;
b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme
comunitarie;
c) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità
civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento
delle attività subacquee ed iperbariche;
d) numero di codice fiscale e di partita IVA;
e) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio,
industria, agricoltura, artigianato (CCIAA), con indicazione
dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli
amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci
con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulti che
l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, per tali
ultime attestazioni, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può
essere presentato certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale
competente;
f) nominativo e generalità del datore di lavoro;
g) nominativo e generalità del responsabile per il servizio di
prevenzione e protezione (RSPP);
h) nominativo del medico competente, incluso anche il medico
subacqueo di cui all'articolo 6 comma 1, lettera f);
i) aver adempiuto agli obblighi dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e malattie professionali per il personale
dipendente, nei confronti dell'IPSEMA.
3. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 devono essere
tempestivamente comunicate al compartimento marittimo competente.
4. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori
subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.
5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le
attività di cui all'articolo 3, comma 2.
6. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli
periodici, le imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi
competenti un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione
alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura
tale da coprire interamente il costo del servizio reso, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 9.
(Libretto personale operatori subacquei e iperbarici).
1. È istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il libretto
personale degli operatori subacquei ed iperbarici, di seguito definito
con l'acronimo LP. Nel LP devono essere annotate in lingua italiana e
inglese:
a) la qualifica professionale;
b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
c) l'idoneità medica;
d) l'ambito operativo: basso fondale, alto fondale o saturazione;
e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della
massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di
immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
f) i periodi di compressione in camera iperbarica;
g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività
subacquee ed iperbariche da parte del compartimento marittimo
competente, in caso di lavoratore autonomo;
h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un
suo rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera
iperbarica, o dal committente, in caso di lavoratore autonomo;
i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
l) gli eventuali infortuni.
2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
vidimato agli operatori subacquei ed iperbarici dal compartimento
marittimo competente.
3. La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico,
che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia
chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in
qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul
rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle
autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e
marittima.
4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza
annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare
l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo
superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.
5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque
causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una
interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP
al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di
un certificato sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o
anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione
dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso
trattasi di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal
medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta
altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo
svolgimento dell'attività lavorativa.
6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di
lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e
sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di
questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito
di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività
lavorativa.
Art. 10.
(Cancellazioni).
1. Si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5
ed al conseguente ritiro del LP:
a) a domanda dell'interessato;
b) per morte;
c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto
della presente legge, a seguito degli accertamenti medico-sanitari;
d) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere b) e g)
dell'articolo 6, comma 1;
e) per pensionamento.
Art. 11.
(Obblighi e sanzioni).
1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o
alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il LP deve
essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha
vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute
nel corso dell'anno.
2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al
comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o
iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del
soggetto inadempiente.
3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in
assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da
1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo
sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché
l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a
tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta
la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a
3.500 euro.
8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di
applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può
proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica
di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza
l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti
previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto
dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei
confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi
cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e
l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente
impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per
ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza
essere iscritti nel registro di cui all'articolo 5, sono puniti con
un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti
l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a
dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art. 12.
(Norme di sicurezza).
1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo di accertare
che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni stabilite
dalla presente legge.
Art. 13.
(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali).
1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività diverse da quelle
specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.
Art. 14.
(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici
connessi).
1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere
autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in
cui devono essere svolti e, laddove richiesto dalla legge dai singoli
enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.
Art. 15.
(Sanzioni relative alle autorizzazioni).
1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto
disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene
e sicurezza è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente
l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur
presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso
prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è
punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato.
3. In caso di recidiva del reato le autorità devono disporre il
sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella
esecuzione dei lavori.
Art. 16.
(Comitato tecnico-scientifico).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con
proprio decreto, ad istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
Comitato Tecnico per le Attività Subacquee e Iperbariche, che ha il
compito di proporre le norme tecniche relative a:
a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle
attività subacquee professionali
c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le
connesse attività iperbariche;
d) la formazione e qualificazione professionale;
e) le attrezzature e gli equipaggiamenti;
f) la medicina subacquea ed iperbarica;
g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed
attività iperbariche connesse.
2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti
di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.
3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare ed
aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee ed
iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e
tecniche più qualificate ed accreditate presso le imprese e gli
organismi certificatori di rilevanza nazionale ed internazionale.
4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti;
b) un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;
c) un rappresentante del Ministero della Salute;
d) un rappresentante dell'IPSEMA;
e) un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative;
g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle
imprese maggiormente rappresentative.
5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle
figure degli OTS e degli OTI.
6. L'istituzione e l'attività del Comitato non comportano alcun onere
finanziario a carico del bilancio dello Stato.
7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1
è di quattro anni ed è rinnovabile.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta,
sulla base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti
contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al comma 1 del
presente articolo.
Art.17.
(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i
lavoratori autonomi).
1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di
lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall'IPSEMA, è esteso anche agli
operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in
forma autonoma.
2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma
dagli operatori di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla stipula
di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura
dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.
3. Gli estremi aggiornati delle polizze devono essere registrati sul LP.
Art. 18.
(Disposizioni transitorie).
1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, possono iscriversi nei registri i lavoratori che
dimostrino di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni,
negli ambiti di attività corrispondenti alle qualifiche con riguardo
alle quali deve essere effettuata l'iscrizione, attraverso la
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e
della documentazione da cui risulti il versamento dei contributi
previdenziali.
2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, possono iscriversi nei registri le imprese che
dimostrino, mediante presentazione della documentazione relativa
all'adempimento degli obblighi fiscali, di avere operato in modo
prevalente, per almeno due anni, nel settore dei lavori subacquei.
3. Al fine di consentire l'adeguamento strutturale e delle procedure
operative, le imprese potranno continuare ad operare in deroga alle
previsioni contenute nella presente legge per i dodici mesi successivi
alla sua entrata in vigore.
4. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge le
imprese, per poter continuare ad operare, dovranno comunque possedere i
requisiti di cui all'articolo 8, comma 2.
Capo III
ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI
ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE
Art. 19.
(Definizioni).
1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende
l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque
interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a
escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle
sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video
e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile
all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero.
Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte
solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i
limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti
dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle
disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo
agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come
previste dalle rispettive organizzazioni.
2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento,
rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso
dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui
l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso
teorico-pratico.
3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto,
rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a
persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo,
in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può
svolgere anche l'attività di guida subacquea.
4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche
in modo non esclusivo e non continuativo:
a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o
gruppi di persone;
b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in
possesso di brevetto.
5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese
e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto
all'immersione e all'addestramento subacqueo, che hanno la disponibilità
di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 23,
le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto
sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per
l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio
dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di
materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.
Art. 20.
(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida
subacquea).
1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere
svolta, su tutto il territorio nazionale, e il territorio della Comunità
Europea, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria:
a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento
subacqueo;
b) all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori
subacquei devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non facenti parte
dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di
soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina
nazionale in materia di immigrazione;
c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia
intervenuta riabilitazione;
d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se
conseguiti all'estero;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea
rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del
relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione
didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23;
f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di
responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla
partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le
polizze cumulative stipulate dal centro d'immersione o dalle
associazioni o organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita
la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;
g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti,
collaboratori, che svolgano attività di guida o istruttore, a seguito di
incidenti connessi alle attività svolte;
h) idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla
Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a
quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela
dell'attività sportiva non agonistica.
Art. 21.
(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento
subacqueo).
1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e
di addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione presso la CCIAA;
b) partita IVA;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività
teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni,
conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di
funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti
conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i
corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso effettuati dalle
organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di
cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa di cui alla lettera g) del comma 2
dell'articolo 20.
2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo,
nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di
istruttori in regola con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2.
Art. 22.
(Organizzazioni senza scopo di lucro).
1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza
scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività
teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni,
conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di
funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti
conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendosi,
a tale fine, che i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso,
effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte
nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e
successive modificazioni;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità
civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose,
a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.
Art. 23.
(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività
subacquee per il settore turistico-ricreativo).
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco
nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano
all'addestramento delle attività subacquee per il settore
turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte
nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale
addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori,
nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 19.
2. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del
comma 3, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della
definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi
professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e
come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti
nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione
civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie,
e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle
istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti
dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.
3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma
1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale,
certificate EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802. Le organizzazioni non
in possesso delle certificazioni di cui al periodo precedente, qualora
dispongano di standard ad esse allineati, possono comunque chiedere
l'iscrizione nell'elenco nazionale sulla base di una autocertificazione,
che attesti la loro conformità alle normative generali dettate dagli
enti certificatori. Nel caso di cui al periodo precedente, le
organizzazioni devono comunque conseguire la certificazione EN o ISO
entro un anno dalla data di presentazione dell'autocertificazione.
4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni
didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente
documentazione:
a) nel caso di organizzazioni nazionali od estere operanti come
imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA o certificato
di attribuzione della partiva IVA;
b) nel caso di organizzazioni operanti come organizzazioni senza
scopo di lucro, copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati,
del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia
stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della
partita IVA;
c) nel caso di organizzazioni internazionali, comunitarie o
extracomunitarie, che operano attraverso imprese concessionarie del
marchio, o come sedi nazionali di società o associazioni, copia degli
accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure
autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale
all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento, o certificato di
iscrizione alla competente CCIAA, se operanti come imprese, o
certificato di attribuzione della partita IVA;
d) copia degli standard didattici di riferimento;
e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la
formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti. Per le
organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti
in lingua italiana.
Art. 24.
(Uso delle denominazioni).
1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento
subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di
lucro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla
presente legge.
2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto
all'uso esclusivo del proprio nome.
Art. 25.
(Attrezzature).
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e
individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere
usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica
dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere
costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative
vigenti.
2. I soggetti di cui agli articoli 20 e 21 hanno l'obbligo di tenere un
registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà,
nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e
alla manutenzione degli stessi.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di
inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività
subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro
possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle
inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al
sequestro delle attrezzature.
Art. 26.
(Disposizioni finali).
1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo
23, le organizzazioni didattiche in possesso delle caratteristiche
necessarie e già operanti sul territorio devono presentare la
documentazione per l'iscrizione entro sei mesi dalla costituzione
dell'elenco stesso. Sono sempre possibili nuove iscrizioni per Agenzie o
Federazioni che abbiano raggiunto successivamente le caratteristiche
necessarie per l'iscrizione.
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